Come fare perProfessione

Revisori legali, basta Pec con le nuove istanze semplificate

di Marcello Bessone e Girolamo Matranga

  • Quando Dal 12 dicembre 2022

  • Cosa scade Trasmissione telematica delle istanze ai registri

  • Per chi Persone fisiche e giuridiche

  • Come adempiere Tramite Spid al sito della revisione legale dei conti

1In sintesi

Dal 12 dicembre 2022, la presentazione delle istanze delle persone fisiche o giuridiche al registro della revisione legale dei conti e al registro del tirocinio attraverso il portale della revisione legale può effettuarsi con nuove modalità che ne consentono la contestuale protocollazione, producendo, quando è il caso, gli effetti dell’avvio del procedimento amministrativo interessato. Questo quanto comunicato dal Mef nell’avviso del 12 dicembre scorso pubblicato sul portale ufficiale della Revisione legale, unitamente all’elenco delle istanze per le quali è stata attivata tale funzione.

La presentazione non deve pertanto (necessariamente) essere effettuata tramite Pec o in forma cartacea.

Per presentare una istanza secondo le muove modalità e consentirne la contestuale protocollazioneoccorre essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

L’identificazione al portale tramite tale sistema pubblico di identificazione elimina la necessità di allegare una copia del proprio documento di identità.

2I soggetti destinatari

Le modalità di presentazione delle istanze introdotte a decorrere dal 12 dicembre 2022 interessano sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

In particolare, i procedimenti amministrativi che interessano le persone fisiche relativamente al registro della revisione sono:
• l’iscrizione nel registro dei revisori legali,
• la cancellazione,
• l’iscrizione all'esame di abilitazione e
• l’iscrizione al registro stesso della persona fisica già abilitata nel registro di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Le persone fisiche, inoltre, possono avvalersi delle nuove modalità per comunicare il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro; con tali modalità può altresì essere comunicato il decesso del revisore iscritto al registro.

I procedimenti interessati riguardanti le persone giuridiche sono quelli relativi all’iscrizione e alla cancellazione delle società nel registro della revisione legale.

Per quanto concerne le istanze al registro del tirocinio, attraverso le modalità recentemente introdotte le persone fisiche possono:
• iscriversi al registro stesso,
• trasmettere la relazione annuale del tirocinio e
• chiedere la cancellazione e la sospensione volontaria;
• possono altresì comunicare la ripresa del tirocinio in seguito alla sospensione volontaria,
• il proseguimento o il completamento del tirocinio presso un altro revisore svolgente le funzioni di dominus e
• la ripresa del tirocinio in seguito alla sospensione disposta ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Dm 146/2012.

Al riguardo, tale disposizione prevede che il tirocinio sia automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni qualora non sia stato rispettato l’obbligo di comunicazione della relazione annuale entro centoventi giorni dalla conclusione di ciascun anno di tirocinio, salvo la ripresa dal momento della presentazione della prevista relazione.In sostanza, le nuove modalità di trasmissione delle istanze e di comunicazioni consentono ai soggetti interessati di provvedere in modo più semplice a tutti gli adempimenti che occorre porre in essere al fine di modificare il proprio status in relazione al registro della revisione legale dei conti e in relazione al registro del tirocinio.

3Cosa cambia

Fino al 12 dicembre 2022, la trasmissione al registro delle istanze e delle comunicazioni delle persone fisiche e giuridiche al registro della revisione e al registro del tirocinio era normalmente effettuata tramite l’invio di messaggi di posta elettronica certificata ovvero di corrispondenza cartacea.

Tali modalità sono ancora consentite ma in aggiunta alle stesse si prevedono adesso le modalità di comunicazione maggiormente conformi alle esigenze di celerità del soggetto interessato, alla normativa che prevede il ricorso delle pubbliche Amministrazioni alle tecnologie digitali e ai principi di trasparenza e certezza del diritto sottese alle disposizioni normative in materia di procedimento e in generale in materia di rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto interessato.

Infatti, ai sensi dell’articolo 65 del Dlgs 82/2005, come successivamente modificato, le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del Dpr 445/2000 sono valide se l’istante o il dichiarante è identificato, tra l’altro, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale.

Le istanze e le dichiarazioni così presentate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (comma 2 dell’articolo 65).

Il mancato avvio del procedimento a seguito della presentazione dell’istanza o della dichiarazione tramite tale identificazione digitale da parte del titolare dell’ufficio competente comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità dirigenziale dello stesso (comma 1-ter dell’articolo 65).

Dal punto di vista pratico, dopo aver compilato nelle modalità consuete il modulo disponibile sul sito ufficiale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/) riguardante l’istanza o la dichiarazione, occorre accedere alla protocollazione automatica attraverso il sistema pubblico di identità digitale, selezionare la pratica tra quelle associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso e inserire il documento principale in formato Pdf ed eventualmente fino a tre allegati; infine, occorre avviare la protocollazione tramite l’apposito tasto.

Il numero di protocollo sarà inviato all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica indicati nella pratica. In tal modo, il soggetto interessato è in grado di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo. Tale certezza è un elemento necessario per garantire che siano rispettati, da parte della pubblica Amministrazione procedente (cioè l’Amministrazione competente alla quale sia inviata l’istanza o la dichiarazione), i principi fondamentali vigenti in materia di procedimento amministrativo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 241/1990 nonché del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione previsto dall’articolo 97 della Costituzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice