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Partecipazioni nell’Aim, fuori rotta lo stop alla rivalutazione

L’equiparazione a un mercato regolamentato secondo la lettura della risposta a interpello 308 rischia di creare un vulnus rispetto all’intero assetto e di negare anche i benefici alle Pmi innovative

La risposta a interpello 308/2020 dell’agenzia delle Entrate per la quale l’Aim andrebbe equiparato ad un mercato regolamentato e per tale ragione non sarebbe possibile fruire della chance della rivalutazione delle partecipazioni ex legge 448/2001 (si veda l’articolo su Nt+ Fisco) , in quanto limitata a quelle «non negoziate nei mercati regolamentati», genera perplessità e preoccupazione, sia sul fronte tecnico che su quello dell’attrattività di una piattaforma fondamentale per le nostre Pmi.

L’Agenzia non è il legislatore e il pronunciamento non è vincolante ma occorre comunque un pronto cambio di rotta da parte di una istituzione così importante (o meglio un “ritorno” a quanto sostenuto nella risposta 514/2019).

L’Agenzia appare infatti non considerare il quadro normativo e sistematico non solo tributario ma anche regolamentare. L’occasione per il revirement potrebbe essere l’emananda circolare della stessa Agenzia sulla nozione di mercato regolamentato di cui è terminata la consultazione pubblica il 14 settembre, anche se invero la circolare è focalizzata sui mercati esteri (e non su norme di favore come quella in esame) dove ha invece una sua logica accedere ad interpretazioni estensive.

Che l’Aim non sia un mercato regolamentato ma un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf) è pacifico nel nostro ordinamento. Innanzi tutto sulla base del Tuf che li definisce distintamente e prevede solo per i regolamentati l’ammissione con prospetto ex regolamento Ue 2017/1129. Sempre per il Tuf ai quotati in un Mtf non si applicano direttamente le norme dei regolamentati (trasparenza degli assetti proprietari, pubblicità dei patti parasociali, Opa). Dove il legislatore italiano e europeo (anche tributario) ha voluto estendere la disciplina più stringente degli emittenti quotatati sui regolamentati, ha fatto un richiamo espresso (anche il tenore letterale della norma sulle rivalutazioni è chiaro).

Lo stesso Codice civile contiene una definizione di «società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio» (articolo 2325-bis) che include solo le società quotate nei mercati regolamentati.

C’è poi la normativa sulle start up e Pmi innovative (47 società su 128 quotate all’Aim sono Pmi innovative). Possono essere qualificate come start up innovative le società «le cui azioni … non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione» (Dl 179/2012). La normativa sulle Pmi innovative, che ha esteso i benefici (anche fiscali) previsti per le start up anche a questa categoria di società, prevede invece che sono qualificabili come Pmi innovative quelle con azioni «non quotate in un mercato regolamentato» (Dl 3/2015).

Il legislatore, quindi, non riproducendo la condizione dell’assenza di azioni negoziate in sistemi multilaterali, ha esteso i benefici delle start up innovative anche a Pmi quotate su Mtf. Ebbene se ora si accogliesse la lettura dell’Agenzia si farebbero paradossalmente perdere i benefici alle Pmi innovative quotate all’Aim, che francamente è un non senso.

In definitiva l’equiparazione proposta dalla risposta 308 è incoerente con l’assetto ordinamentale. Senza contare che tale interpretazione, tornando al tema rivalutazione, discriminerebbe chi detiene partecipazioni in Pmi quotate da chi detiene partecipazioni in Pmi non quotate e si sostanzierebbe in una interpretazione analogica in malam partem su una disposizione speciale di favore che non può essere accettata. Che si estenda, sempre pro aziende, la nozione di mercato regolamentato in alcuni contesti, anche fiscali, è ragionevole e auspicabile, ma non lo si faccia in questo, dove sia le norme fiscali che quelle regolamentari sono chiare nel disporre l’opposto.

La quotazione va incentivata, ad esempio prolungando e potenziando il relativo credito di imposta, non penalizzata.