I temi di NT+Spazio imprese

Il decreto 231 non si applica alle società unipersonali

Lo ha stabilito il Gip di Milano con la sentenza 971/2020

di Giovanni Negri

Non deve essere imputata la società unipersonale. Non sulla base del decreto 231. In questo caso, infatti, la struttura della persona giuridica non è distinguibile da quella fisica e compromette gli stessi presupposti della contestazione di responsabilità amministrativa dell’impresa. Di questo parere è stato il Gip di Milano che, nella sentenza n. 971 del 2020, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una srl, di cui invece il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio. Nel mirino reati di truffa commessi ai danni dell’amministrazione comunale e la mancata adozione di modelli organizzativi societari idonei a scongiurare il rischio di commissione dell’illecito.

Quanto alle vicende della srl, nel corso delle indagini era emerso che l’ente venne costituito nel 2013 nella forma di società a responsabilità limitata semplificata con capitale di 1 euro versato dal socio unico che svolgeva anche le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione, mentre consigliere risultava un fratello, nominato socio nel 2015. Nel 2018 la società veniva messa in liquidazione. Tutti elementi che fanno concludere al Gip che si sta esaminando l’imputabilità di una società sostanzialmente unipersonale, senza reale distinzione fra i soggetti fisici e la persona giuridica.

Sull’applicabilità del decreto 231 in un caso come questo, a dividersi è la stessa Corte di cassazione con sentenze che valorizzano l’autonomia del soggetto fisico rispetto a quello giuridico (in questo senso, la n. 49056 del 2017, per la quale va valorizzata la distinzione della società rispetto al soggetto che ne detiene le quote e la n. 15657 del 2011, per la quale anche le imprese individuali rientrano nella nozione di ente presa in considerazione dal decreto 231) e sentenze che, invece, ritengono che la confusione tra persona fisica e giuridica sia tale da rendere impossibile la responsabilità amministrativa. Vanno in quest’ultima direzione la sentenza di Cassazione n. 30085 del 2012, per la quale il decreto 231 va applicato solo agli enti collettivi e la n. 18941 del 2004, con la quale venne respinto il ricorso del Pm che intendeva applicare la misura interdittiva a una ditta individuale.

Il Gip di Milano sceglie al strada del non luogo a procedere ritenendo non si può individuare nella srl unipersonale un centro autonomo di interessi, distinto da quelli del suo fondatore e amministratore unico. In questo modo a venire meno è la stessa «ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato».

Tra l’altro, nella lettura del Giudice delle indagini preliminari assume rilevanza il fatto che il reato commesso, per il quale peraltro le persone fisiche hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova, poteva tranquillamente essere realizzato anche senza fare necessariamente ricorso a uno schermo di natura societaria.