Controlli e liti

Atti notificabili solo da Poste italiane

di Amedeo Sacrestano

È inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private. A stabilirlo è la Ctp di Benevento con la sentenza 382/3/2014, con cui i giudici campani hanno precisato che la notificazione di atti e di comunicazioni a carattere giudiziario di cui alla legge 890/82, deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso da "Poste Italiane" e non anche da parte di poste private, così come riconosciuto dal decreto legislativo 261/99 e confermato dal decreto legislativo 58/2011.
La commissione provinciale ha così accolto il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dal Comune di residenza - a mezzo di soggetto privato - due avvisi di accertamento Tarsu derivanti dall'infedele presentazione della denuncia prevista dall'articolo 70, del decreto legislativo 570/1993.
Nella motivazione della sentenza i giudici tributari hanno chiarito che gli atti di accertamento, in quanto non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un pubblico servizio), sono da considerarsi inesistenti e non nulli poiché – come eccepito dal ricorrente – la vigente normativa impone che per la notificazione o la spedizione di un atto, nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale.
Il Comune, infatti, si era costituito facendo notare che l'atto era comunque pervenuto materialmente nella sfera di conoscenza del destinatario e che ciò fosse testimoniato dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente. A sostegno della correttezza del suo operato lo stesso evidenziava il fatto che la società a cui era stato affidato il servizio postale era fornita della regolare autorizzazione rilasciata dal ministero delle Comunicazioni per la consegna delle raccomandate, con e senza avviso di ricevimento. Tuttavia – come rilevato dalla commissione provinciale – di ciò, il Comune non forniva alcuna "documentale dimostrazione".
La decisione cui giunge il collegio ricalca, oltre che quelle date in sede di legittimità (Cassazione 2035/2014 e 11098/2008), anche il precedente emesso della stessa commissione provinciale (Ctp Benevento 405/7/2012) in cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente poiché, oltre a essere stato notificato a mezzo di poste private.
In effetti, come recentemente ha fatto notare la Cassazione, in materia di notificazioni eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, mentre può riconoscersi fede privilegiata alle attestazioni dell'ufficiale postale, la stessa valenza non può essere attribuita alle analoghe attività poste in essere dall'incaricato di un servizio postale privato. Si tratta di una posizione, quella assunta dalla giurisprudenza, che rischia di compromettere seriamente la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni.

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