Adempimenti

Superbonus, i commercialisti aggiornano la check list per i visti

Dal Consiglio nazionale nuovi documenti a supporto dei professionisti: arrivano i modelli di dichiarazione sostitutiva

di Giorgio Gavelli

Si aggiorna e si amplia il set documentale a disposizione del soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità ai fini del superbonus 110 per cento.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha diffuso una nuova edizione del documento di ricerca dedicato alle check list utili per l’asseverazione di conformità necessaria per permettere al beneficiario della detrazione di monetizzarla, trasformandola in un credito d’imposta cedibile o richiedendo lo sconto in fattura.

Rispetto all’analogo documento pubblicato lo scorso 26 novembre, vengono ripercorse le novità previste dalla legge di Bilancio 2021, citando anche alcuni interventi interpretativi dell’agenzia, nel frattempo diffusi sui temi più delicati. Queste novità hanno comportato un restyling delle due check list (viene, infatti, mantenuta la distinzione tra interventi sismabonus ed ecobonus): tra le modifiche spiccano quelle rese necessarie dall’estensione, tra gli immobili agevolabili, degli edifici con unico proprietario persona fisica (o con identica comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Inoltre, vengono inseriti gli interventi (trainati ecobonus) di eliminazione delle barriere architettoniche e viene rivista la parte sulle spese ammissibili in caso di installazione delle colonnine di ricarica. Ampiamente rimaneggiato anche lo schema sulle spese detraibili per gli interventi di risparmio energetico sulla singola unità immobiliare.

Tra gli elementi da acquisire ai fini dell’attestazione, viene precisata l’ipotesi del professionista che rilascia il visto sul solo intervento trainato (ad esempio in ambito condominiale): deve verificare la documentazione – ed il relativo visto - attinente l’intervento trainante, che costituisce presupposto indispensabile (circolare n. 30/E/2020).

Assai utili per i professionisti sono i documenti che vengono proposti nell’area riservata del sito. Vi si trovano, infatti, in formato modificabile, le bozze del preventivo e del mandato professionale e quelle delle principali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richiamate dalle check list, in modo da standardizzare e velocizzare il lavoro di raccolta dei documenti indispensabili per il rilascio del visto di conformità.

Il documento di ricerca, oltre a ribadire che l’attestazione prevista per il superbonus appartiene alla categoria dei visti leggeri, che prevedono un’attività di controllo formale e non di merito da parte del professionista incaricato (o del responsabile del Caf), ritorna sul tema del compenso professionale.

In primo luogo, si rammenta che tanto la normativa (articolo 9, comma 4 Dl n. 1/2012) quanto il Codice deontologico (articolo 25) richiedono la predisposizione di un preventivo; la sua assenza costituisce elemento di valutazione negativo in caso di liquidazione giudiziale del compenso in base al Dm n. 140/2012. In mancanza di accordo, il giudice potrà fare riferimento, per valorizzare l’attività di consulenza, all’articolo 26 del citato decreto, il cui comma 2 rimanda al riquadro 8.2 della tabella C.

Per l’apposizione del visto, invece, la norma di riferimento è l’articolo 21 del decreto, con le maggiorazioni o riduzioni previste dall’articolo 18. Secondo il Consiglio nazionale, dal momento che sono state abrogate le tariffe professionali, il compenso può essere liberamente concordato tra le parti tenendo conto dell’impegno profuso, dell’importanza, difficoltà e complessità della pratica, nonché dell’urgenza richiesta. Un benchmark di riferimento, ad ogni modo, viene indicato nell’intervallo compreso tra l’1% e il 3% del bonus attestato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©