Imposte

Il nodo degli Oicr immobiliari non residenti

di Cesare Silvani e Stefano Tellarini

Vi è un apparente difetto di coordinamento tra il nuovo comma 5-bis aggiunto all’articolo 5 del Dlgs 461/1997, il quale, senza eccezioni di carattere soggettivo, elimina l’esenzione per le plusvalenze su partecipazioni non qualificate in società immobiliari realizzate da soggetti non residenti e l’articolo 1, comma 633, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Tale ultima disposizione ha introdotto, in risposta a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue e a partire dal 1° gennaio 2021, un regime di detassazione per le plusvalenze su partecipazioni realizzate da Oicr Ue/See conformi alla direttiva Uctis (2009/65/Ce) o da Oicr Ue/See, non conformi a talea direttiva, i cui gestori siano soggetti a forme di vigilanza nel proprio Stato ai sensi della direttiva Aifm (2011/61/Ue).

Nonostante non vi siano stati ancora chiarimenti di prassi al riguardo, l’esenzione per gli Oicr Ue/See dovrebbe valere anche per gli Oicr immobiliari non residenti. Testualmente però il regime di esenzione previsto dalla legge di Bilancio 2021 si applica solo alle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir e, dunque, solamente alle plusvalenze su partecipazioni qualificate.

È evidente che la legge di Bilancio 2021 non si sia preoccupata delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate, in quanto queste ultime già beneficiavano di un regime generalizzato di esenzione in base all’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/1997.

Ora che quest’ultima esenzione subisce una “compressione” per effetto della legge di Bilancio 2023 diviene necessario preservare, mediante un opportuno coordinamento normativo, il regime di esenzione per gli Oicr Ue/See anche sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni “immobiliari” non qualificate.

Diversamente la nuova disposizione della legge di Bilancio 2023 si esporrebbe a nuove censure di illegittimità comunitaria, dato che gli Oicr italiani non scontano tassazione su tali plusvalenze, e creerebbe altresì il paradosso di detassare in capo agli Oicr Ue/See le plusvalenze immobiliari qualificate e di assoggettare, invece, a imposizione quelle non qualificate.

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