Imposte

Ritenuta agevolata non riportabile per anno

Con una risposta a interpello sui ristorni di cooperative l’Agenzia precisa che l’opzione deve essere esercitata, previa delibera, prima del 1° gennaio

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Ristorni ai soci delle cooperative sociali: l’opzione per la ritenuta al 12,5% non può avvenire anno per anno sulle somme da liquidare.

Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta 245 a seguito di un quesito prospettato da una coop sociale a mutualità prevalente sul corretto trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale secondo l’articolo 1, comma 42, della legge 178/2020. Una disposizione questa che concede a partire dal 1° gennaio 2021 – previa delibera assembleare – la possibilità di applicare una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5% (a fronte di quella ordinaria del 26%) al momento della destinazione del ristorno ad aumento del capitale per i soci persone fisiche di una coop che non detengano una partecipazione qualificata e non siano imprenditori individuali.

Agevolazione estesa anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021. L’istante non avendo potuto deliberare in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 alcun ristorno per effetto di una perdita di esercizio, ritiene di poter applicare la ritenuta al 12,5% su quelli approvati dopo tale data. L’amministrazione finanziaria non condivide l’orientamento.

Seppur come previsto dall’articolo 1, comma 43 della Legge di bilancio 2021, l’applicazione della ritenuta avvenga in un momento diverso da quello di attribuzione dei ristorni, tuttavia la norma mira ad anticipare la loro tassazione al momento dell’attribuzione dei ristorni ad aumento capitale. Perciò, per le Entrate, l’opzione per l’applicazione della ritenuta al 12,5% deve essere esercitata, previa delibera, con riferimento alla totalità dei ristorni deliberati prima del 1° gennaio 2021. Si esclude la soluzione prospettata dall’istante in base alla quale l’esercizio dell’opzione potrà avvenire di volta in volta sulle somme effettivamente da liquidare. Un orientamento quello dell’Agenzia condivisibile.

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