Come fare perAdempimenti

Avvisi bonari, così l’utilizzo dei crediti entro fine anno

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 31 dicembre 2020

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione integrativa in cui fare emergere il maggior credito

  • Per chi Tutti i contribuenti

  • Come adempiere Dichiarazione integrativa e compilazione quadro DI della dichiarazione

1In sintesi

In attesa che ricominci l'attività di notifica di cartelle e avvisi di irregolarità ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 (“avvisi bonari”) nei confronti dei contribuenti, una volta terminata la sospensione causata dall'emergenza Covid-19, gli Uffici dell'agenzia delle Entrate hanno già ripreso gli invii delle comunicazioni ex articolo 36-bis nelle quali viene richiesta la “conferma” di un maggiore credito.

Negli ultimi anni la gestione dei suddetti avvisi “a credito” ha creato non poche criticità tra gli addetti ai lavori che non di rado hanno ottenuto risposte contradditorie da parte degli operatori dei Cam o del servizio Civis.

Diventa quindi importante chiarire quali siano le modalità di utilizzo di eventuali maggiori crediti derivanti dalle comunicazioni dell'Ufficio, al fine di poterli utilizzare quanto prima per compensare eventuali imposte a debito.

È la circolare 16/E del 2011 che per prima ha fornito chiarimenti sul tema, escludendo la possibilità di compensare direttamente nel modello F24 i crediti scaturenti da avvisi bonari ex articolo 36-bis, ritenendo necessario indicare gli stessi all'interno di un modello dichiarativo, che non per forza doveva coincidere con una dichiarazione integrativa.
Successivamente l’articolo 5 del Dl 193/2016 ha modificato il testo dell’articolo 2, comma 8-bis e quindi rivoluzionato la disciplina delle dichiarazioni integrative, variando così le procedure di utilizzo dei suddetti crediti.

Sono stati individuati due tipi di dichiarazioni integrative a seconda dell'annualità di riferimento da emendare: integrativa presentata nel termine breve “annuale“ e integrativa “ultrannuale”, presentata “nel termine lungo”.

È in particolare l’utilizzo dei crediti indicati nella dichiarazione integrativa cosiddetta ultrannuale a creare le maggiori difficoltà applicative come avremo modo di chiarire di seguito.

2La gestione della comunicazione con la conferma del maggiore credito

Come anticipato in premessa, l’agenzia delle Entrate può riconoscere crediti d’imposta a seguito di controlli automatizzati eseguiti dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi, Irap, Iva e 770 - in generale ciò avviene a causa di versamenti eseguiti ma non riepilogati nella dichiarazione - inviando una comunicazione al contribuente nella quale viene indicato il maggior credito con la precisazione che, per essere utilizzato, lo stesso deve essere “confermato“ dal contribuente.

Nel nuovo contesto venutosi a creare per effetto delle modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni integrative, le modalità di recupero del credito oggetto di conferma variano a seconda che il credito stesso venga indicato in una delle due tipologie di integrative attualmente previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, così come modificato dell’articolo 5 del Dlgs 193/2016:
se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, primo periodo, del Dpr 322/1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito oggetto di “conferma”), allora il credito stesso può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto solo dei termini introdotti dall’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (Dl 124/2019) ; (c.d. integrativa "annuale” o “entro il termine breve”);

Con tale norma in vigore dal 1 gennaio 2020 il legislatore ha previsto un’importante limitazione all’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione: tutti i crediti fiscali (non solo il credito annuale iva), per importi superiori a € 5.000, potranno essere utilizzati in compensazione, ex articolo 17 Dlgs 241/1997, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge

se l’integrativa viene presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, secondo periodo del Dpr 322/1998, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello cui fa riferimento il credito oggetto di “conferma”) -fermo restando il termine ultimo rappresentato da quello previsto per l’esercizio del potere di accertamento (ex articolo 43 del Dpr 600/1973) - allora il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (c.d. integrativa “ultrannuale”).

