I temi di NT+Modulo 24

Liti fiscali, la prevedibilità si scontra col caso concreto

di Paola Coppola

La proposta della commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria propone due istituti nel tentativo di contenere i ricorsi in Cassazione, «influire sulla riduzione della durata del processo e rivestire, al contempo, un ruolo deflattivo significativo per prevenire moltiplicazione dei conflitti» e la formazione di orientamenti contrastanti. Si tratta del rinvio pregiudiziale in Cassazione e del ricorso nell’interesse della legge tributaria. I due nuovi istituti processuali potrebbero essere introdotti - osserva la commissione - anche al di fuori delle legge delega.

I due istituti si fondano, secondo la commissione, sui medesimi presupposti, da intendersi alternativi tra loro:

i) la novità della norma oggetto di interpretazione «per l’assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità»;

ii) la particolare rilevanza della questione, l’oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito;

iii) la serialità della questione, quando «la norma ha generato un rilevante contenzioso» o sia idonea a generarlo.

Il rinvio pregiudiziale in Cassazione può essere disposto dal giudice della commissione tributaria. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto assumerà valore vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.

Con il «ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria», invece, è il procuratore generale presso la Cassazione a formulare al primo presidente la richiesta di rimessione alle Sezioni unite di una questione di diritto. La pronuncia della Corte, in questo secondo caso, non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.

Con la previsione dei due istituti, la commissione ha, quindi, potenziato/valorizzato la funzione nomofilattica della Corte, ma al contempo ha impresso un’ accentuazione del ruolo del precedente chiamato a spiegare la sua forza in via anticipata nel “vincolare” le decisioni del giudice del merito nel procedimento nel corso del quale è stato disposto il rinvio, ma anche nell’ “orientare” i giudizi di merito successivi e, quindi, le decisioni che saranno adottate in futuro dalle commissioni. La questione impatta, quindi, sul tema della prevedibilità del diritto e dell’efficacia vincolante del precedente nel nostro ordinamento. In linea di principio, “la prevedibilità” delle decisioni è certamente un aspetto strutturale del diritto e che, del pari, il valore del precedente, anche negli ordinamenti di civil law, è uno degli elementi essenziali del fenomeno giuridico giacché poter riporre aspettative sui comportamenti altrui e fare affidamento su future decisioni giudiziali tutela e stabilizza le pratiche sociali di interazione dotate di regolarità e si riconnette, quindi, al valore della certezza del diritto. Ma l'applicazione del precedente nei giudizi tributari si scontra con la peculiarità della materia. Le norme tributarie non si attagliano nello stesso modo ai casi concreti, che richiedono, di caso in caso, la valutazione del giudice nel limite dei fatti dedotti in giudizio e delle prove allegate in giudizio, per cui le decisioni “secondo diritto”, potrebbero essere diverse (e quindi non prevedibili, e non estensibili) se cambiano, come di norma accade, i fatti e le prove.

Deve aggiungersi che nell'attività del giudice tributario la riconduzione della norma ai criteri giuridici di interpretazione è molto complessa dovendosi affiancare ai tradizionali criteri di interpretazione giuridica (letterale, logico sistematica) altri criteri di rilevanza costituzionale per l'attuazione concreta delle norme (si pensi all'abuso/elusione) o principi di fonte sovranazionale o ancora concetti appartenti ad altri rami del diritto dell’economia. L’applicazione di questo regole multidisciplinari richiede quindi un’elevata competenza tecnica di colui che giudica che imbriglia la forza cogente del precedente in ambito tributario. Solo per inciso, la “prevedibilità” è cosa diversa dalla “calcolabilità” del diritto. Il diritto pensato in termini di calcolabilità si identifica, infatti, con l’idea che sia possibile predeterminare in modo certo e preciso, con l’uso di dell’intelligenza artificiale (Ia), l’esito di un processo che, a ben vedere, non si attaglia bene alla specificità del fenomeno giuridico per le sue caratteristiche di complessità e porosità. L’uso dell’Ia nel processo potrà costituire, al più, un valido supporto al giudice (ed alle parti), ma nulla ha a che vedere con la prevedibilità della decisione che riguarda, invece, il “giudizio attività”, ovvero quello che opera il giudice e che si conclude con una decisione che pone fine autoritativamente a una controversia.

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