Contabilità

Rivalutazione, revoca senza esposizione dei dati comparativi

Eccezione alle regole dell’Oic 11 che spinge a fare confronti con casi simili

di Franco Roscini Vitali

Il principio contabile Oic 11, che contiene le disposizioni relative a finalità e postulati del bilancio di esercizio, è un documento fondamentale anche ai fini della lettura e interpretazione dei singoli principi contabili.

Un aspetto che deve essere sempre rammentato riguarda la struttura dei principi contabili nazionali che sono principi generali e non principi casistici.

Può accadere che il redattore del bilancio si trovi a dover rappresentare un accadimento (= transazione) per il quale i principi contabili emanati dall’Oic non contengono una specifica disciplina.

L’Oic 11, nel paragrafo 4 che tratta la determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli Oic, precisa che nei casi in cui i principi contabili emanati dall’Oic non contengono una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

O in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

O finalità e postulati del bilancio.

Tuttavia, l’Organismo italiano di contabilità nel documento interpretativo 10, relativo agli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento, si è distaccato dall’impostazione descritta (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Infatti, le motivazioni alla base delle decisioni assunte informano che durante la consultazione è stato chiesto all’Oic se l’applicazione del documento interpretativo, nell’ipotesi della revoca anche civilistica della rivalutazione, comporti la riesposizione dei dati comparativi in base all’Oic 29.

La soluzione, nel documento Interpretativo 10, è stata la definizione di un modello contabile ad hoc, pertanto non è stata richiamata l’eventuale applicazione dell’Oic 29.

Non sono illustrate le motivazioni di tale scelta che, tuttavia, costituisce una semplificazione per le imprese.

Il principio Oic 29 si occupa, tra l’altro, del cambiamento di principi contabili, prevedendo in tali casi l’informazione comparativa che consiste nella riesposizione degli schemi di bilancio dell’esercizio precedente.

La soluzione scelta dall’Oic nel documento interpretativo può ingenerare degli interrogativi perché, di fatto, introduce un’eccezione alle regole generali contenute nell’Oic 11, in base alle quali la soluzione dovrebbe (sempre) ricercarsi nei principi che trattano casi simili in applicazione delle finalità e dei postulati del bilancio.

In base a questa regola, la revoca civilistica della rivalutazione dovrebbe essere trattata guardando all’Oic 29.

Pertanto, restando nell’ambito del principio in questione, non trattandosi evidentemente della correzione di un errore e neppure del cambiamento di stime contabili, si dovrebbero applicare le regole relative al cambiamento dei principi contabili che l’Oic 29 cita anche in riferimento a nuove disposizioni legislative.

COSA DICE L’OIC

Il riferimento ai casi

«Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’Oic non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa

b) le finalità ed i postulati di bilancio»

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