Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 3 luglio: versamento imposte, approvazione dei bilanci e dichiarazione Imu

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

20 giugnoConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FrequenzaMensile

23 giugnoCredito d'imposta ZLS, invio dei modelli

Indicazioni

Scade oggi il termine per l’invio del Modello “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS” per la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Con Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2025, sono stati approvati i modelli di comunicazione, con le relative istruzioni di compilazione, per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) di cui all'articolo 13, Dl 60/2024.

La comunicazione va inviata, esclusivamente con modalità telematiche, tramite il software “ZLS2025”.

Il Modello “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS” per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025 va inviato entro il 2 dicembre 2025.

Il credito ZLS è ammesso esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 ex articolo 17, Dlgs 241/1997, da presentare attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate con il codice tributo “7038” (Rm 10/E/2025).


25 giugnoPresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 giugnoRifiuti tossici e nocivi, dichiarazione ambientale Mud 2025

Indicazioni

Scade oggi il termine (prorogabile al 30 giugno 2025) per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti speciali, tossici e nocivi e materiali riutilizzabili (Modello unico di dichiarazione ambientale 2025) riferito all'anno 2024.

N.B. La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;

- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nel Dpcm 29 gennaio 2025.

I diritti di segreteria ammontano a 10 euro per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Modalità di presentazione: il nuovo modello di raccolta dati va trasmesso per via telematica (www.mudtelematico.it).

N.B. In considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2025 con la giornata di sabato 28 giugno, la comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Se il Mud è omesso, incompleto o inesatto, la sanzione amministrativa va da 2.000 a 10.000 euro.

Se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è compresa tra 26 e 160 euro.


29 giugnoApprovazione del bilancio relativo al 2024

Indicazioni

Lo statuto può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio (non superiore a 180 giorni, entro oggi) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- redazione del bilancio consolidato;

- quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, oggi è il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 2024, ovvero, nel sistema dualistico, per la convocazione del consiglio di sorveglianza per l'approvazione del bilancio e dell'assemblea per la delibera sulla destinazione del risultato.

L’articolo 16, Dlgs 125/2024 ha innalzato i parametri che (per via del mancato superamento) consentono:

- la redazione del bilancio in forma abbreviata;

- la redazione del bilancio per le micro-imprese;

- di fruire dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoProroga per i versamenti redditi 2025 per i soggetti Isa

Indicazioni

I contribuenti Isa, minimi e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i modelli Redditi) entro il 30 giugno 2025, possono adempiere, senza maggiorazione, entro il 21 luglio 2025 (o entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%). La proroga dei termini include anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.

Pertanto, è prorogato da oggi al 21 luglio 2025 il termine per il versamento per i soggetti Isa, minimi e forfetari:

- delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle persone fisiche e società di persone periodo d’imposta 2024 (saldo 2024 e I rata acconto 2025);

- delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari (saldo 2024 e I rata acconto 2025);

- del diritto camerale annuale;

- delle imposte sostitutive (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.);

- del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 dei contributi Ivs artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;

- del saldo 2024 e della prima rata di acconto previdenziale 2025 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.


30 giugnoModello Redditi SC, versamenti di imposte

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi , o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 1668 - interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 - interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoModello redditi PF e SP, versamenti di imposte

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2025, Redditi PF 2025, Redditi SP 2025 e Irap 2025) e del saldo dell'Iva relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17 marzo 2025 - 30 giugno 2025.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

N.B. Per il 2025, le dichiarazioni possono essere presentate dal 30 aprile 2025 (articolo 3-bis, comma 4, Dl 202/2024).

Come disposto dal Dlgs 12 giugno 2025, n. 81, i contribuenti Isa e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i modelli Redditi) entro oggi, possono adempiere, senza maggiorazione, entro il 21 luglio 2025 (o entro il 20 agosto 2025 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%). La proroga dei termini include anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.

Codici tributo: 4033 - Irpef acconto prima rata; 4001 - Irpef saldo; 2001 - Ires acconto prima rata; 2003 - Ires saldo; 3800 - Irap saldo; 3812 - Irap acconto prima rata; 4003 - addizionale Irpef acconto prima rata (tassa etica); 4005 - addizionale Irpef saldo (tassa etica); 1840 - cedolare secca acconto prima rata; 1842 - cedolare secca saldo; 3801 - addizionale regionale Irpef; 3843 - addizionale comunale Irpef acconto; 3844 - addizionale comunale all'Irpef - saldo; 1790 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo; 4041 - Ivie saldo; 4044 - Ivie acconto prima rata; 4042 - Ivie società fiduciarie saldo; 4046 - Ivie società fiduciarie acconto; 4043 - Ivafe saldo; 4047 - Ivafe acconto prima rata; 4200 - acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; 6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoImposta di soggiorno, presentazione della dichiarazione

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno relativa al 2024.

I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni nonchè i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno va presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, dai responsabili d'imposta ai Comuni che l'hanno istituita.

Sanzioni

Sono previste sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché le sanzioni del 25% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata (precisazione del Dipartimento delle Finanze in risposta ai quesiti di Telefisco 2025).


30 giugnoPresentazione della dichiarazione Imu

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per le variazioni avvenute nel corso del 2024.

Consegna al Comune, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in via telematica con posta certificata. È possibile, inoltre, inviare detta dichiarazione tramite i canali Entratel e Fisconline.

Dal 21 maggio 2024 dalla piattaforma Desktop Telematico, utilizzando le applicazioni «Entratel» e «File Internet», è possibile inviare e controllare le dichiarazioni Imu (Avviso Mef 20 maggio 2024).

