Imposte

Doppio calcolo per il credito d’imposta alle società

Il bonus è pari al minore tra il 30% dell’apporto e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto

di Luca Gaiani

Il credito di imposta in capo alla società conferitaria, relativamente agli aumenti di capitale effettuati (deliberati e versati) tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, richiede la sussistenza di taluni requisiti soggettivi che si aggiungono a quelli già previsti per il bonus dei soci. Occorre che la società non fosse in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Ue; si deve poi essere in regola con le norme contributive, fiscali, edilizie, del lavoro e dell’ambiente e non avere usufruito di aiuti ritenuti illegali dalla Commissione Ue. E non bisogna trovarsi nelle condizioni ostative del codice antimafia e non avere avuto sentenze di condanna definitiva a carico di amministratori, soci e titolare effettivo per reati fiscale.

Il calcolo è complicato: il credito di imposta è pari al minore importo tra il 30% delle somme apportate (capitale e sovrapprezzo) e il 50% della perdita (del 2020) che eccede il 10% del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 (calcolato al lordo della perdita stessa). Il bonus, sommato a quello spettante ai soci, non può eccedere 800mila euro. Si supponga un aumento di capitale di 1,2 milioni, effettuato a una società che, al 31 dicembre 2020, presenta capitale sociale (compreso l’aumento) di 2 milioni e riserve totali di 800mila, con una perdita d’esercizio di 700 mila. Prima si calcola il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), pari a 280mila euro; la perdita eccedente il 10% del patrimonio è (700.000 – 280.000) = 420.000. L’incentivo è il minore tra: (1.200.000 x 30%) = 360.000 e (420.000 x 50%) = 210.000, cioè quest’ultimo.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello Redditi 2021 riferita all’esercizio 2020 nel corso del quale si è realizzato l’aumento di capitale). Non valgono i limiti di compensazione e non vi è alcuna imponibilità del provento generato dal credito di imposta. Provento e correlato credito che andranno contabilizzati nel bilancio dell’esercizio 2020.

Anche per la società, la distribuzione di riserve di qualunque tipo anteriormente al 1° gennaio 2024 comporta la decadenza del bonus (rimborso e interessi legali).

Il bonus complessivo, cioè il credito di imposta della società e dei soci, non può eccedere 800mila euro (120mila per chi opera nella pesca e acquacoltura, o 100 milaeuro per aziende operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli). La società deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui il legale rappresentante attesta che il beneficio derivante da questa disposizione, sommato alle misure di aiuto di cui la società ha usufruito ai sensi del paragrafo 3.1. della comunicazione Ue sul quadro temporaneo delle misure a sostegno dell’economia in periodo Covid-19 (nel calcolo va considerato anche il taglio del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 previsto dal Dl 34), non supera gli importi sopra indicati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©