Come fare perAdempimenti

Negozi e botteghe, raddoppia il credito d’imposta

di Michele Brusaterra

  • Quando Credito d’imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

  • Cosa scade Chi conduce in locazione un locale commerciale può beneficiare di un tax credit sul canone di marzo, aprile e maggio 2020

  • Per chi L’esercente attività d’impresa che risulti condurre in locazione un locale commerciale

  • Come adempiere Il credito d’imposta del Dl 18/2020 si autodetermina e si usa solo in compensazione. Quello del Dl 34/2020 si usa in dichiarazione dei redditi o in compensazione dopo il pagamento del canone

1L’adempimento in sintesi

Il decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso l’articolo 65 ha introdotto un credito d’imposta che viene riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, con alcune specifiche esclusioni, che conducono in locazione immobili classificati in categoria catastale C/1, negozi e botteghe.

Il decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 2020, con l'articolo 28 , introduce un ulteriore credito d’imposta che riguarda i soggetti che conducono in locazione anche finanziaria o in concessione immobili ad uso non abitativo. Il bonus spetta anche se i negozi non sono accatastati in categoria C/1 ma in altra categoria catastale come, ad esempio, il D/8. Tale credito d’imposta spetta per i mesi di marzo 2020 ( per gli immobili C/1 in alternativa al precedente), nonché per i mesi di aprile e maggio 2020. Tale credito d’imposta spetta per i mesi di marzo 2020, in alternativa al precedente, nonché per i mesi di aprile e maggio 2020.

2Il credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia

Da un punto di vista soggettivo la norma di cui all’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020, si rivolge ai soggetti «esercenti attività d’impresa», senza menzionare la forma giuridica ed escludendo gli esercenti arti o professioni (c.d. professionisti). Rientrano nell’agevolazione, quindi, sia gli imprenditori individuali sia le attività svolte in forma collettiva.
Il Mef, attraverso alcune Faq pubblicate sul proprio sito, che vengono costantemente aggiornate, al 30 mrzo 2020 ha chiarito che per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:

essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

La norma, quindi, esclude espressamente dal credito d’imposta tutta una serie di soggetti che svolgono, sostanzialmente, attività che non sono state oggetto di sospensione o di limitazioni nel periodo di emergenza da Covid-19.
Si tratta, più precisamente, dei soggetti svolgenti una delle attività di agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020, che vengono di seguito elencati.

Soggetti che non possono usufruire del credito d’imposta:

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati
Altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintori
Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Resta altresì escluso, dalla norma agevolativa in commento, l’imprenditore individuale che, in data anteriore al primo gennaio 2020, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda. In tale caso, infatti, egli ha già perso, alla data di affitto o di usufrutto, la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, la norma in commento non risulta più essere applicabile.

Il credito d’imposta, come detto, spetta ai soggetti svolgenti attività d’impresa, con esclusione, però, di coloro che svolgono una o più delle attività indicate nell’elenco sopra riportato, ed escludendo tutti coloro che dovessero condurre in locazione immobili strumentali ma di categoria catastale diversa dal C/1.

A tale proposito, con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la norma contenuta nell’articolo 65 del citato decreto Cura Italia, facendo espresso riferimento alla categoria catastale C/1, va ad escludere dal credito d’imposta in commento i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se dovessero avere destinazione commerciale. Non solo. Restano altresì esclusi i contratti aventi ad oggetto, «oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali».

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, senza che la norma entri nel merito se tale canone debba risultare essere stato pagato o meno.
Con la predetta circolare 8/E del 2020, al riguardo l’agenzia delle Entrate ha chiarito che visto che il credito d’imposta ha la finalità «di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone», il credito stesso maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone di locazione in commento.

Con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo (di seguito indicato), per poter utilizzare solo in compensazione il credito d’imposta in commento a partire dal 25 marzo 2019, sempre che si verifichi la necessaria condizione del pagamento del canone.

Codice tributo 6914: Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

3Il credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio

L’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 introduce un credito d’imposta che spetta ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, ma anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, ed enti religiosi civilisticamente riconosciuti, qualora conducano in locazione, anche finanziaria, o in concessione, immobili non abitativi in genere, senza il vincolo di una specifica categoaria catastale. Tale credito che , in parte, si sovrappone al precedente con riferimento al solo mese di marzo 2020, si rivolge ai soggetti esercenti attività d’impresa che:

abbiano ricavi non superiori a euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;

abbiano subito una diminuzione del fatturato del 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi dell’esercizio precedente.

Il credito d’imposta concesso, sempre nella misura del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni di locazione, è calcolato sull’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciale, tra cui gli immobili C/1, già coinvolti dall’articolo 65 del Decreto 18 del 2020, di cui si è detto sopra.

Il credito d’imposta spetta con riferimento all’importo versato, nel 2020, con riferimento ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020, a condizione che i locatari abbiano subito una diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Gli esercenti attività d’impresa e che conducono in locazione un negozio, hanno quindi a disposizione le seguenti alternative:
per chi conduce un immobile categoria catastale C/1, per il mese di marzo 2020, alternativamente la norma di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020, che però esclude coloro che svolgono attività non soggette a chiusura nel periodo di lockdown, e la norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, però nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma e già sopra indicate;
per chi conduce un immobile categoria catastale C/1, per i mesi di aprile e maggio, la sola norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, sempre se sono rispettate le condizioni prescritte;
per chi conduce un negozio accatastato in qualsiasi categoria catastale diversa dal C/1 ma comunque non abitativa, per i mesi di marzo, aprile e maggio, la sola norma di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, sempre se sono rispettate le condizioni prescritte.

4Cessione e compensazione del credito

Per quanto concerne il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto 18/2020, l’articolo 122 del Dl Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020, stabilisce che il beneficiario del credito d’imposta per negozi e botteghe, di cui si è detto, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre 2021, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso credito, può optare per sua cessione, in tutto o in parte, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I cessionari del credito d’imposta, possono utilizzarlo anche in compensazione, ma con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere chiesta a rimborso.
Al credito d’imposta non si applicano:

i limiti dell’articolo 1, comma 53, della legge 244 del 2007, che stabilisce che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
i limiti dell’articolo 34, della legge 388 del 2000, ossia il limite di compensazione annuo stabilito, per il solo 2020, dall’articolo 147 del Decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020, ad un milione di euro, e che dovrebbe poi tornare ad euro 700.000.

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto 34/2020, viene stabilito che il soggetto a cui spetta il credito d’imposta può cederlo al locatore o concedente a fronte di uno sconto sul canone da versare.
Il locatore o concedente utilizzano il credito d’imposta:

in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è stato ceduto e pari allo sconto praticato;
se titolari di partita Iva, anche in compensazione in misura pari allo sconto dal mese successivo alla cessione.
Su questi aspetti, è necessario un provvedimento “attuativo”.

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