Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Adempimenti e scadenze fiscali fino al 9 gennaio

di Paolo Sardi

settimana-fiscale

27 dicembreVersamento acconto Iva

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva.

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo.

In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- storico, pari all'88% dell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre o IV trimestre);

- previsionale, pari all'88% dell'Iva presuntivamente dovuta per l'ultimo periodo mensile o trimestrale;

- analitico: metodo liquidazione anticipata, cioè effettuando la liquidazione dell'Iva fino al 20 dicembre.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 6013 - versamento acconto per Iva mensile; 6035 - versamento Iva acconto.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


27 dicembrePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


30 dicembreRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 dicembre 2024, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 è pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato con il modello F24 EP con modalità telematiche per gli enti pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato, con il modello F24 telematico, direttamente o tramite intermediario abilitato. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF; 8904 - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; 8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'Irap e all'Iva; 890E: Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali; 891E: Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta; 892E: Sanzioni per ravvedimento su Irap; 140E: Interessi sul ravvedimento Irap; 893E: Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta; 801E: Sanzione pecuniaria IVA; 138E: Interessi ravvedimento Iva; 802E: Sanzione pecuniaria Ires; 137E: Interessi sul ravvedimento Ires; 139E: Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive.


30 dicembreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall'1 dicembre;

- annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall'1 dicembre.

N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga; 1505 - Imposta di bollo; 1506 - Tributi speciali e compensi; 1507 - Sanzioni per tardiva prima registrazione; 1508 - Interessi per tardiva prima registrazione; 1509 - Sanzioni per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; 1510 - Interessi per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


30 dicembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato


31 dicembreSanzioni tributarie penali per omesso versamento Iva

Indicazioni

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque entro oggi non versa l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2023, se l'ammontare risulta superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Il reato è commesso solo se a tale data il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.

FrequenzaAnnuale

31 dicembreImposta di bollo, versamento in modo virtuale

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento della sesta rata bimestrale per i soggetti autorizzati ad assolvere il bollo in maniera virtuale sulla base della dichiarazione presentata il 31 gennaio 2024, per le Poste Italiane Spa, le banche e gli istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico.

Codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.


31 dicembreSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;

- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 25% della tassa dovuta (oltre agli interessi)


31 dicembreEsercenti attività di intrattenimento, opzione Iva ordinaria

Indicazioni

Ai sensi dell’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, per gli operatori esercenti le attività, gli intrattenimenti e i giochi elencati nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae delle eventuali opzioni per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario.

L'opzione deve essere comunicata al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti – Siae (Società italiana autori ed editori) – competente in relazione al domicilio fiscale. Si ricorda che l’opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per un quinquennio.

FrequenzaAnnuale

31 dicembreSocietà di investimento immobiliare quotate e non (SIIQ/SIINQ), opzione per il regime speciale

Indicazioni

Scade oggi il termine per la comunicazione all’agenzia delle Entrate dell’opzione per il regime speciale da parte delle imprese, con esercizio solare, interessate ad avvalersi, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, Legge 296/2006, della disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (Siiq).

Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (Siinq), che svolgono attività di locazione immobiliare in via prevalente e partecipate da una SIIQ con almeno il 95% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili.

La comunicazione va redatta utilizzando lo schema in allegato al provvedimento 28 novembre 2007 e presentata direttamente all'agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'opzione o spedita tramite raccomandata a/r.

FrequenzaAnnuale

31 dicembreComunicazione applicazione ritenuta 20% da soggetti percipienti le provvigioni

Indicazioni

La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Qualora i percipienti dichiarino, tramite presentazione di una comunicazione che attesti i requisiti, ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

NB. Ex Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal 1° aprile 2024 viene esteso l’obbligo di applicazione della ritenuta (articolo 25-bis, Dpr 600/1973) anche per le provvigioni spettanti agli agenti di assicurazioni per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel comma 5 dell’articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

La comunicazione dev'essere presentata entro la data odierna mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento della dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, con i dati identificativi del percipiente e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

FrequenzaAnnuale

31 dicembreMemorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

Indicazioni

Dal 1° luglio 2018 è scattato l'obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (Dlgs 5 agosto 2015, n. 12).

La trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FrequenzaMensile

31 dicembreEnti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile

31 dicembreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

31 dicembreComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile

31 dicembreOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.

FrequenzaMensile

31 dicembreSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Scade oggi il termine per:

- invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

- versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e Dlgs 504/1995).

FrequenzaMensile

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