Imposte

Imposta al 5% per le mance con redditi fino a 50mila euro

La detassazione riguarda le somme riscosse dal datore di lavoro in contanti o con mezzi tracciabili e può riguarda fino al 25% del reddito

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Niente Irpef e relative addizionali sulle mance ai dipendenti del settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (bar e ristoranti): sarà applicata un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni da lavoro.

Potranno beneficiare di questa tassazione forfettaria i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50mila euro.

La detassazione delle mance è prevista da una norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio per il 2023. La disposizione prevede che, nelle strutture ricettive individuate dall’articolo 8 del Codice del turismo, allegato al decreto legislativo 79/2011, e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande (bar e ristoranti) le somme destinate dai clienti ai dipendenti a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore o ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, cioè dal datore di lavoro. Per strutture si intendono quelle ricettive alberghiere e paralberghiere, ricettive extralberghiere, ricettive all’aperto e ricettive di mero supporto.

Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di questa attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

È inoltre previsto che, nel caso in cui le disposizioni facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva del 5 per cento.

Ad esempio, un dipendente con un reddito assoggettato a Irpef per 40mila euro, che ha incassato mance per 10mila euro, soggette al forfait del 5%, è come se avesse 50mila euro di reddito. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette. Le predette norme valgono con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50mila euro.

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