Adempimenti

Ritenute appalti, i contratti a utilità promiscua degli enti non commerciali cercano l’esclusione dai controlli

La risposta a interpello 313 lascia irrisolta la questione ma va considerata la prevalenza dell’afferenza istituzionale di tali accordi

di Marco Magrini

Gli enti non commerciali (Enc) devono verificare la natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Iva della stessa attività, per l’applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 313 del 4 settembre 2020, rivolta ad un Comune, aggiunge il tassello interpetativo che mancava e permette di definire in modo maggiormente chiaro la casistica degli enti non commerciali, pubblici e privati, operanti quali committenti nell’ambito di contratti labour intensive se obbligati o meno a svolgere i compiti di controllo stabiliti dall’articolo 4 del Dl 124/2019.

In precedenza la circolare 1/E/2020 aveva già segnalato l’esclusione dall’applicazione della disciplina dei committenti qualificabili quali enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta, senza però segnalare l’importante parametro distintivo.

Gli enti esclusi soggettivamente
Sono pertanto committenti estranei alla disciplina gli enti che:
•non sono soggetti passivi Ires (articolo 74, comma 1 del Tuir), cioè gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, le unioni di Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni;
•pur essendo soggetti passivi Ires, nella loro attività non producono redditi d’impresa, come, ad esempio, le Onlus (articolo 150 del Tuir), le Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991).

I contratti oggettivamente esclusi
Opera invece un’esclusione di portata solo oggettiva applicabile ai contratti e relativi servizi ricevuti, in riferimento alla loro sfera istituzionale, dagli enti non commerciali privati e pubblici rientranti nell’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir.

In particolare saranno sempre esclusi dall’applicazione dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 i contratti dei committenti enti pubblici riferiti alle attività «decommercializzate» indicate dall’articolo 74, comma 2, lettere a) e b), del Tuir.

Si tratta di funzioni statali degli enti pubblici di ricerca, università statali, ma anche non statali (articolo 1, comma 721, della legge 160/2019), di esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (aziende del Ssn, Aziende pubbliche di servizi alla persona, ecc.), nonché di esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Contratti promiscui
Resta ancora il dubbio se, in applicazione della norma, occorra distinguere la parte di contratto labour intensive che si riferisca all’attività commerciale nel caso dei contratti ad utilità promiscua (articolo 144, comma 4, del Tuir). In attesa di conferme appare come la più accreditabile l’interpretazione che considera questi contratti esclusi in ragione di una logica di prevalenza dell’afferenza (istituzionale).


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