Controlli e liti

Voluntary disclosure senza sanzioni sui contributi omessi

di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Preclusioni selettive (ossia mirate sui singoli periodi di imposta), accertamenti «parziali» per perdonare le dimenticanze incolpevoli, niente sanzioni sui contributi previdenziali emergenti, comunicazione alla procura solo nei trenta giorni successivi alla chiusura della procedura. Sono le anticipazioni della circolare delle Entrate sul rientro dei capitali, annunciata dal direttore Rossella Orlandi per questa mattina e attesa ormai da quasi tre mesi. Non sarà l'unico provvedimento chiarificatore della legge 186/2014 , ha detto la Orlandi - ospite ieri di un convegno dell' Istituto di governo societario (Igs) al Comando generale della Guardia di Finanza - ma segnerà, di fatto, il varo ufficiale dell'operazione rientro nel grosso dei numeri.

Operazione di adeguamento fiscale che appare sempre più opportuna dal punto di vista del contribuente, ha rimarcato il direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella, visto che le nuove richieste di informazioni di gruppo consentite dai bilaterali delle ultime settimane potranno riguardare «i conti inattivi, i conti svuotati, quelli chiusi, ma anche chi non ha risposto agli intermediari». Una sorta di scambio semi-automatico su grandi gruppi di contribuenti, in definitiva, che lascia poco spazio alle fantasie di altri lidi. Proprio su questo punto il presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi, ha richiamato la professione, ma soprattutto i contribuenti a «non affidarsi ai consiglieri fraudolenti, a chi vi dice di spostare da Ginevra a Panama senza spiegarvi o farvi capire verso quale destino amaro vi manda». Quanto alle preclusioni per la voluntary, il direttore dell'accertamento delle Entrate, Antonio Polito, ha anticipato che la causa ostativa riguarderà il singolo periodo di imposta, nel principio appunto dell'autonomia degli esercizi. Inoltre «i legami imprescindibili tra emersione nazionale ed estera saranno tipizzati nella circolare, compresi i casi tassativi di esclusione». La disclosure, ha aggiunto poi Polito, sarà considerata «un accertamento parziale fondato su dati certi» per consentire «ai contribuenti di buona fede di vedersi riaperto l'accertamento in caso, per esempio» di evasione interpretativa, senza perdere i benefici. Quanto all'emersione di eventuali omissioni contributive e previdenziali, il direttore dell'Accertamento ha anticipato che «non saranno contestate sanzioni ma si pagherà solo la parte evasa» (come del resto previsto dal Dlgs 218/1997). Il tema portante e discriminante per la riuscita dell'operazione, comunque, resta il raddoppio dei termini di accertamento da reato. Per non dover attendere la delega fiscale - anche alla luce di una proroga della voluntary oltre il 30 settembre, che la Orlandi «non si augura» - Maurizio Leo suggerisce un impegno del Governo in una risoluzione da veicolare, per esempio, nella legge sull'Imu agricola. Il tema è la rilevabilità del reato solo entro l'accertamento ordinario.

Un altro importante chiarimento è relativo alla comunicazione alla Procura della Repubblica nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Polito ha anticipato che l'Agenzia comunicherà solo al termine della procedura l'esito dell'istanza. Tale chiarimento solleva dalle preoccupazioni già manifestate da parte del mondo delle professioni che avevano paventato la comunicazione alla Procura già al momento della ricezione dell'istanza del contribuente, indipendentemente dall'esito del procedimento. Questa interpretazione, adeguata alla lettera della legge, evita che le procure vengano inondate di comunicazioni reato prima che venga esaminato dall'agenzia se il reato possa almeno ipotizzarsi e comunque tale comunicazione conterrà almeno l'esito della procedura ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione della punibilità. Del resto la norma sul punto ( articolo 5-quater, comma 3, del Dl 167/1990 ) dispone che l'agenzia delle Entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura della collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità dei delitti tributari di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita . I contribuenti pertanto potranno essere certi che se hanno correttamente collaborato con il fisco che il loro procedimento non potrà che essere archiviato.

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