Imposte

Beni strumentali, l’incentivo ordinario termina nel 2022

Credito d’imposta 4.0 fino al 2025, ma con percentuali ribassate per i beni materiali e una progressiva riduzione per gli immateriali <br/>

di Giorgio Gavelli

Slalom tra le scadenze, con un “warning” sulla cumulabilità. È quanto emerge, in tema di credito d’imposta sui beni strumentali, dal disegno di legge di Bilancio 2022, letto in combinazione con altri documenti diffusi in questi giorni.

Tax credit «ordinario»

Il primo step riguarda il credito d’imposta ordinario: quello per i beni non previsti dalle tabelle A e B annesse alla legge 232/2016 (ex superammortizzabili). L’intervento abrogativo su parte del testo del comma 1051 della legge di Bilancio 2021 lascia in vita i commi 1054 e 1055, per cui il bonus attuale del 10% (elevato al 15% per i dispositivi finalizzati al lavoro agile) prosegue, con riduzione al 6%, per gli investimenti realizzati nel 2022, o entro il 30 giugno 2023 con il meccanismo della prenotazione (confermata dal venditore) accompagnata da un acconto di almeno 20%, entrambi intervenuti entro il 2022. Resta la precedente misura per i beni “prenotati” entro il prossimo 31 dicembre, purché la consegna (o l’ultimazione) intervenga entro il 30 giugno 2022. I limiti sono 2 milioni di euro per i beni materiali e un milione per quelli immateriali. Nel 2023 l’incentivo si “spegne”.

Tax credit beni 4.0

Più complessa la situazione del credito d’imposta per i beni “4.0” (ex iperammortizzabili). In questo caso l’incentivo viene previsto sino a fine 2025 (30 giugno 2026 col solito meccanismo di prenotazione) e per i beni materiali (tabella “A”) dal 2023 viene fissato al 20% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, al 10% nello scaglione fino a 10 milioni di euro e al 5% fino al massimo di costi ammissibili di 20 milioni di euro. Le attuali aliquote del 50%-30%-10% restano per i beni prenotati entro fine anno e consegnati entro il 30 giugno 2022; quelle del 40%-20%-10% per gli investimenti realizzati nel 2022 (30 giugno 2023 con la prenotazione).

Per i beni immateriali (tabella “B”) si assiste a un progressivo decalage: il 20% di quest’anno (nel limite di un milione di euro, chiarito in versione annuale) viene confermato sino al 2023 (con “coda” a giugno 2024 per i beni prenotati l’anno prima), per poi scendere al 15% nel 2024 (“coda” a giugno 2025) e al 10% nel 2025 (“coda” a giugno 2026). L’utilizzo del tax credit sarà sempre in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’entrata in funzione per i beni ordinari e dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni “4.0”.

Il nodo del cumulo

In merito alla cumulabilità, la manovra in bozza non modifica la regola generale contenuta all’ultimo periodo del comma 1059 della legge di Bilancio 2021: il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e all’imponibile Irap – non porti al superamento del costo sostenuto. Tuttavia, questa disposizione andrà applicata assieme a quanto affermato dalla circolare Mef 21/2021 che, interpretando l’articolo 9 del regolamento Ue 2021/241, dispone il divieto di cumulo dei fondi Pnrr con risorse ordinarie da bilancio statale (si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre).

Anche il Dl 152/2021 per l’attuazione del Pnrr prevede all’articolo 1, comma 14 (bonus alberghi), la non cumulabilità «con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi». Cumulabilità che, del resto, non è completa neppure con il credito d’imposta ricerca e sviluppo, anch’esso rivisitato dalla legge di Bilancio 2022.

Che il tema sia attuale lo dimostrano anche le istruzioni alla comunicazione dei crediti “4.0” maturati nel 2020 e nel 2021 da effettuarsi al Mise, sulla base del decreto del 6 ottobre scorso. Il modello, infatti, richiede di indicare l’eventuale appartenenza a un gruppo, nonchè tutte le “sovvenzioni pubbliche” fruite sugli stessi investimenti indicati (si veda Il Sole 24 Ore del 2 novembre).

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