27 maggioPresentazione modelli Intrastat
IndicazioniTermine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.In estrema sintesi, si ricorda che:- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
FrequenzaMensile
Riferimenti
DL del 23-01-1993, n. 16 - Articolo 6 Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Articolo 3 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11 DPR del 07-01-1999, n. 10 - Articolo 1 Min. Finanze, DM del 21-10-1992 - Allegato 8 Agenzia Entrate, CIR del 17-02-2010, n. 5/E Min. Economia e Finanze, DM del 22-02-2010 - Articolo 1 Agenzia Entrate, CIR del 18-03-2010, n. 14/E Agenzia Entrate, RIS del 01-06-2010, n. 48/E Agenzia Entrate, CIR del 21-06-2010, n. 36/E Agenzia Entrate, CIR del 06-08-2010, n. 43/E Agenzia Dogane, COMS del 16-03-2017, prot n. 32831/RU Agenzia Dogane, COMS del 17-02-2017, prot n. 20661/RU
SanzioniL’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.
28 maggioPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
IndicazioniTermine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Codice tributo: 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
FrequenzaRateale
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110 DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6 DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 Min. Economia e Finanze, DM del 12-04-2007 - Articolo 1 Guida Pratica Fiscale - Imposte Indirette - n. 1A del 20-09-2017, Pag. 131-172 - GIOCHI, SPETTACOLI e INTRATTENIMENTI PUBBLICI
SanzioniSanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
30 maggioRavvedimento sprint
IndicazioniUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 maggio 2024, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).Con decorrenza dall'1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d'anno).Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Riferimenti
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13 Min. Finanze, CIR del 13-07-1998, n. 184/E Min. Finanze, RIS del 14-07-2000, n. 113/E Min. Finanze, RIS del 09-08-2000, n. 131/E Agenzia Entrate, RIS del 28-03-2001, n. 36/E Agenzia Entrate, RIS del 24-04-2001, n. 52/E Agenzia Entrate, RIS del 04-06-2002, n. 166/E Agenzia Entrate, RIS del 24-05-2007, n. 114/E Agenzia Entrate, RIS del 14-07-2008, n. 296/E Agenzia Entrate, RIS del 17-02-2009, n. 43/E Agenzia Entrate, RIS del 23-06-2011, n. 67/E
30 maggioContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° maggio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° maggio.N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Riferimenti
Agenzia Entrate, PRV del 19-03-2019, n. 64442 - Articolo Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2008, n. 2/E Agenzia Entrate, RIS del 27-11-2006, n. 134/E Agenzia Entrate, RIS del 07-04-2005, n. 44/E Agenzia Entrate, RIS del 07-10-2002, n. 320/E Agenzia Entrate, RIS del 06-06-2002, n. 175/E Agenzia Entrate, RIS del 20-02-2002, n. 52/E Agenzia Entrate, CIR del 16-11-2006, n. 33/E Agenzia Entrate, CIR del 07-01-2002, n. 3/E Agenzia Entrate, CIR del 01-06-2011, n. 26/E DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 5 DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 17 Agenzia Entrate, PRV del 04-03-2011 - Articolo DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13 Agenzia Entrate, PRV del 14-07-2011 - Articolo
SanzioniSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
31 maggioComunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)
IndicazioniPer i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2024.Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).In data 14 marzo 2023 l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
FrequenzaTrimestrale
31 maggioRavvedimento speciale
IndicazioniScade oggi il termine per la rimozione di irregolarità e versamento per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e anni precedenti da parte dei soggetti che non hanno perfezionato la regolarizzazione entro il 30 settembre 2023. Inoltre, scade oggi il termine per il versamento per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.Per la regolarizzazione è necessario versare con il modello F24 la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.N.B. Di seguito trovate una sintesi dei chiarimenti forniti con la Cm 15 maggio 2024, n. 11/E.Possono fruire dell’agevolazione i soggetti che:a) non hanno in precedenza perfezionato la procedura di regolarizzazione;b) hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023 e intendono avvalersene per sanare ulteriori violazioni;c) hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma sono decaduti dal beneficio della rateazione, purché sanino violazioni diverse da quelle già regolarizzate.Il ravvedimento speciale è ammesso per le violazioni derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni, non è ammesso per sanare le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione e non è ammesso per l’omessa o infedele compilazione del quadro RW (è ammesso per violazioni legate al versamento di Ivie/Ivafe).Per le violazioni commesse nel 2022, gli importi possono essere pagati in 4 rate (o unica soluzione entro oggi). Per le violazioni commesse sino al 2021, entro oggi vanno versate le prime cinque rate, mentre restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate.
FrequenzaRateale
Riferimenti
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 36 ter DL del 30-12-2023, n. 215 - Articolo 3 L del 29-12-2022, n. 197 - Articolo 1.050 DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13 DL del 29-03-2024, n. 39 - Articolo 7 Agenzia Entrate, CIR del 15-05-2024, n. 11/E - Paragrafo 1 DPR del 29-09-1973, n. 602 - Articolo 20 DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 36 bis
31 maggioTasse automobilistiche
IndicazioniPagamento tasse automobilistiche (bollo auto).Il pagamento può essere effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di Ccp, presso gli Uffici dell'Aci, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.
