Adempimenti

Fondo perduto, nel fatturato i corrispettivi da terreni

Resa forfettaria di libri fuori dal calcolo dei ricavi per il contributo. Operazioni straordinarie, pesano gli introiti riferibili all’azienda concessa in affitto

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Mentre stanno arrivando i primi bonifici previsti dal decreto Sostegni bis sul fondo perduto che di fatto replica quanto già ricevuto in prima istanza con il Dl 41/2021, ed in attesa delle procedure destinate a sbloccare la possibilità di presentare le altre istanze previste dall'articolo 1, ieri l'agenzia delle Entrate con ben otto risposte ad interpello prende posizione su alcuni casi pratici.

Con la risposta n. 442/2021 l'Agenzia chiarisce che vanno inclusi nella nozione di fatturato, ai fini del calcolo del beneficio, anche i corrispettivi derivanti dalla cessione di terreni agricoli e annessi rustici iscritti in stato patrimoniale da parte di una società immobiliare di compravendita e locazione. Questo anche se si tratta di somme che non sono state oggetto di fatturazione da parte dell'istante, in fedele applicazione delle disposizioni Iva (cessione soggetta ad imposta di registro, senza obbligo di fatturazione).

La motivazione va nella direzione, già ribadita nel paragrafo 3.7 della circolare 5/E/2021 per cui tali importi sono da ritenere sempre inclusi nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del Dl 41/2021, in quanto, pur non generando ricavi (il corrispettivo qui origina una plusvalenza), comunque danno vita a componenti positivi di reddito.

In relazione poi alla situazione venutasi a generare in capo ad una società che opera nel campo dell'editoria (cessione di libri) e che applica il principio della cosiddetta “resa forfettaria”, l'Agenzia ribadisce che non essendoci copie vendute, consegnate o spedite (se non in minima parte), ma essendo le stesse stampate e destinate inizialmente al magazzino, quest'ultime non debbono essere incluse nel concetto di fatturato secondo le definizioni previste per il calcolo del contributo a fondo perduto (risposta 438).

Il calcolo si complica decisamente per le imprese che conducono la loro attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda per gli anni 2019 e/o 2020 (risposte 445, 444 e 439). Per esse l'Agenzia ribadisce quanto peraltro già chiarito in occasione dei precedenti contributi a fondo perduto (circolare 15/E/2020) in rapporto agli effetti delle operazioni straordinarie, ossia che «in relazione ai soggetti “aventi causa” di un’operazione di riorganizzazione aziendale...si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento... Nel caso della fusione e della scissione si verifica, infatti, il subentro in regime di continuità...nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate e fuse o scisse». In queste ipotesi la soglia di accesso al contributo va determinata includendo anche l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda concessa in affitto, con tutte le difficoltà del caso per l'avente causa a poter reperire il dato (in esclusivo possesso del concedente).

Nel merito della questione l'Agenzia, conscia del fatto che la procedura informatica il più delle volte ha rigettato (scarto) questo tipo di istanze (a causa delle rigidità del sistema di controllo), ha ritenuto opportuno ribadire, anche in questa sede, la possibilità di inoltrare all'ufficio competente territorialmente un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, sulla base di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.

Del resto va detto che, se è pur vero che per questa tipologia di situazioni le Entrate, con una modifica “last minute” delle istruzioni dello scorso 19 maggio (quindi a ridosso della scadenza), avevano previsto una diversa modalità di compilazione del modello, va sottolineato come non tutti i problemi siano stati risolti. Infatti, nei casi di affitto e di cessione d'azienda dove l'attività del dante causa non è cessata, anche avvalendosi delle nuove procedure il sistema produceva ancora ricevuta di scarto.

L'unica soluzione possibile rimane, quindi, quella dell'autotutela, con tutte le lungaggini che tale soluzione sta comportando.

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