Imposte

Se la Sgr non fa da sostituto comunica solo i dati del beneficiario e del fondo

La consulenza giuridica 5 chiarisce cosa indicare nei quadri SF ed SL del modello 770

di Alessandro Germani

Nei casi in cui non venga applicata la ritenuta perché la cessione è intervenuta senza sostituto d’imposta, come avviene per il trasferimento delle quote con girata, la Sgr dovrà indicare nei quadri SL e SF del modello 770 i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, ma non indicherà anche l’ammontare dei proventi in quanto si tratta di informazione non disponibile. È quanto chiarito nella risposta alla consulenza giuridica n. 5 di ieri.


Il quesito
L’Associazione istante ha richiesto chiarimenti circa gli obblighi di segnalazione del modello 770 nel caso in cui la cessione di azioni o quote di Oicr italiani (diversi dai fondi immobiliari) e dei fondi lussemburghesi storici sia avvenuta senza l’intervento della Sgr quale sostituto d’imposta. Ai sensi dell’articolo 26-quinquies del Dpr 600/73, la Sgr opera una ritenuta alla fonte sui redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g del Tuir) derivanti dai predetti Oicr. La risoluzione 101/E/2014 ha chiarito, in base al comma 6-ter dell’articolo 26-quinquies, che i proventi da Oicr percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Ciò può avvenire nei casi in cui il contribuente ceda la quota con trasferimento mediante girata (articolo 2023 del Codice civile), nel caso di quote emesse al portatore, di quote non depositate presso un intermediario residente oppure depositate all’estero. In questi casi di fatto la Sgr (o anche l’intermediario collocatore) non viene coinvolta nella cessione, non ne intermedia il pagamento e quindi non dispone di informazioni sui dettagli (corrispettivo, momento di perfezionamento), con conseguente difficoltà di segnalare questi dati nel 770.

La risposta
Nella risposta l’Agenzia ricorda come i quadri SL e SM siano compilati nei casi in cui l’intermediario abbia applicato la ritenuta (d’acconto nel primo caso, d’imposta nel secondo). Ma evidenzia come sia possibile che la Sgr o l’intermediario collocatore, nei casi in cui non sono chiamati ad operare la ritenuta (si veda la risoluzione 101/E/2014), sono tenuti comunque a comunicare nel 770 i dati relativi all’operazione di cessione e al soggetto cedente. Di conseguenza essi dovranno indicare nel quadro SL i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, ma nulla circa le somme soggette a ritenuta, l’aliquota e le ritenute operate (campi 14 15 e 16 dei righi da SL4 a SL7). Per i proventi corrisposti a soggetti non residenti dovrà essere compilato il quadro SF in cui, oltre ai dati identificativi del soggetto non residente, nel punto 13 andrà indicato il codice T in caso di distribuzione a soggetti non residenti di proventi di Oicr italiani o lussemburghesi storici ai sensi dell’articolo 26-quinquies , comma 5. Il successivo punto 14 prevede l’indicazione dell’ammontare lordo dei proventi, tranne nell’ipotesi in cui nel punto 13 si sia indicato il codice T, perché in quel caso la cessione è intervenuta senza sostituto e la Sgr non potrà disporre dei dati. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, resta ferma l’applicazione delle sanzioni ex articolo 8, comma 3 del Dlgs 471/97 (da 500 a 4.000 euro) con possibilità di ravvedimento operoso.

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