Come fare perAdempimenti

Country by country report, nuovo schema per la rendicontazione

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dal 1° gennaio 2021

  • Cosa scade Invio all’agenzia delle Entrate della rendicontazione

  • Per chi Società controllanti ed altre controllate di gruppi multinazionali, residenti in Italia

  • Come adempiere Servizi Entratel o Fisconline, con file in formato xml. Per la rendicontazione 2020, sarà necessario il nuovo xml

1In sintesi

Con il provvedimento 339016 del 27 ottobre 2020 emesso dall’agenzia delle Entrate cambiano dal 1° gennaio 2021 le regole di compilazione e trasmissione per l’obbligo di rendicontazione Country by Country, previsto per la prima volta con l’Action 13 del Progetto Beps e che è stato introdotto nella legislazione nazionale con l’articolo 1, comma 145-146, della legge 208/2015.

In breve, le società controllanti o le entità controllate di gruppi multinazionali residenti in Italia, al ricorrere di determinate condizioni, devono inviare all’agenzia delle Entrate, insieme con la dichiarazione dei redditi SC e ENC del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, un apposito prospetto, finalizzato a disvelare la struttura del gruppo, i redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo), le imposte pagate e quelle di competenza e, più in generale, gli “indicatori di attività economica effettiva”.

Tali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati, per il raggiungimento di alti livelli di trasparenza fiscale.

Con il Dm del 23 febbraio 2017, sono stabiliti ulteriori requisiti, modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all’agenzia delle Entrate.

Tale decreto è divenuto pienamente operativo con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, il quale ha previsto nel dettaglio contenuto informativo e modalità di trasmissione, da ultimo aggiornato per le ulteriori specifiche tecniche con provvedimento del 27 ottobre 2020.

2L’ambito soggettivo

L’obbligo di rendicontazione è posto principalmente nei confronti della società o ente controllante capogruppo, residente in Italia (secondo quanto previsto dall’articolo 73 del Tuir), con obbligo di redazione del bilancio consolidato e con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta antecedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

L’obbligo si estende altresì nei confronti delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, se residenti in Italia, qualora si verifichino, alternativamente, le seguenti condizioni:
a) la sua controllante, obbligata alla redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione;
b) ovvero, alla data di scadenza di presentazione della rendicontazione, non sia più in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni;
c) ovvero, si verifichi una “inadempienza sistemica” da parte dello Stato di residenza della controllante all’obbligo di informazioni relative alla rendicontazione. In questi casi, la società controllata del gruppo è tenuta a richiedere alla controllante le informazioni necessarie per la rendicontazione e, in caso di mancata ricezione delle stesse, presenta una rendicontazione con le informazioni di cui dispone, comunicando all’agenzia delle Entrate che la controllante non ha reso disponibili le informazioni necessarie.

La società controllata del gruppo non è tenuta a presentare la rendicontazione, se il gruppo multinazionale mette a disposizione la stessa, entro e non oltre il termine di legge, tramite una supplente della controllante.

In presenza di più entità appartenenti al medesimo gruppo multinazionale residenti nel territorio dell’Unione europea, se si verifica una delle predette condizioni a), b) o c), il gruppo multinazionale può designare una di queste entità a presentare la rendicontazione Paese per Paese.

Qualora residente in Italia, l’entità designata comunica all’agenzia delle Entrate che la presentazione della rendicontazione da essa effettuata ha lo scopo di soddisfare l’obbligo gravante in capo a tutte le entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell’Unione europea.

La “sostituzione” dell’entità designata negli obblighi di reporting rispetto alle controllate viene meno se l’entità designata non può ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie.

3Gli obblighi comunicativi nel modello redditi

Il soggetto tenuto alla rendicontazione, secondo i parametri stabiliti dalla legge (controllante capogruppo, altra entità appartenente al gruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata) deve dare comunicazione del proprio “status” all’agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi società di capitali ed enti commerciali, in riferimento al periodo oggetto di rendicontazione.

Inoltre, il prospetto va compilato da qualsiasi altra entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all’agenzia delle Entrate l’identità e la residenza, ai fini fiscali, del soggetto tenuto alla presentazione della rendicontazione.
Le suddette comunicazioni sono effettuate compilando il prospetto del modello redditi, “Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese, articolo 1 commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Esempio
Nel rigo RS268 del modello Redditi SC, occorre barrare la casella:
a)per chi dichiara di essere la controllante capogruppo;
b)per chi dichiara di essere l’entità appartenente al gruppo;
c)per chi dichiara di essere supplente della controllante capogruppo;
d)per chi dichiara di essere l’entità designata;
e)se l’impresa, appartenente al gruppo, non versa in alcuna delle situazioni sopra stabilite, segnalando tuttavia i dati della società tenuta alla rendicontazione.

