Controlli e liti

La «forza maggiore» salva il versamento tardivo

di Antonio Tomassini

Il versamento tardivo di imposte può essere giustificato in presenza di cause di forza maggiore che abbiano reso in concreto impossibile l'adempimento. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8935/2014 (Rel. Caracciolo).
La vicenda riguarda un ricorso per Cassazione presentato dall'Agenzia delle entrate in relazione ad una sentenza della Commissione tributaria centrale (Ctc) - sezione regionale di Firenze che aveva statuito (ribaltando l'esito della allora Commissione tributaria di secondo grado di Firenze) la non applicabilità delle sanzioni nei confronti di un contribuente che nel 1984 aveva versato le imposte in ritardo a causa dei continui scioperi degli istituti bancari e ai confusi e contradditori comunicati stampa dell'allora ministero delle Finanze sulle proroghe concesse per le dichiarazioni e i versamenti di imposte.
La Ctc riteneva tali elementi delle "comprovate cause di forza maggiore", dalle quali peraltro trasparivano anche delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma sulla proroga dei termini, tali da rendere meritevole di annullamento la cartella esattoriale riferita a soprattasse ed interessi notificata al contribuente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso dell'Agenzia avverso la decisione della Ctc ritenendolo inammissibile sotto più profili. Innanzi tutto per violazione del canone di autosufficienza del ricorso per Cassazione, per il quale, secondo giurisprudenza consolidata della stessa Corte, è necessario che la parte ricorrente tratteggi «gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame», riportando a tal fine «i passi salienti dei diversi atti difensivi» presentati nei gradi di merito.
Inoltre i giudici ritengono inammissibile anche l'eccezione dell'Agenzia riferita alla presunta violazione di legge risultante dalla sentenza della Ctc in relazione all'asserita insussistenza di incertezza sulla portata applicativa della norma relativa alla proroga dei termini (che l'Agenzia ritiene chiara nei contenuti). Ciò in quanto con tale eccezione viene richiesto alla Corte un riesame della valutazione di merito effettuata nei precedenti gradi di giudizio, riesame che non può essere svolto dal giudice di legittimità. Secondo la Corte il potere discrezionale del giudice di merito «per quanto attiene alla valutazione delle condizioni di obiettiva incertezza normativa … non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato». Inoltre la Corte rileva che la ricorrente nulla ha eccepito rispetto alle «comprovate cause di forza maggiore» cui fa riferimento la sentenza della Commissione tributaria centrale.

L'ordinanza n. 8935/14 della Cassazione

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