Adempimenti

Mud, invio entro il 30 aprile per 400mila imprese

di Paolo Pipere

Quasi quattrocentomila imprese ed enti, e tutti i Comuni, chiamati all'appello della dichiarazione ambientale: il resoconto sulla produzione, la raccolta e la gestione dei rifiuti da spedire o inviare telematicamente alle Camere di commercio entro il 30 aprile.
Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), dato per superato in previsione del passaggio al sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri), si ripresenta anche quest'anno mutato nella forma. Il Dpcm 12 dicembre 2013, infatti, ha modificato la struttura del modello di rilevazione dei dati, introducendo nuove sezioni, aggiungendo qualche scheda e ritoccando alcuni moduli. In alcuni casi le variazioni generano incertezze interpretative e, soprattutto, presuppongono modalità di raccolta e organizzazione dei dati che avrebbero richiesto un periodo transitorio di almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni.
Nessuna variazione, invece, dei soggetti tenuti a presentare la dichiarazione: imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (e quelli che hanno trasportato con i propri veicoli questa tipologia di rifiuti), con l'eccezione dei piccoli imprenditori agricoli che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari inferiore a ottomila euro e degli acconciatori, delle estetiste e dei tatuatori esonerati dall'obbligo esclusivamente per i rifiuti potenzialmente infetti che hanno prodotto; imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, che hanno prodotto rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, da trattamenti effettuati sulle acque e da abbattimento di fumi; tutti gli operatori del trasporto, del recupero, dello smaltimento e del commercio e intermediazione di rifiuti e, infine, i soggetti istituzionali responsabili della raccolta dei rifiuti urbani.
Le novità di portata generale
Il nuovo decreto ha, inspiegabilmente, reintrodotto l'obbligo di dichiarare lo stato fisico del rifiuto, con la conseguente riduzione del numero di soggetti che possono avvalersi della "Comunicazione rifiuti semplificata", il modello che può essere inviato con raccomandata alle Camere di Commercio.
Diversa, e più razionale, la modalità di calcolo della giacenza al 31 dicembre 2013, definita come «somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la dichiarazione [2012] più la quantità prodotta nell'anno di riferimento [2013] detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento [2013]».
L'eliminazione della causale "rifiuti da costruzione, demolizione e scavo" nel modulo RE (rifiuti prodotti fuori dall'unità locale) comporta un netto incremento del numero di Mud - uno per ogni cantiere dove si sia prodotto un rifiuto pericoloso - che le imprese edili dovranno presentare.
Nello stesso modulo l'introduzione della causale "attività di bonifica amianto" in luogo della precedente "attività di bonifica" ha causato, da un lato, una riduzione del numero di Mud che le imprese di bonifica dell'amianto sono tenute a presentare e, dall'altro, un incremento di quelli che dovranno presentare le imprese che effettuano interventi di bonifica d'altro tipo (terreni contaminati, ecc.) di breve durata.
Infine, l'introduzione della causale "assistenza sanitaria" e il mantenimento della causale "manutenzioni" nel modulo relativo ai rifiuti prodotti fuori dall'unità locale sembrano introdurre l'obbligo di compilare il modulo RE anche per rifiuti, che fin dal 1998, si intendono convenzionalmente prodotti presso l'unità locale dell'impresa o ente.
Raccolta di rifiuti urbani
Le istruzioni ufficiali di compilazione della modulistica specificano che le imprese incaricate della raccolta e il trasporto di rifiuti urbani sono tenute, a differenza che in passato, a dichiarare l'attività svolta su incarico dell'amministrazione. L'innovazione, però, sembra portare a conseguenze non sufficientemente valutate: la raccolta dei rifiuti urbani sarà dichiarata sia dai Comuni, che non indicheranno i soggetti ai quali è stata affidata, sia dai concessionari del servizio, che non dichiareranno per quali Comuni hanno operato.
Gestori di impianti
Del tutto nuova la Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, alternativa rispetto alla Comunicazione rifiuti. Ai gestori di questi impianti di recupero o di smaltimento è richiesto, tra l'altro, di distinguere tra rifiuti provenienti dal circuito Conai e quelli derivanti da altri circuiti di raccolta. Un'informazione difficile da fornire, se si considera che questi dati sono in possesso dei concessionari dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e non dei gestori degli impianti.
I gestori di ogni impianto di recupero o di smaltimento dovranno anche specificare la tipologia dell'impianto di trattamento in un nuovo riquadro del Modulo MG: ogni modulo sarà riferito a uno dei processi presenti nel sito, ma non si comprende perché sia stata introdotta la modifica.
Ai gestori di impianti è richiesta anche la compilazione della nuova scheda Mat per i "materiali secondari", quindi i prodotti, generati dalle operazioni di recupero. Tale richiesta, però, non sembra in linea con le previsioni normative, perché l'articolo 189, comma 3, del Dlgs 152/2006 prescrive che: «Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti […] comunicano annualmente […] le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività» e non dei prodotti derivanti dal recupero. Anche in questo caso l'introduzione della nuova scheda non è stata preceduta da obblighi di raccolta dei dati riferiti ai prodotti generati dagli impianti di recupero.

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