Imposte

Imposta di bollo sull’attestazione dell’Asl per l’infortunio del medico

La risposta a interpello 329: le attestazioni rientrano tra gli atti delle pubbliche amministrazioni rilasciate a seguito di richiesta degli interessati

di Marco Magrini

È dovuta l’imposta di bollo nelle attestazioni di sussistenza del rapporto che le Aziende sanitarie rilasciano ai medici convenzionati per l’ottenimento di indennizzi derivanti da coperture assicurative personali. L’imposta è dovuta fino dall’origine e non può essere applicata solo in caso d’uso. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 329 dell’11 maggio 2021 prevede l’assoggettamento immediato ad imposta sviluppando succintamente le motivazioni che stanno alla base dell’orientamento espressione di un principio generale.

Il caso

I medici convenzionati con l’azienda del servizio sanitario pubblico si trovano nella necessità di produrre alle loro compagnie di assicurazione private attestazioni di assenza dallo svolgimento della loro attività nel rapporto con l’azienda al fine di ottenere l’indennizzo in seguito ad infortuni professionali occorsi nello svolgimento della prestazione e per la temporanea impossibilità a svolgere la medesima (ad esempio a causa dell’isolamento domiciliare conseguente al Covid-19). L’Azienda ipotizza di rilasciare le attestazioni senza assolvere l’imposta di bollo fino dall’origine ritendo applicabile il caso d’uso in quanto documenti relativi all’esercizio di mestieri arti o professioni (articolo 26 della tariffa allegato A, parte seconda, Dpr 642/72).

La risposta

L’agenzia delle Entrate invece ritiene che sia dovuta l’imposta di bollo fino dall’origine, in misura ordinaria pari a 16 euro per ogni foglio, applicandosi l’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/72 in quanto le attestazioni rilasciate ai medici rientrano nella categoria degli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle unità sanitarie locali a seguito di richiesta degli interessati. La conclusione è ancorata al fatto che l’attestazione rilasciata dall’Azienda sanitaria pubblica è finalizzata a soddisfare una esigenza del medico convenzionato nel rapporto privato dello stesso con la propria compagnia di assicurazione. In sostanza l’attestazione deriva dalla conclusione di un procedimento dell’ente pubblico su iniziativa e interesse del richiedente. Anche se la risposta nulla dice, il contesto procedimentale di rilascio dell’attestazione, potrebbe fa ritenere che anche l’istanza debba scontare l’imposta in base all’articolo 3, comma 1 della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/72, in quanto costituente atto di impulso di un procedimento amministrativo che si conclude con il rilascio del documento da parte dell’ente.

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