Controlli e liti

All’accertatore l’onere della prova

di Antonio Iorio

In relazione agli inviti della Gdf in materia valutaria va tenuto presente che in questo campo non esiste alcuna presunzione e che non si tratta di questioni tributarie. Ne consegue che deve essere l'amministrazione a provare la commissione della violazione e non il contribuente a dover giustificare il contrario.

Questa circostanza è ancor più evidente ove si consideri che nella specie sotto il profilo processuale trova applicazione il cosiddetto “rito lavoro” (articolo 6 Dlgs 150/2011) in base al quale, tra l’altro, «il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente». È così onere dell’organo accertatore fornire la prova della sussistenza della violazione.

In materia non c’è molta giurisprudenza e, laddove i giudici si sono pronunziati, in genere la casistica riguardava l’accertamento di violazioni nei confronti di trasgressori scoperti in flagranza in entrata o in uscita dal territorio dello Stato con il contante al seguito non dichiarato.

Si tratta di ipotesi ben diverse da quelle che potrebbero emergere all’esito di questi controlli con constatazioni a posteriori delle violazioni, peraltro basate su dichiarazione confessoria dell’interessato.

Si segnala, al riguardo, un’interessante pronuncia del Tribunale di Asti (sentenza 370 del 20 giugno 2012) che, attenendosi puntualmente alle regole del rito lavoro in merito all’opposizione, ha evidenziato l’onere dell’organo accertatore nel fornire la prova della sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie sanzionatoria e non dell’accusato di fornire piena prova dell’assenza degli stessi requisiti.

La difesa così potrebbe, ad esempio, rappresentare la presenza di più soggetti attraverso cui è avvenuto il trasferimento, in più occasioni, delle somme in questione con passaggi dalla frontiera sempre per importi sotto soglia in capo a ciascuna persona per ogni passaggio.

L’ulteriore spunto potrebbe poi essere costituito dalla identità di questa violazione rispetto a quella del monitoraggio fiscale per la quale il contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure si è già visto irrogare delle sanzioni. Ne conseguirebbe in altre parole una possibile violazione sia al principio di specialità, previsto anche per le sanzioni in esame (legge 689/81), sia del ne bis in idem, in quanto a fronte di un illecito sostanzialmente analogo (ancorché posto a tutela di due differenti interessi giuridici) verrebbero applicate due sanzioni (una valutaria, l’altra tributaria). Da segnalare infine che il termine per l’irrogazione delle sanzioni si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

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