Come fare perAdempimenti

Ravvedimento breve

di Michele Brusaterra

  • Quando 18 Marzo

  • Cosa scade Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente

  • Per chi Tutti i contribuenti

  • Come adempiere Il versamento degli importi omessi contestualmente a sanzioni e interessi maturati va versato tramite modello F24

1L’adempimento in sintesi

Il ravvedimento breve consiste in una significativa riduzione delle sanzioni previste per i ritardati o omessi versamenti, nel caso in cui lo stesso avvenga spontaneamente, a cura del contribuente, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza naturale ma prima che siano notificati atti di liquidazione e accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il versamento viene effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite modello F24 e F24 EP per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 presentandolo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione se non contiene compensazioni perché, altrimenti, va presentato solo con i canali telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

2Soggetti interessati

Sono interessati all’adempimento tutti i contribuenti siano essi titolari di partita Iva, come ad esempio gli imprenditori individuali, gli esercenti arti e professioni, le società di persone e di capitali, ecc, siano essi soggetti non titolari di partita Iva comunemente definiti come “privati”.

3Modalità e termini di adempimento

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

dell’imposta dovuta;

degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari a 1/10 di quella ordinaria (15%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel periodo compreso tra il 15° e il 30° giorno dalla data di scadenza.

Per il perfezionamento del ravvedimento entro le scadenze citate devono essere versati, unitamente alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito.

Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.

Si precisa, inoltre, che resta preclusa (come già precisato con Circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 dell’Agenzia delle Entrate) la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione, in quanto viene richiesto il contestuale pagamento di sanzioni e interessi.

E’ possibile invece il cosiddetto “ravvedimento parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Per il suo perfezionamento è necessario che siano pagati interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
Tuttavia vale la regola che, se nel frattempo interviene un controllo fiscale nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, per la parte del debito residuo sarà applicata la sanzione in misura piena (Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

Con l’introduzione dell’articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997, da parte del Decreto Legge Crescita 34/2019, è stata confermata a livello normativo la disciplina già chiarita con i documenti di prassi sopra richiamati.
Infatti risulta possibile l’applicazione del ravvedimento operoso anche nelle ipotesi di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte d’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini previsti dalla legge per avvalersi del ravvedimento.

Inoltre, nell’ipotesi di tardato versamento dell’imposta, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche qualora il pagamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, a condizione che la sanzione applicabile corrisponda a quella riferita all’integrale tardivo versamento e che gli interessi dovuti siano calcolati per l’intero periodo di ritardo.
La riduzione delle sanzioni dovrà, pertanto, essere riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.
Infine, qualora si provveda al versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, è consentita la possibilità di ravvedere autonomamente i singoli versamenti, ovvero di ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

L’Agenzia ha chiarito che...
La Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di violazioni commesse in più periodi d’imposta quanto pagato a titolo di ravvedimento nelle diverse annualità non sia deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso. Ciò, in quanto tali violazioni, se regolarizzate tramite il ravvedimento, non possono essere contestate dall’Ufficio, quindi, non partecipano al calcolo della sanzione unica.
La Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente decida di regolarizzare le violazioni inerenti alla dichiarazione attraverso il ravvedimento operoso, è tenuto ad effettuare tale ravvedimento anche per gli insufficienti versamenti degli acconti calcolati con il metodo storico.

Il contribuente può effettuare il versamento utilizzando il modello F24, F24 EP o il modello F23, a seconda del tributo che deve regolarizzare. In particolare, utilizzerà:

il modello F24 o F24EP (se ente pubblico sottoposto ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato), per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;

il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Gli interessi e le sanzioni devono essere indicati sul modello di riferimento utilizzando gli appositi codici tributo.

L’elenco completo dei codici è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni tra i codici tributi più utilizzati:

Codice tributo:

8901 - Sanzione pecuniaria Irpef

1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef

8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef

1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale

8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef

8904 - Sanzione pecuniaria Iva

1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva

8918 - IRES - Sanzione pecuniaria

1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires

8907 - Sanzione pecuniaria Irap

1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva

890E: Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali

891E: Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta

892E: Sanzioni per ravvedimento su Irap

140E: Interessi sul ravvedimento Irap, (Art.13, Dlgs n.472/1997)

893E: Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta

801E: Sanzione pecuniaria Iva

138E: Interessi ravvedimento Iva (Art.13, Dlgs n.472/1997)

802E: Sanzione pecuniaria Ires

137E: Interessi sul ravvedimento Ires (Art.13, Dlgs n.472/1997)

139E: Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive (Art.13, Dlgs n.472/1997).

Attenzione che...
Il ravvedimento non è valido se manca o è inesatto il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni), così come sancito dalla Cassazione nelle sentenze n. 12661 del 9 giugno 2011 e n. 14298 dell'8 agosto 2012.

Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata l’ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

L’Agenzia ha chiarito che...
Eventuali errori, di modesta entità, effettuati al momento del conteggio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, non faranno decadere la validità del ravvedimento operoso ad essi collegato (Circolare 2 agosto 2013, n. 27/E).

4Casi pratici

Si ipotizzi che in data 17 febbraio 2020 (la scadenza originaria del 16 febbraio 2020 cade di sabato) il contribuente abbia omesso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente relativi al mese di gennaio 2020, per un importo pari a € 5.500.
Il contribuente decide di regolarizzare il versamento avvalendosi del ravvedimento breve, che scade il 18 marzo 2020.

Ai fini della determinazione delle sanzioni e degli interessi occorre tenere in considerazione i seguenti dati:

giorni di ritardo: 30;

sanzione applicabile: 0,15% per ogni giorno di ritardo;

interessi applicabili: 0,05%.

Pertanto la sanzione sarà pari a: (5.500 x 1,5%) = € 82,50
Gli interessi saranno pari a: (5.500 x 30 x 0,05%)/365 = € 0,23
Somma complessivamente dovuta: omesso versamento 5.500 + sanzione 82,50 + interessi 0,23 = € 5.582,73.

Il modello F24 dovrà essere così compilato:

Sezione erario

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