Adempimenti

Tax credit affitti da chiarire per zone rosse e punti vendita

Imprese e professionisti restano spesso in stand-by nel timore di contestazioni. Le modifiche dei vari decreti non precisano la decorrenza né l’effetto dei cambi di zona

di Giorgio Gavelli

Troppe questioni sospese pendono sul credito d’imposta locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto Rilancio e più volte rivisto ed ampliato da successivi decreti emergenziali.

Attività in «zona rossa»

L’estensione operata dal Dl Ristori-bis (e che verrà innestata nella conversione del primo Dl Ristori) alle attività con sede operativa in “zona rossa” ha collegato il credito d’imposta alle varie modifiche cromatiche di queste settimane, senza attribuire un riferimento temporale preciso come, invece, è accaduto in più disposizioni del Dl Ristori-quater.

Considerato che è stato attribuito il bonus anche su un mese già decorso (ottobre), si dovrebbe concludere che è sufficiente un “passaggio” in zona rossa, anche temporaneo, per assicurare all’impresa il bonus per tutte e tre le mensilità, con un approccio pragmatico simile a quello assunto dal Mef nelle risposte ai quesiti sull’Imu (si veda NT+ Fisco del 7 dicembre). Una conferma ufficiale è imprescindibile, come pure appare necessario affrontare il tema delle imprese che hanno più sedi operative (e pagano più canoni di locazione), alcune in “zona rossa” e altre no.

Territori colpiti da calamità

L’aspetto “geografico” riguarda i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comuni già dichiarati in stato di calamità al 31 gennaio scorso, data di ufficializzazione della pandemia in Italia.

Per il tax credit locazioni, l’articolo 28 del Dl Rilancio, fin dalla sua conversione in legge, prevede – in queste situazioni – la disapplicazione del requisito del calo di fatturato.

Manca tuttavia un elenco ufficiale dei Comuni colpiti da calamità, con la conseguenza che molti destinatari del credito (e i loro potenziali acquirenti) stanno procrastinando compensazioni e cessioni, nel timore di incappare in una probabile contestazione per l’utilizzo di un “credito inesistente”, magari a distanza di anni. Maggiori chiarimenti, nonostante il pur utile documento del Cndcec-Fnc del 9 dicembre, sarebbero più che opportuni.

Decorrenza

Quando si interviene su norme già in vigore bisogna porre estrema attenzione nel chiarire gli effetti temporali della modifica.

Questa regola non è stata seguita con l’articolo 77 del Dl Agosto, che estende in molti casi il credito d’imposta senza curarsi di esplicitare se le modifiche (ad esempio la disapplicazione del limite dei ricavi per le strutture termali) valgono anche per le mensilità già agevolate dal Dl Rilancio.

Anche in questo caso, diverse imprese hanno tenuto il bonus in stand-by seguendo una logica pruenziale.

Sublocazione

L’Agenzia, in più documenti di prassi (risoluzione 68/E/2020 e interpello 356 del 2o2o), ha riconosciuto il credito d'imposta anche alla sublocazione, figura contrattuale che segue integralmente le regole della locazione.

L’Agenzia si è premurata di specificare che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ove richiesto per il bonus), è necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione, al lordo del credito d’imposta. Ma nulla è stato detto nell’ipotesi in cui la sublocazione parziale dia luogo a più bonus. Ad esempio, canone di locazione di 1.000 (e tax credit di 600), e canone di sublocazione di 400 (tax credit di 240) in relazione allo stesso locale: in mancanza di indicazioni contrarie dovrebbero coesistere senza problemi, ma - anche qui - gli operatori hanno bisogno di maggiori certezze.

Dettaglianti

Nella nebbia sono anche i commercianti al dettaglio con ricavi 2019 superiori ai 5 milioni di euro. Per loro, in sede di conversione del Dl Rilancio è stata prevista una versione ridotta del credito d’imposta, senza però affrontare il caso (diffusissimo) delle imprese che, contemporaneamente, vendono anche all’ingrosso.

Non è chiaro se si debba guardare al codice Ateco prevalente per ricavi, soluzione che potrebbe produrre effetti iniqui (si veda NT+ Fisco del 31 agosto). Né è chiaro se la riduzione del bonus (rispettivamente al 20 e al 10%) abbia ancora senso nell'ultimo trimestre, dove tali attività sono state comprese nell’estensione in quanto presenti nell’allegato 2 al decreto Ristori-bis.

GLI ALTRI PUNTI CHIAVE

1. ZONA ROSSA
Vanno chiariti la durata e il caso delle imprese multipunto
La previsione del bonus da ottobre a dicembre per i settori in allegato 2 del Dl 149/2020 e alle altre attività operanti in “zona rossa” manca di un riferimento temporale. Si potrebbe stabilire che è sufficiente un passaggio in zona rossa. Va chiarito come ci deve comportare se le attività sono dislocate in più località con diversi colori.

2. ATTIVITÀ STAGIONALI
Il nodo dell’estensione fino a dicembre
Il Dl Agosto ha esteso il bonus per le imprese turistico-ricettive al mese di dicembre e per le «strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale» al mese di luglio. Ci si chiede se queste ultime non rientrino nel primo gruppo, potendo sfruttare il credito sino a fine anno. Sono stagionali sia le imprese prettamente estive che quelle invernali (la norma non distingue).

3. LIMITE ALLA COMPENSAZIONE
Limite di 1.500 euro da non applicare al tax credit
Non è chiaro se si applica in questo caso la norma che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010). Si concorda con il documento Cndcec-Fnc del 9 dicembre che così non dovrebbe essere.

4. DIFFERENZIALE
Trattamento fiscale da inquadrare correttamente
Secondo l’Agenzia, il differenziale tra quanto pagato per l’acquisto ed il valore nominale del credito costituisce sopravvenienza attiva nel reddito d’impresa (circolare 14/E/2020). Ci si chiede cosa accade se l’acquirente è un privato (generalmente un proprietario): andrebbe chiarito se l'importo costituisca reddito diverso, reddito di fabbricati o se – come pare ragionevole, vista la genesi del provento –non ci sia nessuna tassazione.

5. REGISTRAZIONE
Coworking ancora da registrare
Il modello di comunicazione di cessione del tax credit richiede sempre la registrazione del contratto, pur in presenza di contratti di coworking o di service soggetti a Iva, che quindi vanno necessariamente registrati (anche se normalmente lo sarebbero solo in caso d’uso). Ci si chiede se sia possibile soprassedere quando il contratto ha, comunque, data certa (Pec).

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