Come fare perFinanza

Scissione parziale proporzionale seguita da locazione, i riflessi fiscali dell’operazione

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Nelle riorganizzazioni d'azienda

  • Cosa scade L'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte delle società coinvolte

  • Per chi Società di capitali e soci delle stesse società

  • Come adempiere L'operazione deve caratterizzarsi come vera riorganizzazione, con continuazione dell'attività imprenditoriale in preminenza

1In sintesi

L'operazione straordinaria di scissione parziale di tipo proporzionale, a cui fa seguito una locazione a canone congruo a favore della società scissa, avente ad oggetto l’immobile presso il quale questa esercita l’attività produttiva, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

In questa operazione, infatti, non è stato ravvisato alcun contrasto con le disposizioni anti abuso previste dall’articolo 10-bis della legge 212/2000, né con i principi dell’ordinamento tributario.

Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello 459 del 7 luglio 2021.

L’operazione di scissione parziale proporzionale mira infatti, secondo il documento di prassi, all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte delle compagini sociali coinvolte nell’operazione, salvaguardando così il criterio della continuità aziendale.

2I dubbi sul trattamento fiscale dell’operazione

L’amministratore unico di una Spa, esercente la vendita di componentistica meccanica, chiedeva all’agenzia delle Entrate un parere circa il trattamento fiscale da attribuire a un’operazione di riorganizzazione aziendale della società da esso rappresentata.

L’istante, in particolare, rappresentava di voler procedere ad una scissione parziale di tipo proporzionale dell’intero compendio immobiliare in favore di una società beneficiaria.

A questa prima fase, sarebbe poi seguita la locazione di un immobile in favore della stessa società scissa, all’interno del quale poter continuare a svolgere la propria attività; locazione il cui canone risultava essere “congruo”, da determinarsi sulla base dei valori di mercato.

Quanto alle compagini societarie, l’amministratore dichiarava di essere usufruttuario, insieme alla coniuge, di una quota del capitale della società scissa.

Allo stesso tempo, era anche usufruttario sul totale del capitale sociale della società beneficiaria.

La nuda proprietà delle quote, sia della società scissa, che della società beneficiaria, appartenevano invece, in quote simili, ai tre figli, di cui avevano beneficiato a seguito di atto di donazione.

Veniva anche riferito che la società beneficiaria, svolgente l’attività immobiliare, stava attraversando un periodo di crisi finanziaria, a causa della difficoltà a procedere con la locazione dei beni da questa posseduti.

Per risolvere la situazione di difficoltà, è stata dunque decisa la riorganizzazione aziendale, consistente nel trasferimento del compendio immobiliare in favore della beneficiaria, cui far seguito alla locazione dell’immobile.

Nel progetto di scissione è stato evidenziato che l’operazione straordinaria, nei riguardi della scissa, non avrebbe comportato alcuna modifica della compagine sociale o dei diritti parziali di usufrutto esistenti, né una riduzione del capitale sociale, incidendo la riduzione sulle riserve di rivalutazione e sulla riserva straordinaria.

Nei riguardi della beneficiaria, invece, i beni trasferiti sarebbero stati qualificati in continuità dei valori contabili e fiscali.

A seguito dell’aumento di capitale sociale, a servizio della scissione, il valore nominale dei diritti di nuda proprietà sarebbe aumentato, in misura proporzionale a quanto esistente, restando dunque sostanzialmente invariati.

In relazione alla posizione di usufruttuario di competenza della coniuge nella società scissa, si sarebbe invece reso necessario procedere ad un concambio, dal momento che la medesima non risultava titolare di diritti di usufrutto sul capitale della società beneficiaria.

3La soluzione accolta dalle Entrate: nessun vantaggio indebito

Secondo l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate, la scissione parziale proporzionale, mira all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte delle società coinvolte.

L’operazione, così come descritta, seguita dalla locazione a canone congruo dell’immobile presso il quale la società scissa esercita l’attività produttiva, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi nessun tipo di contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento.

In linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

Difatti, i plusvalori relativi alle componenti del patrimonio trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente “latenti” dall'operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito solo in un secondo momento, seguendo le ordinarie norme impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dal patrimonio impresa.

I diversi e successivi momenti in cui i plusvalori assumeranno rilevanza fiscale sono i casi in cui i beni: verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o per il loro danneggiamento, verranno assegnati ai soci, saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell’impresa.

Tuttavia, precisa l’Agenzia, affinché sia mantenuta questa neutralità fiscale, non devono ravvisarsi profili elusivi.

Risulta pertanto necessario che la scissione non sia volta all’assegnazione di beni attraverso la loro formale attribuzione in favore di società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, e al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

4La vera riorganizzazione è condizione essenziale

In altri termini, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come un’operazione di vera riorganizzazione aziendale, in cui risulti preminente l’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale, da parte di ciascuna delle società partecipanti all’operazione.

Come prospettata dall’istante, l’operazione è apparsa garantista della continuità aziendale.Infatti, anche la successiva locazione di uno degli immobili produttivi a favore della società scissa, è avvenuta sulla base di un canone “determinato coerentemente con i canoni di locazione in vigore attualmente tra Alfa Spa e le società che utilizzano gli immobili locati di proprietà di Alfa Spa stessa”, ed “altresì coerente con i valori di locazione stimai dall’Omi per immobili similari”.

Tutti indizi propensi alla buona fede dell’operazione finalizzata solo alla riorganizzazione con continuità aziendale.

5Le conseguenze sulle imposte indirette

L’Agenzia si sofferma anche sugli effetti relativi alle imposte indirette.Anche a tal riguardo, l’Ufficio riferisce che l’operazione, come prospettata, non configurasse alcun vantaggio fiscale indebito.

La scissione in esame è stata infatti delineata come un’operazione fisiologica, finalizzata a consentire la separazione dell’attività operativa dell’azienda di famiglia, da quella di gestione immobiliare, al fine di diversificare i rischi correlati alle distinte attività, e di permettere il riequilibrio della situazione finanziaria della società immobiliare.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che, all’eventuale assegnazione ad un socio del diritto di usufrutto sulle quote della società beneficiaria, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni.

Infatti, l’attribuzione di una quota del diritto di usufrutto conseguente alla scissione, di fatto, non comporta un “arricchimento” della stessa a seguito del depauperamento di un diverso soggetto donante, ma è una mera conseguenza del concambio che mira a lasciare inalterato il valore economico delle quote societarie di ciascuno dei soci/usufruttuari della scissa.

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