Professione

Per i datori di lavoro sgravi contributivi fino a 3mila euro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La legge di Bilancio 2018 introduce una nuova agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che provvederanno ad assumere, dal 1° gennaio 2018, giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 2019.

La riduzione contributiva, che non riguarda il premio Inail, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3mila euro annui, mensilizzati ai fini del calcolo.

Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Conseguentemente, il beneficio non potrà applicarsi alle assunzioni di dirigenti. Semaforo rosso anche per i rapporti di lavoro di tipo domestico.

Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.

La facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi declinati dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015; inoltre, per l’accesso alla misura, il datore di lavoro non deve avere effettuato nella stessa unità produttiva – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/1991).

Se cessa il rapporto agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.

L’incentivo contributivo, inoltre, si applica in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, sempre che il proseguimento del rapporto abbia inizio dopo il 31 dicembre 2017 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione del rapporto, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Da segnalare che, in questo caso, l’incentivo dura per un massimo di 12 mesi, che decorrono dal primo mese successivo a quello in cui scade di regime contributivo agevolato previsto, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2015.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, l’incentivo è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico previsto dalla norma, deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

Riguardo alla portata della norma e, in particolare, al risparmio per le aziende, considerati il tetto (3mila euro l’anno) e la percentuale di riduzione contributiva (50%), l’incentivo appare utile a coprire retribuzioni che, in genere, si collocano intorno ai 20mila euro annui. Va, tuttavia, rilevato che, per le assunzioni riferite ad alcune particolari categorie di soggetti e per gli avviamenti al lavoro eseguiti in determinate regioni del Paese, è prevista una misura più significativa, che consente ai datori di lavoro l’azzeramento degli oneri contributivi a proprio carico.

In conclusione si osserva che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro lavoratore operante nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, fa venire meno l’agevolazione e obbliga al versamento dei contributi non pagati.

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