Come fare perAdempimenti

E-fattura europea, versione 2.0 per gli appalti nella Pa

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° luglio 2021

  • Cosa scade La versione che non conteneva alcuni elementi fiscali obbligatori per l'Italia

  • Per chi Fornitori di pubbliche amministrazioni Ue nell'ambito di appalti pubblici

  • Come adempiere Utilizzando in via esclusiva i tracciati Ubl o Cii

1In sintesi

Dal 1° luglio 2021 per la gestione delle fatture elettroniche in formato europeo destinate a pubbliche amministrazioni nell’ambito degli appalti pubblici occorre utilizzare la versione 2.0. delle relative regole tecniche, appositamente aggiornate con l’inserimento nel CIUS-IT (Core Invoice Usage Specification) di alcuni elementi informativi fiscali e contabili tipici del sistema fiscale italiano, quali il meccanismo dello split payment, l’imposta di bollo, la Cassa previdenziale, il regime fiscale e l’Aic farmaco.

Si tratta di informazioni che andranno obbligatoriamente inserite, a cura dei fornitori, nel tracciato Ubl o Cii utilizzato.

Le Regole tecniche , aggiornate il 27 maggio 2021, contengono infatti le modalità con cui si realizza il processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche di cui all’articolo 3, comma 1, del Dlgs 148/2018 e cioè delle fatture emesse in formato elettronico europeo in attuazione della direttiva 2014/55.

In particolare sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato Ubl (Universal business language) o Cii (Cross industry invoice) provenienti dall’estero (Cross border) e quelle di una fattura in formato Ubl personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale (Domestic).

2La conformità allo standard europeo

Standard unico europeo per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche con impatti anche sull’attuale gestione nazionale effettuata attraverso il Sistema di Interscambio: con la pubblicazione del Dlgs 148/2018 (in Gazzetta Ufficiale 14 del 17 gennaio 2019) è stata così recepita la direttiva 2014/55/Ue, introducendo nella legislazione nazionale l’obbligo per le amministrazioni di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto.

Le fatture devono essere conformi allo standard europeo, consistente in un modello semantico c.d. core invoice, il quale viene rappresentato attraverso l’utilizzo di due sintassi alternative tra loro, e cioè la Cross industry invoice xml dell’Unicefact e la Universal business language - Ubl (Iso/Ieg 19845:2015).

Le pubbliche amministrazioni italiane, già attrezzate per la gestione delle fatture elettroniche conformi al formato nazionale FatturaPA, dovranno perciò essere in grado di gestire anche le fatture nei formati europei.

Il Sistema di Interscambio riceve tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, traducendo quelle prodotte in formato europeo in xml ed inoltrandole alle amministrazioni destinatarie, assieme alla fattura originale.

Destinatarie del divieto di rifiutare le fatture conformi al formato europeo sono tutte le amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere e di concorsi pubblici di progettazione, nonché le amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti indicati come tali a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (Istat).

L’obbligo non riguarda invece, dal punto di vista oggettivo, le fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza quando l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono state dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza. In data 28 maggio 2021 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento (versione 2.0) delle “Regole tecniche” conformi allo standard europeo nell’ambito degli appalti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2021.

L’aggiornamento delle suddette Regole tecniche introduce gli elementi per gestire secondo lo standard europeo alcune informazioni specifiche del contesto fiscale italiano come: split-payment , imposta di bollo, ritenuta d’acconto, cassa previdenziale.

3La decorrenza

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 sono state definite le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche conformi agli standard europei.In particolare sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato Ubl o Cii e le modalità con le quali tali fatture saranno “tradotte” nel formato xmlpa.

L’obbligo è operativo dal 18 aprile 2019 per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori come individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), del Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici).

Nei confronti delle amministrazioni cd. sub-centrali, e quindi per quelle che non sono autorità governative centrali, l’obbligo è a regime dal 18 aprile 2020.

Come indicato nella relazione illustrativa al decreto, occorre fare riferimento non solo all’elencazione di cui al Codice appalti ma anche ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat quali amministrazioni che, partecipando agli obiettivi di finanza pubblica, sono destinatarie di fatture elettroniche.

4Il processo di gestione

Quanto alle modalità di trasmissione, mentre per le fatture elettroniche emesse nei confronti di amministrazioni pubbliche nazionali si potrà continuare ad utilizzare il tracciato xml-PA in ragione della indicata modalità di traduzione che dovrebbe essere resa disponibile, facendo transitare comunque le fatture attraverso il Sistema di Interscambio, i documenti emessi verso enti pubblici europei dovranno essere strutturati in formato Cii e Ubl.

Sono a tal fine in corso di approvazione da parte del forum europeo sulla fatturazione elettronica – Emsfei, le regole comuni ai fini della interoperabilità e trasmissione.

L’adozione di tracciati unitari quali il Cii e l’Ubl dovrebbe essere percepita dalle imprese come un’opportunità da studiare e da sfruttare soprattutto per le operazioni cross-border in luogo o accanto all’xml nazionale.

A livello nazionale vorrebbe poter dire gestire gli altri dati gestionali, diversi da quelli fiscali, in maniera uniforme per tutti i clienti e fornitori, a differenza di quanto sta accadendo ora dove la libertà lasciata dall’agenzia delle Entrate nella compilazione dei dati non fiscali del tracciato xml sta moltiplicando le personalizzazioni richieste, facendo perdere a volte quella semplificazione vero obiettivo, accanto al contrasto all’evasione, dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica.

A livello europeo vorrebbe dire poter utilizzare un unico tracciato comune, in cui le informazioni di fatturazione e quelle utili alla gestione del ciclo attivo e passivo sono rappresentate in maniera identica per tutti i clienti e fornitori a prescindere da dove gli stessi operano.

Anche un fornitore italiano di una pubblica amministrazione italiana potrebbe emettere nei confronti della stessa una fattura in formato Ubl o Cii, in quanto è il SdI a preoccuparsi di “tradurre” il tracciato nell’xmlPA già conosciuto e gestito dalle pubbliche amministrazioni.

Sul presupposto che il formato Ubl sta sempre più risultando essere, o lo sta comunque diventando, un sicuro punto di riferimento per altre esperienze di fatturazione elettronica a livello di Stati membri Ue anche nelle operazioni tra privati, sarebbe sufficiente che anche nell’ordinamento nazionale fosse prevista la possibilità di utilizzare, in uno all’xml, i tracciati Ubl o Cii anche nei rapporti B2B e B2C, completando quando già indicato all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 il quale, nel disporre in tema di fatturazione elettronica, delega ad un decreto ministeriale l’individuazione di ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea.

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