Imposte

Conferimenti di partecipazioni, una spinta alle holding familiari

Negli interpelli recenti l’Agenzia incentiva il regime di «realizzo controllato». Superati i pregiudizi sulla circolarità, si valorizza il fine del passaggio generazionale

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Il conferimento di partecipazioni in regime fiscale di “realizzo controllato”, disciplinato dagli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir, è entrato stabilmente tra gli istituti a supporto delle riorganizzazioni societarie e più in generale per la creazione di holding familiari. In tale contesto, la holding risponde a molteplici esigenze:

consente di aggregare le partecipazioni nelle società, allontanando le dinamiche familiari e personali dall’attività operativa;

crea una struttura societaria funzionale a un eventuale disinvestimento e all’ingresso di nuovi partner finanziari o industriali;

agevola il passaggio generazionale dell’azienda favorendo la dialettica tra i futuri soci, soprattutto in presenza di compagini societarie articolate in diversi rami familiari.

Il regime fiscale del “realizzo controllato” permette di costituire la holding in efficienza fiscale, agevolando gli imprenditori che intendono raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione, protezione e trasmissione del patrimonio imprenditoriale.

Questi obiettivi, pienamente in linea con la ratio della norma, sono stati colti e condivisi dalla stessa agenzia delle Entrate.

Le operazioni preliminari

Nelle numerose risposte a interpello degli ultimi anni, oltre a definire le modalità applicative, l’Agenzia ha mostrato un approccio positivo che incentiva l’utilizzo dei conferimenti di partecipazioni in regime fiscale di realizzo controllato, per la creazione delle holding, nell’ambito della riorganizzazione dei gruppi imprenditoriali familiari.

In particolare, con la recente risposta a interpello 450 del 9 settembre 2022, l’Agenzia ha confermato la legittimità delle operazioni preliminari volte a soddisfare i requisiti per applicare l’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir e in particolare la cessione di partecipazioni di minoranza detenute dalla società (qualificata come holding) le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento. Si tratta di un orientamento ormai consolidato. Segnaliamo, in proposito, le risposte a interpello 552 del 25 agosto e 374 del 13 luglio 2022, riguardanti complesse riorganizzazioni societarie e familiari che prevedono preventive acquisizioni di partecipazioni volte integrare le soglie richieste dagli articoli 177, comma 2-bis (partecipazione che garantisca una percentuale di voti superiore al 20%), e 177, comma 2 (partecipazione di controllo).

Rispetto alle precedenti pronunce, con l’ultima risposta 450/2022, l’Agenzia mostra un’ulteriore apertura legittimando la cessione delle partecipazioni ostative all’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, effettuata a favore della stessa holding-conferitaria, superando qualsiasi pregiudizio o “sospetto” di circolarità e di abuso del diritto.

La neutralità fiscale

L’atteggiamento positivo del Fisco si estende più in generale all’utilizzo dei conferimenti di partecipazioni effettuati in sostanziale neutralità fiscale per la creazione di holding, valorizzandone il ruolo in ottica di passaggio generazionale, miglioramento della governance aziendale e di protezione del patrimonio imprenditoriale in funzione di un già programmato e successivo disinvestimento. In questo senso, va letta la risposta 199 del 22 marzo 2021, sul conferimento di una partecipazione di controllo (60%) da parte del socio persona fisica in una conferitaria neocostituita. In base a un contratto preliminare di vendita già sottoscritto, tale partecipazione è destinata a essere ceduta a investitori terzi entro un periodo di due anni.

Secondo le Entrate, il conferimento ex articolo 177, comma 2, del Tuir e la successiva cessione della partecipazione in regime Pex (articolo 87 del Tuir) non integra una fattispecie abusiva. L’eventuale cessione diretta della partecipazione da parte della persona fisica sarebbe tassata al 26 per cento. Tale livello equivale di fatto alla tassazione derivante dal conferimento in neutralità, seguita dalla cessione da parte della conferitaria in regime Pex (5%) e dal dividendo (al 26%) in capo al socio. Di conseguenza, l’operazione non genera salti d’imposta, né vantaggi fiscali indebiti. L’Agenzia, in sostanza, legittima l’utilizzo del conferimento di partecipazioni per la creazione della holding, beneficiando di questo regime “agevolato”, non solo in funzione riorganizzativa, ma anche in vista dell’exit.

Alla luce di un interessamento costante dell’Agenzia, il regime del “realizzo controllato” è una concreta opportunità per realizzare progetti di riassetto societario in efficienza fiscale.

Le risposte del Fisco

Conferitaria neocostituita
Non è indebito il risparmio realizzato dalla holding che vende in Pex la partecipazione ricevuta.
Risposta 199 del 22 marzo 2021

Riorganizzazione familiare
L'acquisto di partecipazioni necessarie a integrare i requisiti di accesso al realizzo controllato non costituisce una fattispecie di abuso del diritto.
Risposta 552 del 25 agosto 2021

Holding unipersonale
La creazione di una holding unipersonale rappresenta un efficientamento della governance e costituisce una valida ragione economica.
Risposta 374 del 13 luglio 2022

Holding di ramo
La cessione di partecipazioni ostative al regime di realizzo controllato non è censurabile ai fini dell'abuso del diritto, anche se a favore delle neo costituite holding di ramo.
Risposta 450 del 9 settembre 2022

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