Come fare perAdempimenti

Contributo 5 per mille, istanza entro oggi per enti e associazioni

di Pierpaolo Ceroli e Paola Bonsignore

  • Quando Entro il 12 aprile 2021

  • Cosa scade Iscrizione per l’accesso alla distribuzione del contributo

  • Per chi Enti del volontariato e di ricerca, associazioni sportive dilettantistiche

  • Come adempiere Accreditamento presso le Amministrazioni competenti

1In sintesi

La fase di iscrizione per aderire al riparto del 5 per mille, partita l’8 marzo scorso, è in dirittura d’arrivo: enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, enti senza scopo di lucro, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche sono tenuti alla presentazione telematica dell’istanza entro lunedì 12 aprile.

Gli enti o le associazioni interessati che vogliono aderire dovranno verificare di essere accreditati presso le Amministrazioni competenti, consultando gli elenchi permanenti degli enti di volontariato 2021, presente sul sito dell’agenzia delle Entrate, o delle associazioni sportive dilettantistiche, pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale. Sono tenuti alla presentazione dell’istanza unicamente gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente.

Nel caso non fossero presenti dovranno presentare apposita domanda di accreditamento utilizzando specifici software reperibili sul sito dell’agenzia delle Entrate.

2I destinatari

Ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 23 luglio 2020 i beneficiari della distribuzione del 5 per mille, destinato dalle persone fisiche tramite scelta in dichiarazione dei redditi a determinate finalità di interesse sociale, possono essere:
gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 (incluse le cooperative);
gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università (es. università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica);
enti della ricerca sanitaria (es. enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, ex articoli 12 e 12-bis del Dlgs 502/1992, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute);
i Comuni per le attività sociali svolte;
associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, purché affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3La domanda di accreditamento

In base a quanto disposto dall’articolo 2 del Dpcm 23 luglio 2020, i suddetti soggetti, ad eccezione dei Comuni, per poter accedere al riparto del 5 per mille, dovranno essere accreditati presso le Amministrazioni competenti, cioè:
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il tramite dell’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore iscritti al Runts;
ministero dell’Università e della Ricerca, per le università e gli enti della ricerca scientifica;
ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
Coni, per le associazioni sportive dilettantistiche;
agenzia delle Entrate, per gli enti del volontariato, le Onlus, le Aps e le altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei previsti settori, fino all’operatività del Runts.

La procedura di accreditamento, che grazie alle semplificazioni introdotte dal richiamato Dpcm è più veloce, consiste nella presentazione di un’istanza di accreditamento all’Amministrazione competente, nella quale sarà evidenziato anche il possesso dei requisiti per accedervi.

Nello specifico, come chiarito nel comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2021, sarà necessario utilizzare un modello ed un software, reperibile sul sito dell’agenzia delle entrate, specifico per ciascun soggetto destinatario del contributo.

Infatti, è stato creato un modello ed un software utilizzabile dagli enti di volontariato ed uno specifico per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le quali rivolgeranno la richiesta di accesso al Coni, che ha stipulato una convenzione con l’agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di iscrizione.

Il destinatario dovrà quindi accedere:
direttamente sul sito dell’agenzia delle Entrate secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’agenzia delle Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nel caso si tratti di enti di volontariato;
attraverso il sito del Coni, che farà da interfaccia con il sito dell’agenzia delle entrate, nel caso di Asd;
compilare ed inviare il modello.

La domanda dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra l’8 Marzo 2021 ed il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 cade di sabato).

4I soggetti esclusi dalla domanda

Gli enti già inseriti negli elenchi permanenti negli anni precedenti non dovranno presentare alcuna domanda di accreditamento.

Tali elenchi sono pubblicati sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti.

5La pubblicazione degli elenchi

Reperite tutte le domande, l’agenzia delle Entrate ed il Coni pubblicheranno, sui propri siti istituzionali, entro il 20 aprile 2021 l’elenco provvisorio degli iscritti.

Gli interessati, entro il 30 aprile potranno presentare richieste di correzione delle domande ed entro il 10 maggio sarà pubblicato l’elenco definitivo e si procederà con la ripartizione del contributo tra gli aventi diritto.

6La ripartizione e la rendicontazione

I beneficiari indicati negli elenchi definitivi, quindi percepiranno le quote del 5 per mille dell’Irpef netta:
dei contribuenti che hanno indicato il loro codice fiscale;
in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità, in base all’imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.
Gli enti accreditati presso più Amministrazioni partecipano al riparto della quota del 5 per mille per ciascuna categoria.

In ogni caso, se la quota spettante è inferiore ad € 100 in relazione a ciascuna finalità non vi sarà alcuna corresponsione.

Le somme percepite, dovranno essere oggetto di rendicontazione da parte dei beneficiari, i quali dovranno evidenziare in modo chiaro, trasparente e dettagliato gli utilizzi fatti di questi importi.

Tale rendicontazione dovrà essere fatta:
utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;
accompagnato da una relazione illustrativa;
entro un anno dalla ricezione degli importi;
dovrà essere, anche, pubblicata sul proprio sito web.

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