Come fare perAdempimenti

Redditi, presentazione tardiva entro il 10 marzo con sanzione ridotta

di Monica Greco

  • Quando 10 marzo 2021

  • Cosa scade Regolarizzazione, con ravvedimento, della presentazione dichiarazione 2020

  • Per chi Soggetti obbligati che non hanno presentato il modello 2020 entro il 10 dicembre 2020

  • Come adempiere Trasmissione con modalità telematica e pagamento della sanzione ridotta con F24

1In sintesi

Entro il 10 marzo 2021 il contribuente che non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2020, potrà sanare autonomamente la propria posizione, ricorrendo all’istrutto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c), del Dlgs 472/1997.

Come noto, infatti, se non si procede alla presentazione nei termini ordinari dei modelli dichiarativi entro 90 giorni dalla scadenza il contribuente può “ravvedersi” pagando una sanzione ridotta.

Il termine per poterlo fare quest’anno è il prossimo 10 marzo, poiché in seguito alla proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione di dichiarativi 2020, introdotta dal decreto Ristori-quater, è slittato anche il termine per poter effettuare il ravvedimento operoso per regolarizzare l’eventuale mancata presentazione delle dichiarazioni.

L’argomento è di ampio interesse, visto che la proroga al 10 dicembre 2020 ha coinvolto un’ampia platea: dalle persone fisiche alle società e, con riferimento a queste ultime, tra l’altro lo slittamento ha interessato solo le società di capitali e gli enti equiparati (soggetti Ires) con esercizio coincidente con l’anno solare.
Interessati alla possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento entro il prossimo 10 marzo 2021 saranno anche gli intermediari e, dunque, studi e professionisti.

Il prossimo 10 marzo, quindi, è la deadline in cui il contribuente può presentare la dichiarazione - ovvero “entro i 90 giorni dalla scadenza” - senza incorrere nella fattispecie di “omessa" dichiarazione, ipotesi per la quale non sarebbe possibile regolarizzare mediante il ravvedimento.

Il termine del 10 marzo è valido anche per regolarizzare con ravvedimento per la presentazione della dichiarazione Irap 2020 nel caso di contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non hanno presentato il modello entro il termine del 10 dicembre 2020.

Nel termine “entro 90 giorni” e, quindi, entro il 10 marzo 2021 il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante:
una tardiva dichiarazione – valida a tutti gli effetti;
una di chiarazione integrativa, per correggere o integrare i dati dichiarati e
il ricorso all’istituto del ravvedimento con il pagamento di una sanzione “ridotta” per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, il contribuente dovrà applicare anche le sanzioni relative a eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi derivanti dalla dichiarazione stessa, qualora non regolarizzate.

2I soggetti interessati

La possibilità di ravvedersi entro il 10 marzo 2021 riguarda coloro che non hanno presentato il modello dei redditi 2020 entro il 10 dicembre 2020, come detto in premessa.

Ecco il quadro dei soggetti interessati, dunque, alla regolarizzazione, mediante ravvedimento, distinti per “modello” dichiarativo:
per il modello “Redditi PF 2020
- persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione in via telematica, nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico;
- eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 31 luglio 2020
Per il modello PF la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione del modello e della “busta” contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef;
per il Modello “Redditi SP 2020
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati;
per il Modello “Redditi SC 2020
- società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, enti commerciali, Spa, Srl, società cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
per il Modello “Redditi ENC 2020
- enti che non svolgono attività commerciali
- organi e amministrazioni dello Stato
- altri soggetti;
per il modello CNM 2020 (Consolidato Nazionale e Mondiale)
- soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare.

Inoltre, la regolarizzazione, mediante ravvedimento entro il 10 marzo 2021 coinvolge anche molti professionisti, difatti, sono interessati anche tutti gli intermediari abilitati all’invio telematico che non hanno trasmesso, entro il citato termine del 10 dicembre 2020 i modelli dichiarativi dei loro clienti.

La sanatoria riguarda sia le dichiarazioni predisposte dall’intermediario per conto del cliente-dichiarante sia le dichiarazioni dei redditi predisposte direttamente dal contribuente per le quali lo stesso aveva assunto solo l’impegno dell’invio telematico.

3Il ravvedimento

In caso di presentazione “tardiva” della dichiarazione è prevista la sanzione in misura fissa pari a 250 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997 che, nel caso in specie ravvedendosi entro il 10 marzo 2021 presentando il modello redditi 2020 sarà ridotta.

Chi si ravvede entro il 10 marzo 2021 dovrà pagare una sanzione ridotta pari a 25 euro in quanto, come noto, in sede di ravvedimento operoso la sanzione si riduce di 1/10.

Inoltre, il contribuente dovrà considerare che andrà pagata anche l’eventuale sanzione per “omesso versamento” - ridotta in relazione al momento della regolarizzazione - nell’ipotesi in cui il dichiarante incorra anche in un insufficiente o tardivo versamento del debito risultante dalla dichiarazione stessa.

Anche nel caso in cui lo scenario sia quello di “correzione degli errori” vale a dire nel caso di presentazione sempre entro 90 giorni (e, quindi, entro il 10 marzo 2021) della dichiarazione il contribuente può fruire del ravvedimento presentando una nuova dichiarazione “integrativa” beneficiando della “riduzione” delle sanzioni.

La gestione del ravvedimento, come noto, è più impegnativa nel caso di dichiarazione integrativa stante che occorre distinguere se si tratta di dichiarazioni integrative “a sfavore” presentate entro i primi 90 giorni dalla scadenza e/o successivamente ovvero poiché occorre individuare la casistica in cui si rientra, in particolare distinguere se il modello dichiarativo presenti errori che abbiano, o meno, una natura rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale.

Significativi chiarimenti su questi ambiti sono rilevabili nella circolare dell’agenzia delle Entrate 42/E/2016, a cui rimandiamo per opportune verifiche delle singole casistiche.

Ai fini del ravvedimento in commento la sanzione ridotta dovrà essere pagata utilizzando il modello F24 mediante modalità telematica, direttamente oppure tramite intermediario.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento è “8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie”.
In caso di utilizzazione di crediti in compensazione (risoluzione 110/E/2019) oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che, nel caso, il contribuente dovrà provvedere anche al pagamento delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi derivanti dalla dichiarazione oggetto di ravvedimento, se non regolarizzati.

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