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Bonus affitti: entro il 6 ottobre l’istanza, unica anche per più contratti

di Monica Greco

  • Quando Entro il 6 ottobre 2021

  • Cosa scade Presentazione dell’istanza per il contributo per la riduzione del canone

  • Per chi Locatori

  • Come adempiere Istanza telematica nella sezione del sito dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Conto alla rovescia per presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021.

Scade il prossimo 6 ottobre 2021, difatti, il termine ultimo per richiedere il contributo introdotto dall’articolo 9-quater del decreto “Ristori” (convertito, con modificazioni, dalla legge 176/2020).

La scadenza del bonus affitti è slittata di ben un mese grazie alla proroga disposta dall’agenzia delle Entrate lo scorso 4 settembre; ci sarà, dunque, tempo fino al 6 ottobre per presentare telematicamente la relativa istanza di accesso al contributo ovvero per inoltrare un’istanza “in sostituzione” di una precedente richiesta già trasmessa.

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti Ires e Irpef, locatori degli immobili a uso abitativo, che - in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021 - accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021.

Come noto, per fruire del contributo sono previsti requisiti ben precisi e, precisamente, l’agevolazione spetta a condizione che:
il contratto di locazione risulti in essere alla data del 29 ottobre 2020;
l’immobile oggetto del contratto sia adibito a uso abitativo (categorie catastali da A/1 a A11, ad esclusione della categoria A/10) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa (l’elenco dei comuni è consultabile sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
Si tratta di contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:
- L1 locazione di immobile ad uso abitativo
- L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo
- L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).
Vi rientrano anche i contratti registrati in precedenza mediante il modello 69 o con registrazione telematica
;
l’immobile oggetto di riduzione deve essere l’abitazione principale del locatario;
il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. La rinegoziazione in diminuzione del canone, tramite modello RLI, all’Agenzia delle entrate deve essere comunicato entro il 31 dicembre 2021.

NB: La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

L’ammontare del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell'anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Amministrazione - o che verranno accordate - e comunicate entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto spetta:
fino al 50% della riduzione del canone;
entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il contributo spetta sia locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.

2Quando e come presentare l’istanza

Il provvedimento dello scorso 6 luglio (Prot. n. 180139/2021) ha definito il contenuto informativo, le modalità applicative e i termini di presentazione dell'istanza per richiedere il Cfp per la riduzione del canone di affitto.

La trasmissione dell’istanza per accedere al contributo è prevista dallo scorso 6 luglio e sino al 6 ottobre 2021 – ricordiamo che, il termine “finale” per la presentazione è stato prorogato dal recente provvedimento del 4 settembre (Prot. n.227358), mentre la scadenza “previgente” segnava il 6 settembre quale ultima data utile per la presentazione.

Sempre entro il 6 ottobre 2021 è possibile presentare l’eventuale istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa; ricordiamo che l’ultima istanza trasmessa nel caso sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Successivamente, vale a dire dopo il 6 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 si potrà inviare esclusivamente l’eventuale istanza di rinuncia totale e definitiva al contributo.

L’istanza per il riconoscimento del contributo è predisposta e presentata esclusivamente in via telematica mediante la procedura web disponibile nel sito dell’agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere trasmessa:
direttamente dal richiedente ovvero
tramite un intermediario (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Grazie alla soluzione informatica messa a disposizione la presentazione dell’istanza è molto semplice.

Al locatore basterà accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia, seguire il percorso “Servizi per” poi “Comunicare”, per poter procedere alla compilazione “guidata” dell’istanza mediante la procedura denominata “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione”; attraverso la quale, difatti, si potranno:
selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente;
verificare e gestire i campi dell'istanza precompilati dall’Agenzia.

Il locatore deve compilare un’unica istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto; difatti, il locatore deve inserire nell’istanza tutte le rinegoziazioni che hanno i requisiti previsti e per le quali richiede il contributo.

Se, invece, per il medesimo contratto vi sono più locatori, ciascuno dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell'immobile.

Nella Guida pubblicata a luglio dalle Entrate sono illustrati i punti principali della disciplina del contributo in esame e, fra le altre informazioni, è resa disponibile anche una checklist per supportare i possibili beneficiari a validare il possesso di tutti i requisiti previsti per accedere all’agevolazione.

Una volta trasmessa l’istanza viene assegnato un protocollo telematico al file dell’istanza trasmessa che identifica la richiesta presentata.

L’Agenzia rilascia, effettuata la presentazione dell’istanza, le seguenti ricevute:
una prima ricevuta che attesta la “presa in carico” se l’istanza supera con esito positivo la prima verifica, ovvero “lo scarto” se i controlli hanno avuto esito negativo e, successivamente
una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento e contiene l’ammontare dell'importo che sarà effettivamente erogato

Le ricevute sono disponibili solo al soggetto che ha trasmesso l’istanza, nella sezione “ricevute” presente nella “mia scrivania” dell'area riservata del sito web dell’Agenzia.

3Cosa indicare nell’istanza

L’istanza contiene le informazioni atte a identificare il richiedente e i dati dell’istanza, nonché le informazioni dei contratti di locazione e delle relative rinegoziazioni del canone.

In dettaglio, l’istanza si compone di:
un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell'istanza; in esso va indicato, tra gli altri dati, il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo e la data e la sottoscrizione dell’istanza;
un quadro A da compilare per ciascun contratto di locazione che si compone di tre parti:
- la parte I che accoglie tutti i dati e le informazioni relative al contratto di locazione; Il contratto per cui si richiede il contributo deve risultare in essere al 29 ottobre 2020 e, dunque, la locazione deve avere data iniziale anteriore al 30 ottobre 2020 e non essere cessata al 29 ottobre2020;
- la parte II è dedicata ai dati delle rinegoziazioni già comunicate all'Agenzia alla data di presentazione dell'istanza e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione e l'importo del canone annuo rinegoziato;
- la parte III è dedicata ai dati della rinegoziazione “programmata”, vale a dire ancora da fare; in questa sezione occorre indicare l'impegno alla rinegoziazione da effettuarsi entro la data del 31 dicembre 2021.

Come noto, il contributo per la riduzione del canone di locazione prescinde la tipologia “fiscale” del contratto di affitto.

È opportuno ricordare che, nell’elenco dei contratti disponibili nella procedura automatizzata per trasmettere l’istanza di accesso al bonus affitti saranno selezionabili anche i contratti in cedolare secca che risultano avere scadenza prevista prima del 29 ottobre 2020, nell'ipotesi che le parti possano non aver comunicato la proroga di tali contratti – considerata anche l'assenza di sanzioni prevista dal 30 giugno 2019 dalla legge 58/2019.

Se tali contratti sono ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza e il locatore vuol comunicare per essi una rinegoziazione e, dunque, accedere al contributo in esame, prima di poter presentare l'istanza dovrà comunicare la proroga di tali contratti con le modalità previste per tale adempimento.

Con riferimento alla comunicazione per le rinegoziazioni in diminuzione del canone dei contratti di locazione da effettuare all'agenzia delle Entrate, segnaliamo che vi sono tre possibili modalità da seguire:

la registrazione telematica tramite la procedura “RLI web”, presente nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia o invio telematico di file predisposto mediante il software “RLI”;

la registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia, vale a dire inviando, tramite e-mail o pec, all’ufficio territoriale presso il quale era stato registrato il contratto di locazione la copia dell’accordo di rinegoziazione sottoscritto con firma autografa; il modello RLI compilato e sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, di essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale; la copia del documento di identità del richiedente; il modello di versamento dei tributi autoliquidati, se dovuti;

la r egistrazione presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.

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