Con tale norma in vigore dal 1° gennaio 2020 il legislatore ha previsto un’importante limitazione all’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione: tutti i crediti fiscali (non solo il credito annuale iva), per importi superiori a € 5.000, potranno essere utilizzati in compensazione, ex articolo 17 Dlgs 241/1997, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

In questo secondo caso il contribuente, oltre a presentare, come sopra indicato, la dichiarazione integrativa per l’anno di riferimento al fine di fare emergere il maggiore credito, dovrà altresì indicare tale credito all’interno del quadro DI contenuto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata presentata l’integrativa stessa (tale quadro sarà ampiamente descritto nel paragrafo successivo).
La nuova disciplina appena descritta esclude, come emerso nel corso di Telefisco 2018, la possibilità di utilizzare le c.d. integrative a “catena”: con tale modalità il contribuente poteva emendare tutte le dichiarazioni, partendo da quella relativa al credito confermato, fino ad arrivare all’anno corrente, superando in tal modo il limite temporale alla compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni ultrannuali, che ricordiamo consente la compensazione del credito solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

3La dichiarazione integrativa ultrannuale e il quadro DI

Come detto sopra, la presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale obbliga il contribuente alla successiva indicazione del credito emergente dall’integrativa stessa nel quadro DI (analoghi quadri sono l’IS sezione XVII per l’Irap e quadro VN per l’Iva) della dichiarazione relativa all’anno in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata.

Nel caso ad esempio di dichiarazione integrativa Redditi 2017 relativa al 2016 presentata nel 2019, il credito oggetto di conferma ex articolo 36-bis dovrà essere altresì indicato nel quadro DI presente all’interno della dichiarazione dei Redditi 2020 relativa all’anno 2019.

In tale quadro, nella colonna 5, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.

È da sottolineare che emergono indubbie criticità nel coordinare la previsione dell’articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998 - la quale prevede che il credito emergente da una dichiarazione ultrannuale, qualora non sia stato chiesto a rimborso, possa essere usato in compensazione orizzontale a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sia stata presentata la dichiarazione integrativa - con quanto riportato nelle istruzioni del modello Redditi 2020, nelle quali viene previsto che l’importo indicato nella colonna 5 del quadro DI (nel nostro caso un credito confermato ex articolo 36-bis), deve concorrere alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello dichiarativo del 2020 “Partecipare alla liquidazione dell’imposta” significa, in pratica, dover attendere i mesi di giugno e luglio, in cui vengono liquidate ordinariamente le imposte, per poter utilizzare il credito derivante dall’integrativa, eliminando di fatto la possibilità di utilizzarlo a partire all’inizio del periodo d’imposta successivo (come previsto dalla lettera della norma dell’articolo 2, comma 8-bis, citato) . Tale impostazione è stata peraltro confermata dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018.

Pertanto, facendo un esempio, il credito di € 3.000 riportato nel quadro DI del mod. Redditi SC 2020 relativo all’Ires dell’esercizio 2016, non potrà essere utilizzato in compensazione con un eventuale debito Iva per l’anno 2019 risultante dalla dichiarazione annuale da versare a marzo 2020, ma dovrà preventivamente ridurre il saldo Ires di € 5.000 emergente dal rigo RN23, conferma ne è che nella colonna 1 del rigo RX1, deve essere riportato l’importo netto a debito di € 2.000. (€ 5000 - € 3.000). Ciò significa che di fatto è inibito l’utilizzo del credito emergente dall’integrativa “ultrannuale” fino alla liquidazione delle imposte relative all’anno di presentazione dell’integrativa stessa.

L’agenzia delle Entrate infine in risposta ad un quesito posto nell’ambito di Telefisco 2020, ha riconfermato la propria tesi evidenziando che:
l’indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa “ultrannuale” «è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa»;
«la rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua
partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente»;
«se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte».

Ad avviso di chi scrive, tale obbligo di preventiva “compensazione interna“ risulta tuttavia non in linea con le previsioni dell’articolo 2 co. 8-bis secondo periodo del Dpr 322/1998.

4Le verifiche in vista della scadenza

Ai fini pratici ed operativi, di fronte al ricevimento di avvisi con richiesta di conferma di credito da parte degli Uffici, i consulenti, oltre a dover ovviamente confermare il credito spettante, dovranno prepararsi a predisporre le relative dichiarazioni integrative.
A pochi giorni dalla scadenza del 2020, è opportuno verificare se, tra detti crediti, ne esistano di quelli riferiti a periodi antecedenti il 2019 (essendo ormai scaduto il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2019); se così fosse, tali crediti dovranno essere evidenziati in una dichiarazione integrativa (ultrannuale), da trasmettere prima del 31 dicembre, al fine di poterli utilizzare nel periodo d’imposta successivo, ovvero nel 2021.

Diversamente, se si dovesse presentare l’integrativa ultrannuale ad esempio il 2 gennaio 2021, si finirebbe col dover aspettare l’anno 2022 per poter utilizzare i crediti ivi indicati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice