Imposte

Bonus Pmi innovative, l’aumento di capitale deve essere superiore al 50% del fatturato medio annuo

La risposta a interpello 475: la ricapitalizzazione non concorrerà a determinare il limite di 15 milioni di euro qualora il requisito dovesse essere soddisfatto in futuro

di Alessandro Sacrestano

La risposta a interpello 475 delle Entrate del 16 ottobre 2020 chiarisce i requisiti di accesso per le Pmi innovative al regime di incentivazione fissato dall’articolo 4, comma 9 del Dl 3/2015 e del decreto del 7 maggio 2019. Agli investitori che effettuano – anche per tramite Oicr e altre società che investono prevalentemente in startup e Pmi innovative - investimenti in capitale di rischio di Pmi innovative, è attribuito:

•per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di un milione di euro;

•per le persone giuridiche, una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a massimo di 1,8 milioni di euro.

L’incentivo è condizionato al mantenimento della partecipazione nella Pmi innovativa per un minimo di tre anni. Non tutte le Pmi innovative, comunque, possono dar diritto al bonus fiscale. In particolare, non sono ammissibili all’investimento:

•in tutti i casi, le Pmi innovative che hanno effettuato la loro prima vendita commerciale da meno di 7 anni;

•le Pmi innovative sul mercato da più di 7 ma meno di 10 anni, qualora esse non abbiano ancora dimostrato in misura sufficiente il potenziale di generare rendimenti;

•indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che intendono procedere a un investimento iniziale per il finanziamento del rischio – sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico – superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

Proprio su questo ultimo aspetto si concentra la questione affrontata dal Fisco. In particolare, la società istante dichiara di aver proceduto ad un aumento di capitale sociale e, contestualmente, approvato un piano d’investimenti in ricerca e sviluppo per il quadriennio 2019-2022. Tuttavia, precisa che l’aumento di capitale non è superiore al 50% del fatturato medio del quinquennio precedente 2014-2018.

D’accordo con il Mise, quindi, l’Agenzia ha chiarito che non può intendersi soddisfatto il requisito di Pmi innovativa ammissibile. Tuttavia, precisa ancora l’Agenzia, qualora il requisito dovesse essere soddisfatto in futuro, l’aumento di capitale sociale già eseguito non concorrerà a determinare il limite massimo di 15 milioni di euro previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto di attuazione, oltre il quale i conferimenti effettuati dai soci non sono ammessi alle agevolazioni fiscali spettanti agli investitori nel capitale di rischio dell’impresa. Il tutto in quanto, spiega il Fisco, si è in presenza di conferimenti effettuati dai soci in relazione a un soggetto che, al momento dell’esecuzione dell’aumento di capitale, non è qualificato come Pmi innovativa ammissibile e, dunque, normativamente non agevolabili.

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