Imposte

Credito per la ricerca a tre vie nel 2020: in attesa del Dm, criteri Ue ed Ocse

Con la legge di Bilancio 2020 i crediti d’imposta agevolano R&S, innovazione e altre attività innovative

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

La legge di Bilancio ha riscritto, per il periodo 2020, le regole del credito d’imposta per l’attività di ricerca delle imprese, prevedendo un beneficio differenziato per tre tipologie di spese: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, altre attività innovative. Il primo compito degli operatori sarà identificare quali spese rientrano nelle diverse categorie, evitando di incappare nei disallineamenti di legge.

Ricerca e sviluppo

Sul punto la legge è sintetica, ma i richiami alle regole sovranazionali forniscono un aiuto. Si tratta delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, per identificare le quali il legislatore ha richiamato alcuni passaggi della Comunicazione della Commissione Ue 198/01 del 27 giugno 2014. La norma annuncia un prossimo decreto Mise che fornirà ulteriori chiarimenti basati anche sulle definizioni contenute nel manuale di Frascati (documento Ocse di riferimento). Nell’attesa del Dm, possiamo sintetizzare alcuni elementi:

per ricerca fondamentale si intendono i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze, senza che siano previsti utilizzi commerciali diretti;

per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata finalizzata ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da usare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

per sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico si intendono l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. È un’attività sistematica tramite la quale si fruisce delle conoscenze acquisite con la ricerca e l’esperienza pratica per produrre conoscenze ulteriori.

Innovazione tecnologica

Il riferimento qui è il Manuale di Oslo, che contiene le definizioni e le linee guida relative al concetto di innovazione. In generale, una innovazione è un prodotto o un processo (oppure un mix dei due) nuovo o sensibilmente migliorato che differisce in modo significativo dai prodotti/processi precedenti. La norma definisce come innovazione un bene materiale o immateriale, un servizio o un processo che si differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa per caratteristiche tecnologiche, prestazioni, eco-compatibilità, ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Sono escluse: le attività di routine per migliorare la qualità dei prodotti, quelle per differenziare i prodotti dalla concorrenza con elementi estetici o secondari, quelle per adeguare un prodotto alle richieste di un cliente e le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Altre attività innovative

La legge indica espressamente che design e ideazione estetiche - destinate alla concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari - sono le attività agevolabili per i settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile dell’arredo e della ceramica. Il Dm Mise in arrivo evidenzierà quali sono i criteri per identificare le attività innovative negli altri settori.

Le spese ammissibili

La base di calcolo del credito d’imposta è formata da tipi di spese analoghe per le tre categorie. Tuttavia:

1. per l’innovazione tecnologica e le altre attività innovative non è considerato l’ammortamento dei costi di privative industriali;

2. in alcuni passaggi normativi (articolo 1 della legge 160/2019) vi sono differenze minimali che sembrano più determinate da difetti di coordinamento che da una reale volontà; si veda, ad esempio, come nel comma 202 alla lettera b) manchi l’ammortamento dei software impiegati, mentre questi vengono citati, nello stesso punto, sia nel comma 200 sia nel comma 201 senza che emerga una giustificazione razionale di tale differenza di trattamento.

È probabile che tali aspetti verranno risolti a livello interpretativo o nel decreto in fase di emanazione.

Le coordinate dell’incentivo

Il calcolo
Il tax credit si calcola così:
a) ricerca e sviluppo: 12% della base di calcolo. Base massima: 3 milioni.
b) innovazione tecnologica: 6% della base di calcolo. Base massima: 1,5 milioni.
b1) innovazione tecnologica per finalità ecologiche o innovazione 4.0: 10% della base di calcolo. Base massima: 1,5 milioni.
c) altre attività: 6%, della base di calcolo. Base massima: 1,5 milioni.

L’uso del beneficio
Il credito è utilizzabile solo in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, in
tre quote annuali di pari importo, dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, in seguito all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

La certificazione
L’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa devono risultare da una certificazione del revisore legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione (indipendenti, iscritti al registro) e le spese relative aumentano il credito d’imposta fino a 5mila euro, fermi restando i limiti di legge

La relazione tecnica
Le imprese devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ogni periodo d’imposta in relazione ai progetti agevolati. La relazione va predisposta dal responsabile delle attività ammissibili o dal responsabile del progetto (o dall’eventuale soggetto esterno che svolge le attività commissionate a terzi) e controfirmata dal rappresentante legale.

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