Come fare perAdempimenti

Esonero contributivo, requisiti e modalità per iscritti Inps e Casse professionali

di Barbara Marini

  • Quando 30 settembre 2021 per gli iscritti Inps; 31 ottobre altri enti previdenziali

  • Cosa scade Presentazione domande di esonero contributivo

  • Per chi Iscritti alle gestioni Inps; iscritti alle Casse private

  • Come adempiere Compilazione della domanda sul sito dell’Inps e sui siti delle Casse professionali

1In sintesi

Tempo fino a fine settembre per i soggetti iscritti alle gestioni Inps per presentare la domanda di esonero contributivo. Un mese in più - entro il 31 ottobre - per gli iscritti alle casse dei professionisti.

Con l’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) è stato concesso un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3mila euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.

Il Dm 17 maggio 2021 (decreto interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, numero repertorio 82/2021), ha poi individuato i soggetti e le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

Per quanto riguarda i requisiti per poter accedere all'esonero, si può anticipare in estrema sintesi che i beneficiari devono dimostrare i) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019, ii) di aver prodotto un reddito 2019 da lavoro o derivante dall’attività che comporta l'iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50mila euro.

Le domande di esonero vanno presentate entro:
il 30 settembre da parte degli iscritti Inps;
il 31 ottobre da parte degli iscritti alle Casse private.

2I requisiti soggettivi e oggettivi

A norma dell’articolo 1, commi 20-21, della legge 178/2020, possono beneficiare del parziale esonero contributivo i seguenti soggetti:
a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Ago – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studi associati;
b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, Cnpadc – ora Cdc, Enpacl) e Dlgs 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi);
c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

I requisiti previsti dal comma 20 della legge 178/2020 e dall'articolo 2 del Dm 17 maggio 2021 per accedere allesonero contributivo, da sottoscrivere nelle singole domande, sono i seguenti:
a) non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato;
b) non essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984;
c) non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50mila euro o, in alternativa, di avere avviato l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione nel corso del 2020; il requisito va verificato in capo al titolare della posizione individuale e il reddito coincide con quello dichiarato nel quadro RR sezione I o II, per gli iscritti Inps e nei rispettivi quadri relativi al reddito professionale per i professionisti iscritti alle diverse casse di previdenza private;
e) che l’impresa di riferimento ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 o, in alternativa, di avere avviato l'attività nel corso del 2020: tale requisito non va quindi rispettato dai soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nello stesso anno; situazione più problematica per coloro che hanno iniziato l'attività nell'anno 2019, che potrebbero essere penalizzati da tale requisito;
f) essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria; la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021 e tiene conto dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

3L’agevolazione spettante ai soggetti iscritti alla gestione Inps

La circolare Inps 124/2021 del 6 agosto 2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, specificando più nel dettaglio quanto riportato nel Dm del 17 maggio 2021.

In primis, si ricorda che la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.

Per quanto riguarda i contributi oggetto di esonero si può segnalare quanto segue relativamente alle tre categorie di seguito riportate.

1.Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali. L’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza del 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono quindi comprese la I, II e III rata dei contributi fissi 2021, scadenti entro il 31 dicembre 2021. Per i soggetti non tenuti al pagamento dei “fissi” (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) l’agevolazione riguarda i contributi previdenziali complessivi dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

2. Soggetti iscritti alla Gestione separata. Esonero che ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021; i) Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021 (relativo al 2020).

3.Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. L’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021.

Ulteriori precisazioni, riportate nella circolare 124 dell’istituto, sono le seguenti:
se l’attività è svolta sia in modo individuale, sia con la partecipazione a studi/società, il calo del fatturato va verificato con riferimento alla sola attività individuale;
se l’attività è svolta in più studi/società il requisito deve essere verificato sul codice fiscale dello studio/società nel quale l’attività è esercitata in modo prevalente;
la contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’Inps entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

4I soggetti iscritti alle casse dei professionisti

L’articolo 1, comma 20, della legge 178/2020 riconosce l’esonero dei contributi previdenziali anche ai professionisti iscritti - entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 - agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996.

Con riferimento al requisito reddituale di 50mila euro (reddito 2019), l’articolo 1, comma 2, lett. b), del Dm 17 maggio 2021 specifica che il reddito è individuato secondo il principio di cassa.