Riferimenti
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
31 maggioSuperbollo
IndicazioniPagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.Codice tributo: 3364.
Riferimenti
L del 27-12-1997, n. 449 - Articolo 17 L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.175 L del 27-12-2006, n. 296 - Articolo 1.208 DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 23 DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 13 Min. Economia e Finanze, DECR del 07-10-2011 - Articolo 1 Min. Finanze, DM del 18-11-1998, n. 462 - Articolo 1
SanzioniNell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
31 maggioLiquidazione Iva e versamento per acquisti intracomunitari
IndicazioniLiquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
FrequenzaMensile
31 maggioRegistrazione dei corrispettivi
IndicazioniTermine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 500.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1 luglio 2019.Con la consulenza giuridica 3/E del 14 febbraio 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni relativamente alla gestione dei dati dei corrispettivi telematici che, dal 1° gennaio 2022, vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente utilizzando il nuovo tracciato dati 7.0.
FrequenzaMensile
Riferimenti
Min. Finanze, RIS del 22-09-1976, prot n. 363527 DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6 DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8 DPR del 07-12-2001, n. 435 - Articolo 1 DPR del 09-12-1996, n. 695 - Articolo 6 DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 24 Min. Finanze, CIR del 05-08-1994, n. 134/E Guida Pratica Fiscale - Imposte Indirette - n. 1 del 12-02-2018, Pag. 100-109 - REGISTRAZIONE dei CORRISPETTIVI Guida Pratica Fiscale - Imposte Indirette - n. 1 del 29-01-2024, Pag. 126-136 - Registrazione dei corrispettivi di dettaglianti e assimilati
SanzioniSanzione amministrativa:- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.Sanzione penale:- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
31 maggioImposta sulle assicurazioni
IndicazioniTermine ultimo per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24-accise, esclusivamente in via telematica.Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - art. 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3355 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - articolo 9, comma 1-bis, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 3356 - Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - articolo 60 Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; 3357 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - articolo 11-bis Legge 990/1969, articolo 334, Dlgs 7 settembre 2005, n. 209; 3358 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Articolo 52, commi 4 e 5, Legge 448/2001; 3359 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3360 - Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - articolo 2, comma 110, Legge 191/2009; 3361 - Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - articolo 18, comma 1, Legge 23 febbraio 1999, n. 44; 3362 - Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
FrequenzaMensile
31 maggioImposta sulle assicurazioni, denuncia
IndicazioniPer le imprese di assicurazione (anche se aventi sede nell'UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, operanti nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale o se contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero) scade oggi il termine ultimo per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.Presentazione in via telematica.La denuncia va presentata anche:- entro un mese dal giorno del pagamento del premio, dai contraenti con domicilio o sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero;- ogni mese, dalle imprese di assicurazione con sede nell'Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi.Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023. Nella nuova versione del modello sono previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
FrequenzaAnnuale
Riferimenti
Agenzia Entrate, PRV del 29-12-2011 - Allegato C Agenzia Entrate, PRV del 29-12-2011 - Allegato B 1 Agenzia Entrate, PRV del 29-12-2011 - Allegato A Agenzia Entrate, PRV del 29-12-2011 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 18-05-2010 - Allegato B Agenzia Entrate, PRV del 18-05-2010 - Allegato A Agenzia Entrate, PRV del 18-05-2010 - Articolo DL del 29-09-1997, n. 328 - Articolo 1 L del 29-10-1961, n. 1216 - Articolo 9 Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato B 4 Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato B 3 Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato B 2 Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato A Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato Agenzia Entrate, PRV del 30-04-2013 - Allegato B 1 Agenzia Entrate, PRV del 20-04-2012 - Allegato A 3 Agenzia Entrate, PRV del 20-04-2012 - Allegato A 2 Agenzia Entrate, PRV del 20-04-2012 - Allegato A 1 Agenzia Entrate, PRV del 20-04-2012 - Articolo Agenzia Entrate, PRV del 20-04-2012 - Allegato A 4 Agenzia Entrate, PRV del 29-12-2011 - Allegato B 2
31 maggioComunicazione periodica intermediari finanziari
IndicazioniTermine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
FrequenzaMensile
31 maggioOperazioni in oro, invio della dichiarazione
IndicazioniAi fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente.Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla Uif (Unità di informazione finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato «ORO», entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). È opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.
FrequenzaMensile
31 maggioSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo
FrequenzaMensile
Riferimenti
31 maggioVersamento dell'imposta di bollo su E-fattura
IndicazioniTermine ultimo per il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel I° trimestre 2024.Come disposto dall'articolo 17, Dl 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento è effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l'importo dell'imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.Codici tributo: 2521 - bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2525 - sanzioni; 2526 - interessi.
FrequenzaTrimestrale
31 maggioDichiarazione Iva Ioss e liquidazione
IndicazioniTrasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FrequenzaMensile
06 giugnoTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati
IndicazioniScade oggi il termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:- destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);- destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);- destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);- depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);- depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);- depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).
FrequenzaMensile
Riferimenti
Riproduzione riservata Ⓒ

