Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 5 giugno: proroga degli adempimenti del 16 maggio, crediti Zes e R&S

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

26 maggioPresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 maggioPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 maggioCrediti d’imposta Zes unica 2025, invio dei modelli

Indicazioni

Scade oggi il termine per le imprese per inviare i modelli, con l’ammontare delle spese sostenute, o che intendono sostenere, per gli investimenti in beni strumentali realizzati dall’1 gennaio al 15 novembre 2025 per poter accedere, rispettivamente, al credito d’imposta Zes unica 2025 e Zes unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura.

Gli appositi modelli vanno inviati tramite i software dedicati Zes Unica 2025 e Zes Unica agricola 2025, reperibili sul sito dell’Agenzia.

Inoltre, è necessario trasmettere all’agenzia delle Entrate entro il 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti, pena la decadenza dall’agevolazione utilizzando i software Zesunicaintegrativa2025 e Zes Unica Agricola Integrativa 2025.

L’articolo 16, Dl 124/2023 come modif. dall’articolo 1, commi 485-491, Legge 207/2024 riconosce per il 2025 il contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

FrequenzaAnnuale

30 maggioProroga dei termini per gli adempimenti del 16 maggio

Indicazioni

E' stato disposto il differimento ad oggi degli adempimenti fiscali, senza sanzioni per ritardi o omissioni, scaduti venerdì 16 maggio 2025, tra cui segnaliamo i versamenti Iva, addizionali Irpef, imposte sostitutive e i versamenti delle ritenute d'imposta da parte dei sostituti d’imposta.


30 maggioContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° maggio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° maggio.

N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


30 maggioRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 maggio 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


03 giugnoRiversamento crediti R&S, presentazione delle domande

Indicazioni

Per i contribuenti che vogliono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S), scade oggi il termine per presentare, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, il nuovo modello approvato con il provvedimento agenzia Entrate 19 maggio 2025.

I crediti coinvolti sono quelli maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019, utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021.

La procedura si perfeziona con il pagamento tramite il modello F24 Elide, in unica soluzione o a rate (tre rate di pari importo, con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con l’applicazione degli interessi al tasso legale), dell’importo indebitamente fruito. Il versamento della prima rata o dell’intera somma va effettuato entro oggi.

Codici tributo: 8170 - unica soluzione; 8171 - prima rata; 8172 - seconda rata; 8173 - terza rata.

N.B. In attesa dell’attivazione del servizio telematico, è possibile inviare il modello via Pec alla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate competente.

FrequenzaAnnuale

03 giugnoComunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

Indicazioni

Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2025.

Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:

a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;

c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);

d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.

Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

FrequenzaTrimestrale

03 giugnoDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

03 giugnoRegistrazione dei corrispettivi

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1 luglio 2019.

Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;

- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;

- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Sanzione penale:

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.


03 giugnoEnti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile

03 giugnoMemorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015 n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile

03 giugnoVersamento dell'imposta di bollo su E-fattura

Indicazioni

Termine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel I° trimestre 2025.

Come disposto dall'articolo 17, Dl 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento è effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).

Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).

Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.

Codici tributo: 2521 - bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2525 - sanzioni; 2526 - interessi.

FrequenzaTrimestrale

03 giugnoImposta sulle assicurazioni, denuncia

Indicazioni

Per le imprese di assicurazione (anche se aventi sede nell'UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, operanti nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale o se contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero) scade oggi il termine ultimo per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

Presentazione in via telematica.

La denuncia va presentata anche:

- entro un mese dal giorno del pagamento del premio, dai contraenti con domicilio o sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero;

- ogni mese, dalle imprese di assicurazione con sede nell'Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi.

Nell'ultima versione del modello sono previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

FrequenzaAnnuale

03 giugnoImposta sulle assicurazioni

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

FrequenzaMensile

03 giugnoSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

FrequenzaMensile

03 giugnoSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


03 giugnoTasse automobilistiche

Indicazioni

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto).

Il pagamento può essere effettuato tramite PagoPA, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Con Dm 13 febbraio 2025, il Mef ha stabilito l'estensione delle modalità di versamento unitario, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate.

Nello specifico, viene disposto che per il pagamento del bollo auto, nonchè dei relativi interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate, si applicano le modalità di versamento unitario con il Modello F24. I termini e le modalità per l'attuazione del versamento della tassa automobilistica vengono fissate con successivo Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. L'estensione è applicata ai pagamenti relativi ai veicoli registrati nelle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


03 giugnoOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla Uif (Unità di informazione finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato «ORO», entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). È opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.

FrequenzaMensile

03 giugnoComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

settimana-fiscale