Imposte

Bonus ricerca e sviluppo, si allarga la categoria del know how

di Stefano Mazzocchi

Nel nuovo credito d’imposta e ricerca e sviluppo sono state ampliate le possibilità di poter capitalizzare o iscrivere delle voci di investimento a titolo di know how nell’attivo patrimoniale delle imprese. A ciò si aggiunga che queste ultime possono anche valorizzare gli investimenti effettuati nel passato grazie alla riapertura (ennesima) - da parte del legislatore della manovra - della rivalutazione dei beni d’impresa. La nuova definizione di ricerca e sviluppo contempla, rispetto al passato, alcune voci che possono essere classificabili nella categoria del know how. Infatti, in modo esplicito il legislatore ha inserito negli investimenti agevolabili ai fini del credito di ricerca e sviluppo quelle «attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente nuovi», sulla base delle indicazioni generali contenute nel manuale di Oslo.

Nel manuale, tra l’altro, è evidenziato come l’innovazione non debba essere intesa in senso assoluto rispetto al mercato ma anche relativamente all’impresa medesima che adotti o scopra nuove metodologie che risultino “nuove” rispetto al patrimonio di conoscenze maturate all’interno dell’azienda stessa. Pertanto, quando la conoscenza acquisita dall’impresa presenti le caratteristiche di sostanzialità, identificabilità nonchè di segretezza, tali informazioni o conoscenze strutturate potranno essere classificate all’interno della più vasta categoria giuridica del know how.

Si comprende, quindi, come gli investimenti possano traslare dalla categoria dello sviluppo a quella ben più prestigiosa del know how, con grande fluidità e continuità d’azione, in un percorso di valorizzazione degli intangibili d’impresa. In sostanza, con la contemporanea presenza delle tre caratteristiche sopra ricordate, gli investimenti volti ad incrementare la conoscenza delle imprese possono assurgere a know how. In tal contesto, diventa rilevante l’individuazione delle voci di spesa che da un lato contribuiscono alla determinazione della base imponibile del credito d’imposta per ricerca e sviluppo ma che contemporaneamente possono sia costituire un valido riferimento per la valorizzazione in bilancio del know how, sia anche un utile elemento per la possibile rivalutazione dello stesso intangibile, così come previsto anche dalla legge di Bilancio 2020.

Il comma 201 dell’articolo 1 della legge 160/2019 evidenzia tutte le voci di spesa che costituiscono gli investimenti agevolabili e quindi rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta. Rispetto alla rivalutazione del know how, la circolare 14/E/2017 ne ammette la possibilità, individuando nel valore di sostituzione l’importo massimo stimabile.

L’ Agenzia, sempre all’interno dello stesso documento di prassi, definisce il valore di sostituzione come «il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia» che tuttavia non potrà mai superare il valore economico attuale del bene. Ben si comprende come il know how sia difficilmente quantificabile sulla base di una stima corrente del suo valore e che, quindi, possa costituire un utile elemento di valutazione la sommatoria dei costi ricompresi nella base imponibile del credito per ricerca e sviluppo. Per completezza si ricorda, infine, che possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni completamente ammortizzati nonché le immobilizzazioni in corso.

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