Imposte

Beni rivalutati e riallineamenti: il bilancio del 2019 fa spazio all’Ace

Le imprese che sfruttano la chance introdotta dalla legge di Bilancio devono valutare gli effetti ai fini Ace

di Paolo Meneghetti

La reintroduzione dell’Ace per il periodo d’imposta 2019 riaccende i riflettori sulle delibere di approvazione del bilancio relativo all’esercizio appena concluso. È da quelle delibere, infatti, che emergeranno le informazioni necessarie per gestire l’agevolazione alla crescita economica. In particolare, alcune operazioni introdotte dal legislatore nel 2019 saranno di rilevante interesse ai fini dell’Ace e comporteranno qualche attenzione anche sul piano degli adempimenti bilancistici.

Il saldo attivo da rivalutazione

Il primo tema è l’eventuale scelta, da parte delle aziende, di rivalutare i beni di impresa sfruttando l’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge di Bilancio (la 160/2019).

In primo luogo va ricordato che nella nota integrativa, in base all’articolo 5 del Dm 162/2001, bisogna indicare i criteri utilizzati per eseguire la rivalutazione (ad esempio incremento del solo valore iscritto nell’attivo patrimoniale), oltre ad attestare che il valore rivalutato non eccede il costo di sostituzione.

Il saldo attivo da rivalutazione va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva del patrimonio netto. Inoltre esso è distribuibile anche prima di aver realizzato il bene rivalutato (al riguardo. circolare Assonime 13/2001) ed è utilizzabile a copertura di perdite tramite delibera di assemblea ordinaria (ma in questo caso con obbligo di ricostituzione della riserva), oppure di assemblea straordinaria con modalità simili alla riduzione del capitale sociale, ma senza attendere i 90 giorni per l’esecuzione della delibera stessa.

Dal punto di vista fiscale il saldo attivo rappresenta una riserva di utili. Quindi sorge legittimamente il dubbio se possa trattarsi di una posta rilevante ai fini Ace. In base all’articolo 5, comma 6, del Dm 3 agosto 2017 rilevano ai fini Ace solo le riserve di utili disponibili, intendendo per tali solo quelle formate con utili effettivamente realizzati e non derivanti, invece, da processi valutativi, come è - palesemente - la riserva da rivalutazione che (come dice il termine che la descrive) deriva da una valutazione.

Tuttavia l’estraneità di tale riserva rispetto al comparto Ace non è definitiva, ma dura finché il saldo attivo mantiene la caratteristica di componente del netto derivante da processo valutativo. In realtà, la riserva entra a far parte di quelle disponibili quando gli elementi rivalutati vengano realizzati, e ciò accade quando gli elementi stessi sono ceduti a terzi oppure è completato il processo di ammortamento.

Ipotizziamo che un bene rivalutato venga successivamente ceduto a terzi: in quel momento il valore rivalutato viene realizzato, senza che vi sia alcun obbligo di distribuire contestualmente ai soci il saldo attivo. Ma con la cessione il valori rivalutati vengono realizzati e quindi la riserva diviene rilevante ai fini Ace, purché, ovviamente, formata a decorrere dalla entrata in vigore dell’Ace, cioè dal 2011 ( si veda in questa senso la cicolare 21/E/2015, par.3.13).

La riserva da riallineamento

La legge di Bilancio (articolo 1, comma 702) ha reintrodotto per il periodo d’imposta 2019 il riallineamento dei minori valori fiscali dei beni rispetto a maggiori valori civilistici. Si tratta di una procedura che condivide con la rivalutazione la medesima aliquota di imposta sostitutiva (12% per beni ammortizzabili e 10% per quelli non ammortizzabili).

Le società che utilizzeranno questa opportunità dovranno fare i conti con alcuni adempimenti civilistici non legati, però, alla approvazione del bilancio, poiché con questa operazione non si genera un incremento del patrimonio netto. Tuttavia il riallineamento è condizionato dall’obbligo di accantonare una apposita riserva del patrimonio netto pari all’ammontare del differenziale da riallineare.

Tale accantonamento potrebbe anche non avvenire in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, purché lo stesso avvenga mediante delibera assembleare entro l’esercizio 2020, con l’ulteriore condizione che l’ammontare di netto di accantonare sia già “mateticamente e giuridicamente” presente alla fine dell’esercizio 2019. È anche possibile, in caso di incapienza delle riserve, accantonare figurativamente una parte ideale di capitale sociale che con questa operazione assume la connotazione di riserva in sospensione d’imposta.

Sulla correlazione tra riallineamento e Ace non risultano precedenti di prassi ufficiale. Si può rilevare, però, che il riallineamento non modifica l’entità del patrimonio netto, ma opera solo sui connotati fiscali del medesimo, nel senso che rende in sospensione di imposta la parte accantonata. Ma il regime di sospensione di imposta incide sulla fiscalità dell’attribuzione ai soci, non sulla natura della riserva, per cui si ritiene che una riserva di utili formata dal 2011 - ed eventualmente accantonata nel 2020 in regime di sospensione di imposta - mantenga inalterato il suo status di riserva disponibile (cioè distribuibile, seppur con gravame fiscale, e generata da fatti realizzativi), dal che se ne ricava la (mantenuta) rilevanza ai fini Ace.

I CASI RISOLTI

Snc con utile 2019
Una società di persone in contabilità ordinaria nel 2019 ha maturato un utile di 100mila euro. Esso rileva ai fini Ace e se sì quando?

Per le società di persone l’utile di esercizio 2019 rileva ai fini Ace nello stesso anno. Tuttavia è opportuno che una volta approvato il rendiconto del 2020 vi sia una delibera unanime dei soci che destini a riserva il medesimo utile per evitare che esso diventi un debito verso il socio con conseguente variazione diminutiva dell’Ace

Polizze vita
L’incremento dell’investimento in polizze assicurative legate alla vita dell’amministratore è operazione che riduce la base Ace?

Quando la polizza assicurativa è correlata al cosiddetto rischio demografico (evento morte o vita dell’assicurato) va ritenuta esattamente un contratto assicurativo e non un investimento finanziario in titoli, che avrebbe quale effetto negativo la riduzione della base imponibile Ace

Prestito soci
Un finanziamento infruttifero dei soci è stato contabilizzato con il criterio del costo ammortizzato, alimentando così una riserva nel patrimonio netto. Tale riserva rileva ai fini Ace?

No. L’articolo 5, comma 5, del Dm 3 agosto 2017 stabilisce esplicitamente l’irrilevanza ai fini Ace della riserva generata dalla contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato del finanziamento infruttifero eseguito dai soci alla propria società

Crediti in valuta
Una società rileva a fine esercizio differenze positive di cambio per aver valutato i crediti in valuta estera al tasso di cambio al 31 dciembre 2019. Tale componente positivo che confluisce nell’utile di esercizio rileva ai fini Ace?

No. Le oscillazioni positive di cambio vanno rilevate ed accantonate in una apposita riserva indisponibile fino al realizzo effettivo della posta in valuta. La circostanza che la riserva dipenda da processi valutativi la rende irrilevante ai fini dell’Ace

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