Con il Dm Mef 24 aprile 2024, sono stati approvati due modelli dichiarativi relativi alla dichiarazione Imu/Impi; gli enti non commerciali (Enc) devono utilizzare il modello Imu/Enc approvato con il decreto Mef 4 maggio 2023.

In entrambi i nuovi modelli dichiarativi, è prevista un'apposita nuova sezione per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della Legge 160/2019.

Per la dichiarazione Imu Enc, vengono recepite le norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71 della Legge 213/2023, relative all'esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali e per la dichiarazione Imu/Impi, viene recepita la disciplina in materia di abitazione principale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoTrasmissione modelli 730/2025 da parte dei Caf e professionisti abilitati, ricevuti dai contribuenti entro il 20 giugno 2025

Indicazioni

Per Caf o professionisti abilitati, scade oggi il termine per la trasmissione del modello 730/2025, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2025) presentate dai contribuenti entro il 20 giugno 2025, a CAF e a professionisti abilitati.

Presentazione del 730:

- attraverso strumenti telematici dell'Agenzia per CAF e professionisti;

- direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite l'applicazione web dedicata.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoPresentazione del Modello redditi PF

Indicazioni

Per i contribuenti non obbligati all'invio telematico, scade oggi il termine ultimo per la presentazione, in modalità cartacea presso Uffici postali, della dichiarazione dei Redditi.

Possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale dichiarazione;

- pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del mod. Redditi (RM, RT, RW);

- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Novità decreto Sanzioni (Dlgs 14 giugno 2024, n. 87):

- la rimodulazione della sanzione edittale per i casi di omessa e di infedele dichiarazione, che viene ridotta rispettivamente alla misura del 120% e del 70%;

- la sanzione per l’omessa o tardiva dichiarazione: nei casi di omissione, se non sono dovute imposte, le sanzioni ordinariamente previste possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, mentre quando la dichiarazione è presentata tardivamente, ma entro i termini di accertamento e comunque prima dell’avvio di attività di controllo, la sanzione applicabile sarà quella prevista per l’omesso versamento, aumentata al triplo.


30 giugnoCedolare secca affitti, versamento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

L'articolo 1, comma 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), a decorrere dal 2021.

Il versamento va effettuato mediante modello F24.

Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - acconto prima rata; 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - saldo.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoDiritto annuale Camera di Commercio

Indicazioni

Per le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti, i consorzi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), scade oggi il termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);

- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);

- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);

- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);

- società tra avvocati ai sensi del Dlgs 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al Rea, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3850 - Diritto camerale; 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale; 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi termine ultimo per il versamento dell'imposta, mediante modello F24.

Codici tributo: 4043 - saldo; 4047 - acconto prima rata; 4048 - acconto seconda rata o unica soluzione.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 giugnoImposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie)

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'imposta del saldo 2024 e primo acconto 2025, mediante modello F24.

Codici tributo: 4041 - saldo; 4042 - Società fiduciarie saldo; 4044 - acconto prima rata; 4045 - acconto seconda rata o unica soluzione; 4046 - Società fiduciarie acconto.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 giugnoRegime forfettario, versamento imposte

Indicazioni

Per coloro che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 (regime forfettario agevolato), scade oggi il termine per il versamento del saldo 2024 e primo acconto 2025.

Codici tributo: 1790 - imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 - imposta sostitutiva Saldo.

N.B. Come disposto dal Dlgs 12 giugno 2025, n. 81, i contribuenti Isa e forfetari, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dai modelli redditi, Irap ed Iva (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i modelli Redditi) entro oggi, possono adempiere, senza maggiorazione, entro il 21 luglio 2025 (o entro il 20 agosto 2025 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%). La proroga dei termini include anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 giugnoSocietà di investimento immobiliare quotate, versamento imposta sostitutiva

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

Codici tributo: 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 126; 1121 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 137 e 140.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 giugnoRegime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità

Indicazioni

Scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato anche il primo acconto per l'esercizio in corso pari al 40% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente.

I contribuenti interessati possono scegliere di differire il pagamento di 30 giorni maggiorando l'importo dovuto dello 0,4% a titolo di interesse. Il secondo acconto, pari al 60% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.

Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 1793 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata; 1794 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o unica soluzione; 1795 - Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


30 giugnoContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° giugno o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° giugno.

N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


30 giugnoImposta di bollo, versamento in modo virtuale

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione annuale presentata il 31 gennaio 2025, al netto dell'acconto versato.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via telematica o direttamente intermediari abilitati.

Codici tributo: 2505 - rata; 2506 - acconto; 2507 - sanzioni; 2508 - interessi.

FrequenzaBimestrale

30 giugnoSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


30 giugnoTasse automobilistiche

Indicazioni

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).

Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


30 giugnoWeb tax, presentazione della dichiarazione

Indicazioni

Per i soggetti interessati scade oggi il termine per inviare, in via telematica, la dichiarazione contenente i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia percepiti nel 2024.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:

a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.

Il modello DST (Digital Services Tax) è stato approvato con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879.

FrequenzaAnnuale

30 giugnoRegistrazione dei corrispettivi

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

FrequenzaMensile

30 giugnoEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile

30 giugnoDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

30 giugnoMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015 n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile

30 giugnoImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile

30 giugnoComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Per gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione, scade oggi il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

30 giugnoOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.

FrequenzaMensile

30 giugnoCanone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Indicazioni

Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

In via telematica tramite i servizi telematici dell'Agenzia, ovvero inviando il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

FrequenzaAnnuale

30 giugnoSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Per i soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio scade oggi il termine per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).

FrequenzaMensile

30 giugnoPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


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