Come fare perAdempimenti

Servizi digitali, i dati personali diventano strumento di pagamento

di Monica Greco

  • Quando Dal 1° gennaio 2022

  • Cosa scade Nuova disciplina per i contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali

  • Per chi Consumatori

  • Come adempiere Possibilità di trasferire i dati personali del consumatore al professionista quale corrispettivo

1In sintesi

Dal 1° gennaio 2022 cambia il quadro giuridico applicabile ai contratti delle forniture “digitali”: si potranno trasferire i dati personali del consumatore al "professionista" a titolo di corrispettivo per l’acquisto di un contenuto o di un servizio digitale.

La novità è legata al recepimento delle disposizioni comunitarie nel nuovo Codice del consumo (Dlgs 206/2005) entrato in vigore dal 1° gennaio per effetto del Dlgs 173/2021, attuativo della direttiva (Ue) 2019/770 del 20 maggio 2019, riguardante i “Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali” e il Dlgs 170/2021, attuativo della direttiva 771/2019, relativo alla “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”.

Il Dlgs 173/2021 tra le diverse disposizioni dispone anche l’uso dei dati personali come corrispettivo per avere in cambio un contenuto o un servizio digitale, ciò apporta nelle compravendite una modifica di epocale importanza.

L’espressa qualificazione del trasferimento di dati personali come corrispettivo cambia, dal 1° gennaio 2022, il quadro giuridico applicabile ai contratti di fornitura di contenuti/servizi digitali e il relativo acquisto potrà avvenire pagando un prezzo o trasferendo i dati personali del consumatore al fornitore.

In virtù delle anzidette novità che, interessano le vendite tradizionali e online, le aziende dovranno adeguare la relativa modulistica contrattuale.

2I contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali

Il Dlgs 173/2021 “riscrive” le norme dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista introducendo nel Codice del Consumo il Capo I-bis nella parte IV, Titolo III (dall’articolo 135-octies a 135-vicies ter).

Il professionista è qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali.

Le nuove disposizioni si applicano alle forniture che avvengono a decorrere dal 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale sarà consentivo l’uso dei dati personali quale corrispettivo del contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali. Dal 2022, dunque, i dati personali diventano strumento di pagamento.

La tipologia di beni che possono essere “acquistati” tramite i dati personali è:
● il contenuto digitale: definito come i dati prodotti e forniti in formato digitale;
● il servizio digitale: definito come un servizio che consente:
- al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale ovvero
- la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
● i beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto /servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene.

I dati personali sono quelli definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (Ue) 2016/679.

3L’ambito applicativo

Le disposizioni del Dlgs 173/2021 si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista:
● fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto/servizio digitale al consumatore, il quale corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo;
● fornisce o si obbliga a fornire un contenuto/servizio digitale al consumatore e - qui risiede la novità - il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

Inoltre, le disposizioni si rendono applicabili:
● se il contenuto/servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore;
● anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale.

L’articolo 135-novies al comma 2 menziona in dettaglio le esclusioni a questo principio “generale”, a titolo esemplificativo sono esclusi dalle nuove norme i contratti aventi come oggetto la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali; i servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti; il software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta.

4I requisiti del contenuto/servizio digitale

I requisiti che il contenuto o servizio deve possedere per essere considerato conforme al contratto sono specificatamente previsti all’articolo 135-decies.

I seguenti requisiti soggettivi sono:
●corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
● essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto;
● accettazione del professionista;
● essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto;
●essere aggiornato come previsto dal contratto.

I requisiti oggettivi, ovvero quelli che attengono ai caratteri usuali che i contenuti e i servizi digitali hanno nella generalità dei casi, nel contesto merceologico di riferimento, sono definiti dall’articolo 135-decies comma 5.

5Gli obblighi del professionista

In capo al professionista sussistono specifici obblighi e responsabilità: dal dover tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, al dover assicurare la conformità del contenuto/servizio per tutta la durata della fornitura, a dover fornire il contenuto/servizio nella versione più recente disponibile sul mercato alla conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).

Il Dlgs 173/2021 regolamenta ogni altro aspetto in capo al professionista: errata integrazione del contenuto o del servizio digitale; rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l’uso del contenuto/servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale; responsabilità in caso di omessa fornitura; diritto di regresso e onere della prova - precisando che, nel caso in cui il contenuto/servizio digitale non venga fornito in conformità, essa è a carico del professionista.

6Le tutele e i rimedi per il consumatore

Con riferimento alle tutele del consumatore le principali disposizioni di riferimento sono contenute agli articoli 135-septiesdecies e 135-octiesdecies del decreto in esame.

I rimedi a sua disposizione:
● in caso di mancata fornitura, il consumatore può invitare il professionista a fornire il contenuto/servizio digitale e se quest'ultimo non adempie entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.Il consumatore, invece, ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:
- il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto o il servizio digitale;
- il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto;
● in caso di difetto di conformità il consumatore può avanzare diverse pretese, avendo diritto al ripristino ovvero a una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il professionista è obbligato a rendere il contenuto digitale o il servizio digitale conforme entro un termine congruo a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al riscontro del difetto di conformità del bene.

L’articolo 135-octiesdecies definisce analiticamente le diverse fattispecie applicabili nei casi di difetto di conformità.

Ci sembra opportuno segnalare, infine, che in termini di conclusione del contratto la versione modificata del Codice del consumo non è esaustiva, in quanto non vi è una qualificazione giuridica della nuova fattispecie in esame.

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