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Indennità 600 euro: tutte le regole per autonomi e professionisti

di Michele Brusaterra

  • Quando A partire dal 1° aprile

  • Cosa scade È possibile richiedere il bonus di 600 euro previsto dal Dl 18/2020

  • Per chi Liberi professionisti e lavoratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo

  • Come adempiere È necessario presentare domanda esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito dell'Inps

1In sintesi


Sono interessati dalle agevolazioni previste dal Dl 18/2020:
liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps (art. 27);
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps (art. 28);
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (art. 29);
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 30) ;
lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo (art. 38);
liberi professionisti iscritti a un ordine professionale e lavoratori autonomi (art. 44).

Le indennità hanno importo pari a 600 euro per il mese di marzo, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e e non concorrono alla formazione del reddito. Sono cumulabili con borse lavoro, stage e tirocini professionali, compensi per attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti dei 5.000 euro per anno civile (Inps, istruzioni on line).

Per accedere alle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Dl 18/2020 è necessario presentare apposita domanda all'Inps a partire dal 1° aprile 2020, accedendo al sito dell'Istituto.
Per accedere alle indennità previste per i lavoratori autonomi e i professionisti in regime di libera attività iscritti alle casse private che rientrano nelle disposizioni dell'art. 44 del decreto è necessario presentare apposita domanda presso le proprie casse di previdenza, secondo le istruzioni in corso di pubblicazione.

2Soggetti interessati

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
(art. 27 Dl 18/2020)

Beneficiari: viene stabilita l'erogazione di una indennità una tantum pari a 600 Euro per ilLiberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata Inps. Tra i beneficiari sono altresì compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, sempre che iscritti alla gestione separata Inps.
Incompatibilità: i soggetti beneficiari non devono essere titolari di pensioni e non devono risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (art. 28 Dl 18/2020)

Beneficiari: con circolare n. 49 del 30 marzo 2020 l'Inps ha precisato che alla indennità in commento possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
artigiani;
commercianti;
coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola;
coadiuvanti e coadiutori artigiani, e commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
singoli soci di società di persone e di capitali se «sono iscritti a gestioni dell'Inps», visto che l'indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale, come chiarito dal Mef con proprie Faq.
All'Ago risulta iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti, con riferimento al settore privato, nonché i lavoratori autonomi e liberi professionisti. La norma, però, fa riferimento, letteralmente, ai lavoratori autonomi, escludendo dall'aiuto sia i lavoratori dipendenti che i liberi professionisti.
Incompatibilità: per poter accedere al bonus i beneficiari non devono essere titolari di pensioni né non risultare iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la gestione separata Inps di cui al comma 26 dell'articolo 2, della legge 335 del 1995.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del Dl 18/2020)

Beneficiari: possono accedere all'indennità i lavoratori dipendenti stagionali del comparto turistico e di quello termale, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
La cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante tra quelli specificatamente individuati dalla circolare n. 49/2020 dell'Inps.
Per cessazione involontaria si ritiene possa intendersi la chiusura a termine di un contratto di lavoro a tempo determinato e, naturalmente, il licenziamento.
Incompatibilità: i soggetti individuati non devono essere titolari, alla data di entrata in vigore del Dl 18/2020 (17 marzo) di pensione o rapporto di lavoro dipendente.

Indennità lavoratori agricoli (art. 30 Dl 18/2020)

Beneficiari: l'indennità è rivolta agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Tra i beneficiari la circolare Inps 49/2020 include anche le figure equiparate come i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Incompatibilità: non essere titolare di pensione.
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 Dl 18/2020)
È stabilita una indennità a favore dei lavoratori «iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo», che risultino avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo appena indicato, e con un reddito nel 2019 non superiore a 50.000 euro, come chiarito dall’Inps con messaggio 1288 del 20 marzo 2020.
Incompatibilità: i destinatari non devono essere titolari di pensione e né risultare titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Dl 18, ossia al 17 marzo.

3Modalità di richiesta delle indennità all’Inps

Le domande per accedere alle indennità di cui si è detto devono essere presentate all’Inps a partire dal 1 aprile 2020 esclusivamente in via telematica. Il soggetto interessato, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
Pin rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo);
Spid di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
Carta nazionale dei servizi (Cns).
Qualora non si sia in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del Pin dell’Inps, ricevuto via Sms o e-mail subito dopo la relativa richiesta del Pin.
In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso è necessario essere in possesso del codice Pin.

4Liberi professionisti e lavoratori autonomi

Liberi professionisti iscritti alle casse private e lavoratori autonomi (art. 44 Dl 18/2020)

Beneficiari: l’articolo 44 istituisce un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza». Il Dm interministeriale del 28 marzo 2020 pubblicato il 1° aprile sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indenità, riconosciuta nella misura di 600 euro per il mese di marzo ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private, ma anche ai lavoratori autonomi, che rientrino tra quelli di seguito individuati:
lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, non superiore ad euro 35.000 e che abbiano subito una limitazione dell’attività a causa del Covid-19;
lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra i 35.000 euro e i 50.000 euro ma alla condizione che abbiano cessato o ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero professionale a causa del Covid-19, intendendo per cessazione dell’attività la chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e per riduzione o sospensione della stessa qualora si sia in presenza di una «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019, determinato con il criterio di cassa.
L’indennità può essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria attraverso la presentazione di una istanza.

Gli enti di previdenza procedono, oltre che alla verifica dei requisiti, «alla erogazione della indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte», e trasmettono all’Inps l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità in commento, evidentemente per un controllo sulla duplicazione delle indennità erogate al singolo soggetto.

L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione dell'interessato:
di essere lavoratore autonomo o libero professionista;
di non essere titolare di pensione;
di non essere percettore di altre indennità previste dal Dl 18/2020;
di non essere percettore di reddito di cittadinanza;
di non aver presentato medesima istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
di aver chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 ovvero, per i titolari di reddito inferiori a 35.000 euro, di aver percepito nel periodo d’imposta 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni assoggettai a cedolare secca, non superiore ad euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a seguito dell’epidemia Covid-19.

All’istanza vanno allegati:
copia della carta d'identità;
codice fiscale;
coordinate bancarie o postali per l'accredito.

Le Casse aderenti all’Adepp hanno comunicato di far partire la presentazione delle domande dalle ore 12 del primo aprile.

Per quanto riguarda la cassa dei Dottori commercialisti, è online nell'area riservata il servizio Rui con cui gli iscritti interessati all’indennità possono presentare istanza.

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