L'esonero riguarda la sola contribuzione soggettiva dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con rate e acconti in scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo individuale di euro 3mila.

Nel caso, ad esempio, dei dottori commercialisti, la contribuzione soggettiva oggetto di esonero è articolata come segue.

I. Prima rata contributo minimo - scadenza 30 settembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);

II. Seconda rata contributo minimo – scadenza 2 novembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);

III. Prima rata/rata unica eccedenze – scadenza 20 dicembre 2021.

Le istruzioni fornite dalla Cassa dei dottori commercialisti spiegano che, «una volta processata la domanda, la Cassa andrà a decurtare il beneficio dall'ammontare del contributo soggettivo 2021 (minimi, ove dovuti, ed eccedenze contributive) richiedendo l’eventuale differenza in sede di compilazione del Pce 2021 e il versamento della rata unica/prima rata dovuta entro il 20 dicembre 2021».

Inoltre, considerato che per i dottori commercialisti la scadenza della prima rata dei contributi minimi 2021 è il 30 settembre, quindi antecedente al termine di scadenza della domanda (31 ottobre), viene precisato che «la Cassa predisporrà i Mav (o gli addebiti Sddse si è optato per questa modalità di pagamento dei contributi minimi) con il solo contributo minimo integrativo. Chi non intendesse avvalersi dell’esonero parziale dovrà autogenerarsi anche il Mav del contributo soggettivo minimo (1° rata il 30 settembre 2021 e 2° rata il 2 novembre 2021) mediante il servizio Ppc, seguendo le istruzioni che saranno pubblicate in prossimità della scadenza».

5La compilazione delle domande di esonero

Per presentare la domanda di esonero, gli aventi diritto dovranno accedere direttamente al proprio cassetto previdenziale.In particolare, artigiani e commercianti accedono alla domanda selezionando, sul sito dell’Inps, la voce “esonero contributivo articolo 1, commi 20-22 bis, legge 178/2020”; gli iscritti alla gestione separata dovranno cliccare sulla voce “Domande telematiche/Esonero contributivo L.178/2020”.

Con riferimento alle casse professionali, i dottori commercialisti, ad esempio, dovranno utilizzare esclusivamente il servizio online Dec, disponibile nella loro area riservata.

Le domande di esonero sia per l’Inps che per le casse private richiedono innanzitutto la conferma dei requisiti sopra riportati: gli aventi diritto dovranno quindi limitarsi ad autodichiararne il possesso.

Per quanto riguarda più specificamente le domande Inps, dovranno inoltre essere fornite anche le seguenti informazioni:
p er artigiani e commercianti non obbligati al pagamento dei contributi fissi: l’importo del reddito 2020 e l’importo degli acconti 2021;
per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata: l'importo del reddito 2019 e di quello 2020 e l’importo dei contributi dovuti a titolo di acconto per anno di imposta 2021 (e contestuale indicazione dellvaliquota del 24% o 25,98% o di entrambe);.

La domanda di esonero per i dottori commercialisti non richiede invece l'inserimento di alcun dato.

6Conclusioni

Tenuto conto che l’esonero contributivo interviene sul finire del 2021, coinvolgendo quindi le ultime rate dei contributi di competenza dell'anno, si presume che la maggior parte degli aventi diritto si troverà costretta a presentare istanze di rimborso/compensazione per raggiungere il tetto massimo dei 3mila euro.

Tale aspetto è stato chiarito dall’Inps nella circolare sopra riportata.

Analogamente Inarcassa ha precisato che «l’eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero, sarà compensata con eventuali altri debiti o se l'associato è in regola lasciata in acconto del contributo del 2022; in alternativa potrà essere restituita all'interessato ad avvenuto accredito della somma da parte del Ministero».

Occorrerà quindi fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite da ciascun ente previdenziale.

Con riferimento alla misura dell’agevolazione, si ricorda, infine, che l'importo massimo di esonero pari a euro 3mila annuo (per ogni soggetto) potrà essere oggetto di riproporzionamento in relazione al numero di domande pervenute con conseguente rideterminazione dell’importo autorizzato.

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