Diritto

Debuttano i corsi per gli esperti nel salvataggio di aziende in crisi

La composizione negoziata che partirà il 15 novembre richiede una formazione di 55 ore

di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

A tre settimane dal debutto, fissato per il 15 novembre, della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa (il nuovo iter per “salvare” l’impresa) sono in cantiere i corsi di formazione obbligatori per i professionisti e i manager che aspirano a ricoprire il ruolo di esperti, figura chiave del nuovo meccanismo. In campo ci sono gli Ordini, mentre sta fiorendo l’offerta privata. Il tempo stringe, anche perché la formazione prevista, incentrata sulla ristrutturazione aziendale, è di 55 ore (come prevede il decreto dirigenziale del ministero della Giustizia licenziato solo il 28 settembre, che attua il decreto legge 118/2021, approvato in via definitiva dal Parlamento la settimana scorsa).

E se è certo che molti potenziali esperti non riusciranno a completare i corsi in tempo per l’appuntamento del 15 novembre, la sfida è comunque quella di fare presto, così da avere in tempi rapidi un numero sufficiente di esperti preparati per le procedure che verranno chieste dalle imprese in difficoltà. Fino al 16 maggio 2022, infatti, potranno essere aggiornati continuamente gli elenchi tenuti dalle Camere di commercio a cui attingere per nominare gli esperti; dopo l’aggiornamento sarà annuale.

La procedura e la formazione

L’esperto dovrà guidare la composizione negoziata della crisi, affiancando l’imprenditore (che continuerà a gestire l’impresa) nella ricerca di vie d’uscita dalle difficoltà e nelle trattative con i creditori. Per questi ultimi, grazie alla sua indipendenza, rappresenterà invece una garanzia di trasparenza e di inesistenza di intenti dilatori.

A ricoprire il ruolo di esperto potranno essere in primo luogo i professionisti - commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro - che dovranno avere i requisiti di anzianità ed esperienza previsti dalla legge. E poi chi, pur non iscritto a un Albo professionale, documenta di avere ricoperto ruoli manageriali in aziende interessate da ristrutturazioni.

Calibrare il tiro
Inoltre, condizione obbligatoria per iscriversi negli elenchi delle Camere di commercio è quella di avere acquisito la formazione ad hoc di 55 ore. Peraltro, il decreto del 28 settembre non prevede il riconoscimento di corsi seguiti in passato in materia di crisi d’impresa, che potranno valere solo per la scelta dell’esperto da nominare, a parità di requisiti. «Quello del recupero delle ore di formazione già svolte sugli stessi temi è un argomento che dovrà essere affrontato - dice Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale dei commercialisti, con delega sulle procedure concorsuali - ma in fase di avvio le regole sono queste: non c’è tempo per cambiarle».

«Dispiace - continua Foschi - che il fondamentale passaggio della formazione sia stato completamente sottovalutato sia per i tempi che per le modalità. Avremmo voluto delle linee guida sul sistema di accreditamento, altrimenti si rischia di inficiare un percorso formativo che doveva essere di eccellenza».

Proprio per affrontare il tema dell’equipollenza tra i percorsi di formazione sulla crisi d’impresa il Consiglio nazionale forense ha allo studio una proposta di legge: «Le norme già prevedono - spiega Emanuele Virgintino, componente del Cnf e coordinatore della commissione sulla crisi d’impresa - percorsi formativi ad hoc per i gestori delle crisi da sovraindebitamento e per ottenere il titolo di avvocato specialista in diritto della crisi di impresa. A questi ora si aggiunge la formazione per la composizione negoziata della crisi d’impresa. Presenteremo una proposta di legge per chiedere che questi diversi percorsi formativi siano unificati e razionalizzati».

Le iniziative degli Ordini

In questo quadro, gli Ordini sono al lavoro per avviare i primi corsi. Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, nonostante le difficoltà del periodo (è alle prese con una battaglia giudiziaria che potrebbe portarlo alle dimissioni), sta lavorando all’organizzazione di un corso gratuito.

Il Consiglio nazionale forense sta per mettere in campo due cicli di formazione da remoto (sulla piattaforma www.formazioneavvocatura.it) per un totale di circa 500 posti. Il primo ciclo dovrebbe partire a giorni, tra fine ottobre e inizio novembre. Peraltro, sottolinea Virgintino, «gli avvocati conoscono bene la materia: la composizione stragiudiziale della crisi d’impresa è una novità normativa, ma nella realtà esisteva già e gli avvocati se ne occupano da sempre».

Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sta avviando l’organizzazione del corso di formazione di 55 ore per gli esperti della composizione negoziata della crisi. Inoltre «stiamo lavorando per attivare, probabilmente l’anno prossimo, un master più approfondito dedicato alla gestione della crisi d’impresa», spiega Stefano Sassara, tesoriere del Consiglio nazionale con delega alla crisi d’impresa. Del resto, osserva, «il ruolo dei consulenti del lavoro nelle ristrutturazioni è importante perché il tema delle risorse umane è centrale».

Tutte le regole sulla nuova figura

L’elenco
Gli esperti verranno inseriti in elenchi regionali tenuti dalle Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e di Trento e Bolzano. Fino al 16 maggio 2022 l’aggiornamento degli elenchi sarà continuo mentre dopo avrà cadenza annuale

I requisiti per i professionisti
Possono entrare nell’elenco gli iscritti da almeno 5 anni negli Albi dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Commercialisti e avvocati devono documentare esperienze nel campo della ristrutturazione; i consulenti di aver concorso, in almeno tre casi, ad accordi di ristrutturazione o a concordati con continuità poi omologati

I requisiti per i non professionisti
Può iscriversi chi documenta di avere amministrato o diretto imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, non seguiti da fallimento o accertamento di insolvenza

La formazione
Il Dl 118/2021 prevede una formazione obbligatoria per tutti, specificata dal decreto attuativo del 28 settembre. Si tratta di 55 ore (anche online) su temi legati alla ristrutturazione e alla nuova procedura. Un’eventuale formazione precedente rileva solo come titolo di preferenza.

Come ci si iscrive
Commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, presentano la domanda ai rispettivi Ordini, cui spetta verificare la completezza della documentazione. Chi non è iscritto agli Albi professionali deve invece presentare l’istanza alla Camera di commercio

Chi effettua la nomina
A nominare gli esperti sarà una commissione, istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di Regione, che resta in carica per due anni ed è composta da tre membri: uno designato dal presidente della Camera di commercio, uno dal prefetto e un magistrato indicato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione

L’indipendenza
L'esperto è una figura terza, indipendente e imparziale che può chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni che ritiene necessarie. Non deve aver lavorato (in modo subordinato o autonomo) per l’impresa né essere stato membro di organi di amministrazione o controllo nei cinque anni precedenti. Vietati anche rapporti professionali nei due anni successivi alla fine della composizione negoziata

Durata dell’incarico
È prevista in 180 giorni, prorogabile di altri 180

Compensi
Vanno da 4mila a 400mila euro, in base all’attivo dell’impresa in crisi e con maggiorazioni o diminuzioni legate al numero di creditori e di parti coinvolte dalle trattative. Previsto un aumento del 100% se si arriva a una convenzione di moratoria, un accordo o un contratto con i creditori o a un piano di risanamento. Il corrispettivo si limita a 500 euro solo quando l’imprenditore che ha chiesto di avviare la procedura non si presenta o quando l’iter viene archiviato dopo il primo incontro.
Il compenso è a carico dell’impresa che ha chiesto la procedura. e ha natura prededucibile

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