4L’ambito oggettivo: cosa comunicare

La rendicontazione Country by Country è strutturata in tre parti, come da allegato del Dm 23 febbraio 2017.

Tabella 1
La prima parte è formata da una Tabella standard denominata “Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”.

Al suo interno sono contenute informazioni di carattere numerico-quantitativo, in forma aggregata per ciascuna giurisdizione fiscale nella quale è presente il gruppo.

In particolare, la tabella è così distribuita:
Ricavi derivanti da operazioni tra le società del gruppo e redditi derivanti da transazioni con parti terze;
Utili o perdite ante imposta;
Imposte pagate nell’esercizio e quelle di competenza dello stesso;
Capitale sociale e riserve;
Utili non distribuiti;
Numero di dipendenti.
In base al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 28 novembre 2017, n. 275956, gli importi devono essere espressi nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale; se il report è presentato da una controllante residente occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell’ambito delle comunicazioni alla controllata.
Tabella 2
La seconda parte è una Tabella standard denominata “Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”, contenente informazioni di tipo qualitativo relativamente alle attività svolte dalle singole entità all’interno di ciascuna giurisdizione fiscale. In particolare, è possibile associare ad ogni entità l’attività standard, come ad esempio “Ricerca e sviluppo”, “Fabbricazione o produzione” o “Vendite, commercializzazione o distribuzione”. In tale Tabella devono essere inserite anche le stabili organizzazioni per le quali occorre specificare l’entità giuridica a cui appartengono.
Tabella 3
La terza Tabella denominata “Informazioni supplementari”, a differenza delle precedenti, ha carattere libero ed ha lo scopo di aggiungere o esplicare in maniera sintetica ogni informazione ritenuta necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni contenute nelle precedenti due tabelle.

5Le modalità e i termini di presentazione

La trasmissione all’agenzia delle Entrate del Country by Country Report deve essere effettuata entro 12 mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta oggetto di rendicontazione, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i file secondo il formato .xml., secondo le modalità previste con provvedimento dell’agenzia delle Entrate 275956 del 28 novembre 2017.

L’agenzia delle Entrate può segnalare alla società eventuali errori o anomalie rilevati nelle comunicazioni ricevute. L’entità tenuta alla rendicontazione può inviare una comunicazione correttiva entro i 60 giorni successivi.

È fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dello stesso soggetto tenuto all’adempimento.

6Il nuovo schema xml

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2020, n. 339016, ha modificato le modalità di comunicazione dei dati predisposti secondo il formato xml descritto nell’allegato tecnico, al fine di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione, per recepire le modifiche introdotte allo schema xml internazionale Country by Country Report adottato dall’Ocse nel giugno 2019. Il nuovo schema xml si applica a tutte le comunicazioni effettuate dalle entità tenute alla rendicontazione Country by Country a decorrere dall’1° gennaio 2021. Pertanto, le entità tenute alla rendicontazione possono utilizzare il precedente schema xml nella predisposizione delle comunicazioni annuali da effettuare entro il 31 dicembre 2020 (periodo di imposta 2019); diversamente, le società adotteranno il nuovo schema xml per le comunicazioni da effettuare all’agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento dunque al periodo di imposta 2020.

Le modifiche allo schema xml, apportate con il provvedimento 339016/2020, saranno applicabili, negli scambi tra l’agenzia delle Entrate e le altre Amministrazioni finanziarie, a decorrere dall’1 gennaio 2021. Ciò comporta, in base a quanto specificato nelle motivazioni al provvedimento, che l’agenzia delle Entrate effettuerà l’invio delle rendicontazioni Country by Country, relative al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, alle altre Amministrazioni, nel mese di gennaio 2021. Si tratterebbe, quindi, di un termine più ristretto rispetto a quello di legge di 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione (che, con riferimento al periodo di imposta 2019 “solare”, consentirebbe la trasmissione entro il 31 marzo 2021, anziché entro il termine stabilito dal provvedimento del 31 gennaio 2021).

7Lo scambio automatico di informazioni

Le rendicontazioni country by country sono poi oggetto di scambio automatico di informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati in cui sono localizzate le entità del gruppo multinazionale.

La scadenza dello scambio di informazioni avviene entro 15 mesi dalla scadenza del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce (18 mesi, solo per il primo periodo).

Esempio
È fissato al 31 marzo 2019 lo scambio country by country reporting relativo al periodo d’imposta “solare" del 2017 (15 mesi successivi la fine dell’anno fiscale).

8Il regime sanzionatorio

In caso di omessa presentazione della rendicontazione, di invio dei dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.

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