Contabilità

Tutte le perdite a dicembre 2020 soggette alla deroga del ripiano

Aggiornata la massima 191 sulla riduzione obbligatoria nel periodo della pandemia. Misure in aiuto della società per mantenere invariata la posizione sul mercato

di Giuseppe Rescio

Con la nuova massima 196 la commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha aggiornato la massima 191 sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo dell’emergenza Covid-19.

La massima interpreta il nuovo testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020, partendo dall’obiettivo perseguito dal legislatore emergenziale: aiutare le società di capitali e i loro soci a mantenere invariata l’organizzazione e la posizione dell’impresa sul mercato, evitando nel breve periodo operazioni di ricapitalizzazione, di riorganizzazione o di sola riduzione del capitale, che potrebbero risultare particolarmente onerose o pericolose nella situazione di crisi indotta o aggravata dall’emergenza Covid.

L’obiettivo traspariva già prima della modifica. Ma l’aver in un primo tempo limitato la sospensione della ricapitalizzazione al periodo 9 aprile-31 dicembre 2020, con conseguente ripresentarsi del problema sin dall’inizio del 2021, poteva alleviare la pressione nell’immediato, non anche agevolare la programmazione per la raccolta di capitali in un periodo più ampio, considerato che dell’attuale momento critico non è ancora definibile la fine.

Da qui l’idea di “fotografare” la situazione patrimoniale delle società durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, concedendo cinque esercizi sociali per rimediare alle perdite esistenti: indipendentemente da quando tali perdite si siano inizialmente prodotte (vi rientrano anche quelle anteriori al periodo Covid) e dalla causa che le ha originate (anche non legate all’emergenza), poiché tutte le perdite esistenti nell’esercizio in corso a quella data porterebbero agli stessi inconvenienti.

Alla luce di questa finalità va ricostruito il senso dell’espressione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», non certo scevra di ambiguità, perché l’ «emersione» potrebbe alludere:

1) alla sola produzione, in tale esercizio, di perdite che prima non esistevano;

2) sia alla produzione di perdite nuove sia alla persistenza di perdite già prodottesi in precedenti esercizi e che continuano a «emergere»;

3) alla prima rilevazione delle perdite in un documento contabile che identifica e quantifica la perdita, realizzato entro il 31 dicembre 2020;

4) alla rilevazione di perdite, nuove o già risultanti da bilanci precedenti che continuano ad «emergere» in un bilancio ordinario o straordinario realizzato entro il 31 dicembre 2020.

L’interpretazione più in linea con la ratio legis è la più estensiva, cioè la seconda: tutte le perdite esistenti durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ancorché prodottesi prima e/o risultanti da bilanci redatti successivamente alla scadenza dell’esercizio in corso causano il medesimo problema e giustificano la sospensione delle norme sulla riduzione del capitale nei cinque esercizi successivi.

Quindi, per una società che chiude gli esercizi sociali al 31 dicembre, la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti dal bilancio dell’esercizio che chiude il 31 dicembre 2020, in ipotesi redatto e approvato il 30 maggio 2021, o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a una data anteriore al 31 dicembre 2020. Se una società chiude gli esercizi sociali al 30 giugno, la sospensione riguarda tutte le perdite risultanti sia dal bilancio dell’esercizio che chiude il 30 giungo 2020, sia dal bilancio dell’esercizio, iniziato il 1° luglio 2020, che chiude il 30 giugno 2021, o da situazioni patrimoniali di periodo riferite a una data anteriore al 30 giugno 2021. Invece le perdite prodotte negli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2020 sono soggette alle regole del sistema ordinario; ma, durante i primi cinque esercizi, provocano obblighi di riduzione soltanto se in sé sufficienti ad incidere sul capitale per oltre un terzo, poiché nel periodo predetto le vecchie perdite non rilevano: è per questo che se ne prescrive la separata e specifica individuazione nei bilanci degli esercizi a venire.

Commissione massime Società del Consiglio notarile di Milano

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