Controlli e liti

Rinvio alle Sezioni unite sulla notifica del ricorso con servizio privato

di Laura Ambrosi

Saranno le Sezioni unite a decidere sulla validità della notifica del ricorso attraverso il servizio privato anziché Poste italiane. A rimettere la questione è la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 11016 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di otto intimazioni di pagamento, un’iscrizione ipotecaria e un provvedimento di fermo amministrativo da parte di un contribuente. In particolare, i ricorsi introduttivi del giudizio erano stati proposti a mezzo di un servizio di spedizione privato. Dopo i giudizi di merito, Equitalia nel proprio ricorso per Cassazione eccepiva, tra i diversi motivi, l’insanabile nullità della notifica dei citati ricorsi perché non proposti per il tramite del servizio postale universale fornito dall’Ente poste su tutto il territorio nazionale.

La Cassazione ha anzitutto rilevato che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo abbastanza uniforme, ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo posta privata, nonostante la progressiva liberalizzazione del servizio postale. La Suprema corte ha però evidenziato che in contrasto con questo rigido indirizzo sembrano porsi alcune pronunce che valorizzano il principio del raggiungimento dello scopo anche in tema di notifica di atti tributari. In tale contesto occorre distinguere l’inesistenza della notifica dalla nullità: la prima, infatti, non produce alcun effetto e non sussiste alcuna circostanza sanante; mentre la seconda è sanabile con l’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La notifica a mezzo del servizio privato consente la conoscenza legale dell’atto, con la conseguenza che possa trattarsi più di una mera nullità della notificazione eseguita che non della sua inesistenza materiale o giuridica.

I giudici di legittimità hanno altresì rilevato che secondo la sezione penale sussiste una perfetta equiparazione di Poste italiane ad altre imprese private. La sentenza pertanto ha sottolineato la necessità di risolvere la questione poiché oltre a essere di sicuro interesse generale, avrebbe conseguenze anche per il principio della «ragionevolezza» della sanzione dell’inesistenza di atti di accesso alla giustizia. Non c’è dubbio, infatti – hanno precisato i giudici rimettenti – che l’atto, nella specie il ricorso introduttivo, sia comunque pervenuto nella sfera giuridica del destinatario e che lo stesso ne sia venuto a conoscenza, costituendosi in giudizio, senza che sia stato né allegato, né provato alcun nocumento all’esercizio del diritto di difesa.

A questo punto, occorre attendere la decisione delle Sezioni unite sul punto, auspicando che optino per una soluzione di buon senso che, come suggerito dalla stessa ordinanza rimettente, consideri l’effetto sostanziale più che formale. Peraltro, tale decisione potrà riverberare i suoi effetti prevalentemente (se non esclusivamente) su procedimenti pendenti, atteso che dal 1° luglio 2019 il processo tributario potrà svolgersi solo telematicamente, le cui notifiche potranno avvenire solo tramite Pec.

Cassazione, ordinanza 11016/2019

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