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Lipe 2021, istruzioni e novità per le comunicazioni trimestrali

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Entro il 31 maggio 2021

  • Cosa scade Comunicazione dei dati Lipe per il primo trimestre

  • Per chi Soggetti passivi Iva

  • Come adempiere Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario

1In sintesi

Tempo fino al 31 maggio 2021 per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre solare.

L’articolo 21-bis del Dl 78/2010, come da ultimo modificato dal Dl 30 aprile 2019 n. 34, disciplina l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (tranne per il secondo trimestre, per il quale l’invio scade il 16 settembre), una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (Lipe) dell’imposta effettuate.

Per il primo trimestre solare 2021 (gennaio, febbraio e marzo) il termine di invio, quindi, scade il 31 maggio 2021. Il modello e le istruzioni per la Comunicazione, le specifiche tecniche e le regole per la sua compilazione, le modalità di consultazione e di trasmissione dei dati sono contenute nel provvedimento datato 27 marzo 2017, n. 58793 del direttore agenzia delle Entrate.

2La comunicazione

I soggetti passivi Iva devono presentare infatti il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2mila. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Con l’articolo 1, comma 10, del Dl 41 del 22 marzo 2021 è stato infine modificata la decorrenza di quando disposto, in tema di semplificazioni amministrative e contabili, dall’articolo 4, comma 1, del Dlgs 127/2015: a partire infatti dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021) decorre l’avvio sperimentale del processo che porterà alla predisposizione, oltre che delle bozze dei registri Iva, anche delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) da parte dell’agenzia delle Entrate sulla base dei dati dalla stessa ricevuti in ragione dei flussi di fatturazione elettronica tramite SdI, dei dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente nonché delle informazioni ritraibili dall’esterometro.

3L’ambito soggettivo

Secondo quanto dispone l’articolo 21-bis, comma 1, del Dl 78/2010, sono tenuti alla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi d’imposta, e quindi gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, compresi società di persone, società di capitali, enti stabiliti in Italia, imprenditori individuali, stabili organizzazioni in Italia di società estere nonché soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai oppure essendosi direttamente identificati.

I soggetti passivi sono tuttavia esonerati dalla presentazione della Lipe, secondo il comma 3 dell’articolo 21-bis, quando non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché, nel corso dell’anno, non vengano meno tali condizioni di esonero.

Sono esonerati perciò i soggetti passivi Iva che, nel corso del periodo d’imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini Iva, nonché coloro che si avvalgono del regime forfetario ex legge 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, del Dl 98/2011, così come gli enti che operano in regime ex legge 398/1991 (determinando forfetariamente il loro reddito) oltre ai produttori agricoli in regime speciale di esonero ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972.

4Il contenuto

La Comunicazione deve contenere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni Iva periodiche, a prescindere dalla relativa cadenza mensile o trimestrale. I dati vengono esposti nel quadro VP del modello.

Più precisamente, per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:
esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”.

Deve essere poi indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.
Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni in aumento o in diminuzione eseguite ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Inoltre nel rigo VP2 va rappresentato il “Totale operazioni attive” e cioè l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’Iva (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Nello stesso rigo devono essere comprese non solo le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr Iva per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, ma anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Al rigo VP3 si indica il “Totale operazioni passive” e cioè l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con Iva indetraibile, oltre agli acquisti intracomunitari non imponibili e a quelli relativi a operazione triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente.

Al rigo VP4 si indicherà poi l’Iva esigibile, e cioè l’importo dell’imposta a debito relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Invece al rigo VP5 si indica l’Iva detratta e cioè l’ammontare dell’Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Infine, al rigo VP6 andrà riportata l’Iva dovuta o quella a credito, ed in particolare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva.

In caso contrario, in colonna 2 si indicherà il valore assoluto di tale differenza.

5Le modalità di trasmissione

Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga i dati:
identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento
dell’eventuale dichiarante.

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all’agenzia delle Entrate, è necessario:
utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

6Le novità

Come anticipato, si ricorda che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021) decorre l’avvio sperimentale del processo che porterà alla predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) da parte dell’agenzia delle Entrate.

Nel disciplinare le regole in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, è stata introdotta infatti la possibilità di fare venire meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite per quei soggetti passivi di imposta che convalidino, se le informazioni proposte sono complete, o integrano nel dettaglio i dati esposti nelle bozze dei registri Iva e delle Lipe predisposte dall’agenzia delle Entrate la quale, a tal fine, si avvale per espressa previsione normativa dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con i corrispettivi telematici, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e con ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

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