Imposte

Tax credit affitti per tour operator e agenzie con calo di fatturato misurato sul 2019

La Camera corregge il Dl 172 in conversione: il raffronto per la perdita del 50% va fatto con il mese di 2 anni fa

di Stefano Vignoli

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) estende il tax credit locazioni fino al mese di aprile 2021 alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator nel rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 28 del Dl 34/2020. Il legislatore interviene ancora una volta con una proroga che si inserisce in un impianto normativo già esistente creando non poche difficoltà applicative.

Il raggio d’azione

L’agevolazione prevede un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione (30% per gli affitti di azienda che sale al 50% per le imprese turistico ricettive) commisurato al canone versato nel 2020 che compete su base mensile a condizione di giustificare, in ciascun mese, una diminuzione del fatturato/corrispettivi rispetto all’analogo mese dell’anno precedente di almeno il 50 per cento.

Tra i punti fermi della norma si segnala la possibilità di fruire dell’agevolazione, anche in carenza di calo del fatturato, per i soggetti con attività avviata dal 1° gennaio 2019, ovvero con domicilio fiscale o sede operativa in comune “calamitato” al 31 gennaio 2020.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari, l’agevolazione compete fino ad aprile alle agenzie di viaggio e tour operator, nonché alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume dei ricavi, mentre per le altre imprese turistico-ricettive occorrerà verificare il limite di 5 milioni di ricavi nel periodo d’imposta precedente (2019 per la generalità dei contribuenti).

Invero il legislatore non utilizza il criterio dei codici Ateco per l’individuazione delle imprese turistico-ricettive lasciando margini di incertezza sul perimetro dei beneficiari.

Il canone versato

Ma i dubbi sulla fruibilità dell’agevolazione vengono principalmente dal tenore letterale della norma che richiede di commisurare il tax credit «al canone versato nel 2020» quando è impensabile che gli operatori abbiano pagato i canoni del 2021 anticipatamente nel 2020.

Se la relazione illustrativa al decreto Ristori, in occasione della proroga a dicembre 2020, aveva fatto salvo i (soli) canoni di dicembre pagati nel 2021, la relazione alla legge 178/2020 non fornisce spunti utili a una soluzione positiva.

Il calo del fatturato

Un altro punto che rischia di pregiudicare l’accesso al tax credit è il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% in rapporto allo stesso mese dell’anno precedente. Se il raffronto 2021/2020 può aver senso per il mese di gennaio non ancora colpito dalla pandemia, per i mesi successivi non avrebbe senso operare tale raffronto.

Almeno su questo punto una soluzione positiva è prevista con la conversione del decreto Natale. Infatti, nella seduta del 20 gennaio la Camera ha approvato in prima lettura (ora il testo è all’esame del Senato) il disegno di legge di conversione del Dl 172/2020 in legge che aggiunge l’articolo 2-bis recante modifiche all’articolo 28 del Dl 34/2020 in base al quale il raffronto andrà effettuato «rispetto allo stesso mese dell’anno 2019».

Non resta che augurarsi che legislatore o Agenzia intervengano anche per chiarire la spettanza dell’agevolazione ai canoni pagati nel 2021 rendendo finalmente operativo il tax credit 2021.

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