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Terzo settore, trasparenza sui compensi ma con tutela dell’anonimato

Il ministero del Lavoro: pubblicazione senza riferimento ai nomi solo con un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una categoria

di Gabriele Sepio

Per gli emolumenti e compensi assegnati dagli enti del terzo settore (Ets) obblighi di trasparenza con tutela dell’anonimato. È la precisazione fornita dal ministero del Lavoro con la nota 293/2021 a fronte di un quesito posto sulle corrette modalità di adempimento all’obbligo di pubblicare, al ricorrere delle condizioni previste, gli emolumenti percepiti dagli organi sociali, dai dirigenti e dagli associati (articolo 14, comma 2, del Dlgs 117/2017 o Cts).

Più nel dettaglio, l’istante richiede al ministero se la pubblicazione dei compensi debba essere operata per ciascun soggetto o come dato aggregato e se esistano dei modelli standard.

A tal proposito il ministero, per fornire una puntuale risposta al quesito, si sofferma ad analizzare la finalità dell’articolo 14, comma 2, del Cts. La disposizione prevede, infatti, l’obbligo per i soli Ets con ricavi/rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui di pubblicare annualmente e aggiornare sul proprio sito gli eventuali compensi/emolumenti o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché a dirigenti e associati. Un adempimento che, in un’ottica di trasparenza, intende da un lato garantire che l’Ets destini le risorse ottenute da soggetti privati/pubblici al perseguimento degli scopi statutari; dall’altro limitare l’obbligo a determinate categorie di enti senza aggravare quelli di piccole dimensioni.

A fronte di questa analisi, quindi, il ministero chiarisce come i dati sui compensi possano essere oggetto di pubblicazione anche in forma anonima applicando i criteri previsti dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale (Dm 4 luglio 2019).

Attenzione però. È possibile avvalersi di tale modalità solo nel caso in cui venga presentata un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una categoria. Sarà necessario, ad esempio, individuare tra i dirigenti una o più classi retributive specificando il trattamento associato a ciascuna di esse. Insufficiente, invece, il dato aggregato in quanto non consente di mettere a fuoco eventuali posizioni differenziate. Sussiste, inoltre, l’obbligo di distinguere gli importi dovuti a titolo di retribuzione da quelli corrisposti come indennità particolare o rimborso spese. In quest’ultimo caso sarà sufficiente – trattandosi di spese documentate – individuare il numero dei beneficiari, l’importo medio o massimo riconosciuto. Per quanto riguarda i modelli standard, il ministero non fornisce un format ma prevede la possibilità per l’organo controllo di adottarne uno ad hoc.

Infine, vale la pena evidenziare, che seppur non sia espressamente precisato nella nota ministeriale, l’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 14 del Cts non sembrerebbe riferirsi al costo totale dei lavoratori ma solo a quello dei soggetti inquadrati nella classe dirigenziale. Resta fermo, tuttavia, per gli altri soggetti impiegati il rispetto da parte dell’Ets delle disposizioni previste dall’articolo 8 e 16 del Cts in materia di lavoro.