Adempimenti

Dati liquidazioni Iva al traguardo, mini-sanzione per chi si corregge entro 15 giorni

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva in scadenza è prevista per il prossimo giovedì 28 febbraio. Nessuna proroga è stata prevista per questo adempimento.

L’obbligo è quello previsto dall’articolo 21-bis del decreto legge 78/10 e consiste nel trasmettere, telematicamente all’agenzia delle Entrate, i dati delle liquidazioni periodiche. La scadenza riguarda anche i contribuenti trimestrali ancorché per gli stessi la liquidazione del quarto trimestre non sia prevista in quanto assorbita dalla dichiarazione annuale.

Le istruzioni per la comunicazione delle liquidazioni precisano che i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 542/99, devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare soltanto in sede di dichiarazione annuale. Inoltre non compilano i dati relativi al saldo dell’imposta (righi VP11, VP12, e VP 14) ma solo l’acconto di imposta. I dati vanno comunicati utilizzando il modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Il modello

Il modello si compone di un frontespizio, in cui vanno indicati i dati generali del contribuente e dal quadro VP in cui, invece, vanno riepilogati i dati delle liquidazioni.

I contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre (quindi, un modulo VP per il mese di ottobre, un altro per il mese di novembre e un altro ancora per il mese di dicembre).

I contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre. Coloro che invece adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Quindi, ad esempio, nel caso di esercizio di una attività con iva mensile e l’altra con Iva trimestrale, dovranno essere presentati quattro diversi moduli VP, tre per l’attività soggetta a liquidazione mensile e uno con riferimento all’attività soggetta a liquidazione trimestrale.

Le sanzioni

Errori o omissioni sono puniti con sanzione di 500 euro, ridotta alla metà se la correzione avviene nei primi 15 giorni. Sulla sanzione, inoltre, si applica il ravvedimento operoso. Le correzioni possono essere effettuate direttamente in dichiarazione annuale, compilando il quadro VH, senza bisogno di presentare nuovamente la comunicazione (risoluzione 104E/ 17).

Le esclusioni

Si ricorda che sono esclusi dalla comunicazione i contribuenti esonerati dalla effettuazione delle liquidazioni periodiche e dall’invio della dichiarazione annuale; sono quindi esclusi, ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti e le imprese agricole in regime di esonero.

L’obbligo, per questi soggetti, scatta se nel corso dell’anno perdono le predette condizioni di esonero. Inoltre, l’obbligo di invio non sussiste per i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfetario e per coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva che passiva a meno che non debbano riportare un credito (Faq agenzia Entrate).

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